Sentenza — n. 34867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFallica Antonio Maria Rita ricorre avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2020 (depositata il 9 dicembre 2020) del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 ottobre 2020, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi otto di reclusione, a lui precedentemente concessa dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza del 10 marzo 2011, definitiva il 26 aprile 2011. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, Fallica il 5 agosto 2011 aveva commesso il reato di omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., per il quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa dal Tribunale di Catania con sentenza dell'8 luglio 2015 confermata dalla Corte di appello di Catania e divenuta definitiva 1'11 dicembre 2018,.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. pen, art. 159 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente nominato un difensore d'ufficio nonostante Fallica in entrambi i procedimenti di cognizione, avesse nominato suoi avvocati di fiducia. Lo stesso giudice dell'esecuzione, inoltre nel momento in cui aveva accertato la mancata notifica presso il domicilio eletto dal condannato in sede di cognizione dell'avviso di fissazione dell'udienza, avrebbe dovuto operare delle ricerche, posto che l'elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione non avrebbe potuto estendere i suoi effetti nel giudizio esecutivo.Le notifiche effettuate al condannato presso lo studio del difensore d'ufficio, appena nominato, pertanto, devono considerarsi nulle.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLICA ANTONIO MARIA RITA nato a PATERNO' il 02/03/1968 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Fallica Antonio Maria Rita ricorre avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2020 (depositata il 9 dicembre 2020) del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 ottobre 2020, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi otto di reclusione, a lui precedentemente concessa dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza del 10 marzo 2011, definitiva il 26 aprile 2011. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, Fallica il 5 agosto 2011 aveva commesso il reato di omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., per il quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa dal Tribunale di Catania con sentenza dell'8 luglio 2015 confermata dalla Corte di appello di Catania e divenuta definitiva 1'11 dicembre 2018,.
2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 179, 162, comma 4-bis, e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché, nel procedimento di cognizione celebrato dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Messina, lo stesso aveva eletto domicilio presso il difensore, mentre nel processo dinanzi al Tribunale di Catania lo stesso aveva eletto domicilio presso la sede della Ecoin s.r.I., dove il giudice dell'esecuzione aveva tentato la notifica, pertanto deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa notifica all'interessato e al difensore regolarmente nominato sia nel procedimento in cui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia nel successivo procedimento relativo procedimento conclusosi con la nuova condanna.
Infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente nominato un difensore d'ufficio nonostante Fallica in entrambi i procedimenti di cognizione, avesse nominato suoi avvocati di fiducia. Lo stesso giudice dell'esecuzione, inoltre nel momento in cui aveva accertato la mancata notifica presso il domicilio eletto dal condannato in sede di cognizione dell'avviso di fissazione dell'udienza, avrebbe dovuto operare delle ricerche, posto che l'elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione non avrebbe potuto estendere i suoi effetti nel giudizio esecutivo.Le notifiche effettuate al condannato presso lo studio del difensore d'ufficio, appena nominato, pertanto, devono considerarsi nulle.
Il ricorrente successivamente ha presentato motivi nuovi, insistendo sugli argomenti suindicati a sostegno della declaratoria della nullità, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata ed allegando il provvedimento del 26 febbraio 2021 con il quale il Tribunale di Catania, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza resa il 3 dicembre 2020, depositata il 9 dicembre 2020 suindicata. Il Tribunale, nella nuova ordinanza, ha rilevato che nella nota del 19 aprile 2019 del pubblico ministero versata negli atti del fascicolo d'esecuzione, era contenuta l'indicazione del domicilio di Fallica in via Ugo La Malfa in Paternò (CT), che tale indicazione era stata correttamente riversata nel decreto di fissazione dell'udienza in sede esecutiva, ma la relata di notifica del relativo decreto contiene l'erronea indicazione di altro domicilio, presso cui Fallica era risultato irreperibile al tentativo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 30.10.2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che, poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione - nell'ambito dell'esecuzione - deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., effettuata al difensore nominato d'ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilità di notificazione personale, ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 273 del 19/01/1994, Gallinaro, Rv. 196570).
In fase di esecuzione, infatti, devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, .Jemaa Hassine, Rv. 234076). 1.2. Nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 26 febbraio 2021, la relata di notifica del decreto di fissazione udienza a Fallica conteneva l'erronea indicazione di un domicilio diverso da quello in Peternò, via Ugo La Malfa, indicato nella nota del 19 aprile 2019 del pubblico ministero.
Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha adottato il provvedimento impugnato, nonostante l'omessa notifica (per difetto di ricerche) al condannato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. In sede esecutiva, l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189).
Tale nullità, pertanto, vizia il provvedimento impugnato.
2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata del 3/12/2020 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in veste di giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così dec