Sentenza — n. 34865/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcommetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 168 cod. pen, art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 34865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: KHAN BILAL nato il 05/03/1988 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Paola Filippi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre avverso l'ordinanza del 28 dicembre 2020 del Tribunale di Trieste che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, e terzo comma, cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi cinque di reclusione, precedentemente concesso a Khan Bilal dal Tribunale di Trieste con sentenza del 26 settembre 2018, definitiva il 4 dicembre 2018, in ordine ai reati di violenza privata e resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 610 e 337 cod. pen., commessi il 5 gennaio 2017 (indicata sub 4 nel certificato del casellario giudiziale).
Aveva evidenziato il pubblico ministero nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione che, successivamente a detta condanna, Khan Bilal aveva riportato altra condanna a mesi nove di reclusione inflitta dal Tribunale di Trieste con sentenza del 18 novembre 2019, definitiva il 4 febbraio 2020, per delitto commesso il 30 marzo 2017 (non riportata nel certificato del casellario giudiziale), sicché essendo stata già inflitta altra condanna ad anni uno di reclusione e 400 euro di multa con la il beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del G.u.p. del Tribunale di Trieste in data 20 settembre 2017 irrevocabile il 6.11.2017 (indicata sub 1 nel certificato del casellario) per il delitto di rapina, risultavano superati i limiti di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. 1.2.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., posto che l'imputato non aveva riportato condanne per delitto passate in giudicato successivamente all'irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio; che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, infatti, implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini dello stesso, mentre nel caso di specie le sentenze con le quali Khan è stato condannato erano divenute definitive, il 6 novembre 2017 (emessa dal G.u.p. Tribunale di Trieste del 20.9.2017 di condanna alla pena di anni uno di reclusione col beneficio della sospensione condizionale, indicata sub 1 del certificato del casellario giudiziale) e il 16 ottobre 2018 (pronunciata dal Tribunale di Trieste del 6.6.2018 di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione indicata sub 3 del certificato del casellario giudiziale), cioè precedentemente alla data del 4 dicembre 2018, in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Trieste del 26.9.2018 alla pena di mesi 5 di reclusione, (sub 4) che aveva concesso il beneficio di cui il PM aveva chiesto la revoca.
Il giudice dell'esecuzione ha altresì spiegato che non vi erano neanche i presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. (cioè in violazione all'art. 164, quarto comma cod. pen. in presenza di cause ostative), poiché il condannato aveva usufruito della sospensione condizionale della pena solo per due volte, ipotesi prevista espressamente dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.; che, infatti, le pene condizionalmente sospese sommate tra loro non superavano i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 cod. pen., poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, Khan era stato nuovamente condannato dal Tribunale di Trieste con sentenza del 18 novembre 2019 (divenuta definitiva il 4 febbraio 2020, ma non riportata nel certificato del casellario in atti) per un delitto commesso il 30 marzo 2017, anteriormente al passaggio in giudicato in data 4 dicembre 2018 della sentenza concessiva del beneficio di cui chiedeva la revoca, ad una pena che, cumulata con quella sospesa, aveva superato i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.2.
Inoltre, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il beneficio doveva essere revocato anche ai sensi dell'art. 168, quarto comma, cod. pen., in quanto la sospensione condizionale della pena di mesi 5 di reclusione (sub 4) risultava concessa con sentenza del 26 settembre 2018, irrevocabile il 4.12.2018, in violazione dell'art. 164 cod. pen., perché in presenza di cause ostative. In particolare, Khan era stato precedentemente condannato ad una pena per aver commesso un delitto il 7.2.2017, giudicato dal Tribunale di Trieste con sentenza di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione emessa il 6 giugno 2018, definitiva il 16.10.2018, circostanza non conoscibile dal giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, posto che tale sentenza (sub 3 del casellario) era stata inserita nel casellario giudiziale solo il 14 febbraio 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato:
1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Nel caso di specie, come rilevato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha violato l'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., poiché Khan, dopo la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (sentenza emessa il 26/09/2018 e divenuta irrevocabile il 4/12/2018, indicata sub 3 nel certificato del casellario), aveva riportato una condanna divenuta definitiva nell'anno 2020 per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con le precedenti sub. 1, 3 e 4 del certificato del casellario, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., come risultava dalla sentenza di condanna a nove mesi di reclusione divenuta definitiva il 4.2.2020 prodotta dal pubblico ministero nel corso del procedimento di esecuzione. 1.2.
E' fondato, altresì, il secondo motivo di ricorso, perché sussisteva la causa ostativa dettata dall'art. 164 commi 2 e 4 cod. pen., atteso che al momento della concessione della sospensione condizionale della pena con sentenza indicata al punto 4 del certificato del casellario (Tribunale di Trieste del 26/09/2018, divenuta irrevocabile il 4/12/2018) erano già passate in giudicato il 6.11.2017 la sentenza di condanna con pena sospesa ad un anno di reclusione, indicata sub. 1 nel certificato del casellario e, in data 16/10/2018, la sentenza di condanna alla pena di mesi nove di reclusione indicata nel certificato del casellario sub 3, per una pena complessiva quindi di anni due e mesi due di reclusione, che supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., richiamato dall'art. 164 comma 2 n. 4 cod. pen.2.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così deciso il 12/05/2021 Il Consigliere