Sentenza — n. 34868/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMecchia Nicodemo ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente a lui concesso dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 febbraio 2010, definitiva 25 giugno 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Roma non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante il divieto dettato dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., come risultava dai titoli iscritti ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del certificato del casellario giudiziale agli atti. 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34868/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché il giudice dell'esecuzione, sull'erroneo convincimento che Mecchia aveva nominato l'avv. Andra Masotta quale difensore di fiducia nel procedimento esecutivo con la procura del 13 ottobre 2020, eleggendo anche il proprio domicilio presso il suo studio legale, avrebbe omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza al condannato, essendosi limitato a notificare tale atto presso lo studio del predetto difensore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MECCHIA NICODEMO nato a ROMA il 04/02/1988 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentlte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Mecchia Nicodemo ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente a lui concesso dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 febbraio 2010, definitiva 25 giugno 2017. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Roma non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante il divieto dettato dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., come risultava dai titoli iscritti ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del certificato del casellario giudiziale agli atti. 2.1.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché il giudice dell'esecuzione, sull'erroneo convincimento che Mecchia aveva nominato l'avv. Andra Masotta quale difensore di fiducia nel procedimento esecutivo con la procura del 13 ottobre 2020, eleggendo anche il proprio domicilio presso il suo studio legale, avrebbe omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza al condannato, essendosi limitato a notificare tale atto presso lo studio del predetto difensore.
Nel ricorso si evidenzia, invece, che la citata procura era stata indirizzata a mezzo PEC al fine di esaminare un altro fascicolo relativo all'ordine di esecuzione emesso nei confronti di Mecchia; la relativa elezione di domicilio, quindi, non poteva ritenersi valida nell'ambito del presente incidente di esecuzione. 2.2. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'avviso di fissazione udienza non era stato notificato al condannato, posto che nella procura non vi era stata una valida ed efficace elezione di domicilio presso lo studio del difensore.
Il Procuratore generale argomenta la propria richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per l'inefficacia dell'elezione di domicilio di Mecchia presso il suo difensore, stante la dichiarazione di questo di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato perché, ai fini della validità dell'atto di nomina del difensore di fiducia, non è necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura è ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente è libero di disporre per più procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso (Sez. 6, n. 49291 del 28/10/2015, Koceku, Rv. 265743). 1.2.
Il secondo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate, invece, è fondato. Bisogna ribadire il concetto per il quale, poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione nell'ambito dell'esecuzione deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Sez. 5, n. 273 del 19/01/1994, Gallinaro, Rv. 196570, Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, Jemaa Hassine, Rv. 234076).
Poiché Mecchia aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, il legale nominato aveva dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha omesso di rilevare la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'interessato, circostanza che, nel procedimento di esecuzione, è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto dell'applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189).
2. Tale nullità, pertanto, travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 12/05/2021 Il