Sentenza — n. 34864/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 17 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna, giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dell'indulto concesso a Gianfranco Gironi, con ordinanza del 15 gennaio 2014, sulla pena inflitta con sentenza del 30/09/2011, irrevocabile il 5/03/2013, in ragione della commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge introduttiva del provvedimento di clemenza, dei reati di cui all'art. 216 I. fall., per i quali egli aveva riportato condanne a pene detentive superiori a due anni. La Corte affermava che, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, il momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare coincide con la data della dichiarazione di fallimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., sez. 5, n. 7212 del 26/01/2006, Arcari, Rv. 233604: « (...) ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta», e successive conformi), dall'altro escludono la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione gli atti di ripristino del patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento, che lasciano intatta la garanzia costituita a vantaggio dei creditori ( c. d. "bancarotta riparata".
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIRONI GIANFRANCO nato a BOLOGNA il 07/10/1966 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le sconclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 17 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna, giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dell'indulto concesso a Gianfranco Gironi, con ordinanza del 15 gennaio 2014, sulla pena inflitta con sentenza del 30/09/2011, irrevocabile il 5/03/2013, in ragione della commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge introduttiva del provvedimento di clemenza, dei reati di cui all'art. 216 I. fall., per i quali egli aveva riportato condanne a pene detentive superiori a due anni. La Corte affermava che, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, il momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare coincide con la data della dichiarazione di fallimento.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avvocato Gian Luca Malavesi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Deduce: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 1, comma 3, L. n. 241/2006. Sebbene le sentenze dichiarative dei fallimenti delle imprese dallo stesso rappresentate fossero state emesse in data 8/07/2009 e 29/09/2008, in realtà l'attività produttiva delle società e quella della loro gestione ascrivibile al ricorrente erano cessate ben prima del 2006, con inevitabili riflessi sull'individuazione del momento di consumazione delle relative fattispecie criminose, coincidente in senso sostanziale con il compimento dei singoli fatti di bancarotta e non con il loro successivo accertamento.
La diversa tesi, sostenuta nel provvedimento impugnato, basata su meri dati formali, dava luogo a disparità di trattamento tra imputati condannati in funzione del solo dato, costituito dal momento in cui era intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, dipendente da attività processuali non nella loro disponibilità. Il dato normativo è chiaro: l'art. 1, comma 3, I. n. 241 del 2006 prevede la revoca di diritto del beneficio se chi ne abbia usufruito "commetta", nella indicata finestra temporale, un delitto non colposo; ciò che rileva è dunque, il tempo di realizzazione della condotta offensiva, sulla quale nessuna valenza dovrebbe avere un atto esterno del terzo quale la sentenza dichiarativa di fallimento e il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere conoscenza del contenuto delle decisioni per ricavarne tutti gli elementi da cui desumere l'effettiva data di consumazione del reato per le finalità che gli erano demandate; - violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in ordine alle deduzioni difensive articolate con memoria depositata in data 11/11/2020, con la quale era stata sollecitata una interpretazione costituzionalmente orientata, in forza della quale il termine quinquennale per la revoca dell'indulto deve valutarsi non alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità, ma al tempo di commissione della condotta antigiuridica contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. I presupposti fattuali della decisione impugnata sono pacifici: dopo una prima condanna per fatti di riciclaggio, commessi negli anni 1998-1999, per i quali con sentenza del Tribunale di Bologna del 2/04/2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 30/09/2011, era stata inflitta al Gironi la pena dichiarata estinta per condono nella misura di anni due mesi uno giorni 29 di reclusione ed euro 1.500 di multa, con successive sentenze della Corte di appello di Bologna, in data 14/09/2018, irrevocabile il 17/02/2020, e in data 15/03/2019, irrevocabile il 2/10/2020 egli aveva riportato ulteriori due condanne per fatti di bancarotta fraudolenta, ciascuna a pena superiore ad anni due di reclusione, in relazione al fallimento della s.r.l. HT Pascià, dichiarato con sentenza del 29/09/2008, e al fallimento della s.r.l. Società Esercizi Commerciali Immobiliari Riccione, dichiarato con sentenza dell'8/07/2009.
3. Ciò posto, il percorso logico-decisionale seguito dalla Corte di appello è immune dai vizi denunziati perché rispettoso dei parametri normativi di riferimento e adeguatamente motivato. Mentre è priva di fondamento e va disattesa la deduzione, secondo la quale non avrebbero potuto essere causa di revoca dell'indulto i fatti di bancarotta fraudolenta, successivamente giudicati, in quanto realizzati dal condannato ben prima del termine del 2 maggio 2006, sebbene le sentenze dichiarative di fallimento fossero intervenuta a distanza. Ebbene, seppure il presupposto fattuale da cui muove la doglianza sia riscontrato dalle sentenze che hanno giudicato il Gironi per i delitti di cui all'art. 216 I. fall. (allegate al ricorso), ciò nonostante l'impostazione teorica che pretende di fissare il momento di consumazione di detta fattispecie all'atto del compimento delle condotte antidoverose non ha pregio e si pone in contrasto con principi interpretativi ormai consolidati.4.
Questa Corte si è già pronunciata su identica questione con propria sentenza (Sez. 1, n. 41937/2018, Fioretti, del 17/10/2017), di cui si riproducono i passi essenziali. "Appartiene, infatti, al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va dato continuità, l'affermazione, secondo la quale non è il fallimento ad essere sanzionato penalmente quale illecito, potendo prodursi anche per eventi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, per cui l'apertura della procedura concorsuale non comporta in via automatica la configurabilità della bancarotta; sono piuttosto puniti i comportamenti di bancarotta, tipizzati dalle singole norme incriminatrici, che ledono o espongono a pericolo gli interessi dei creditori dell'impresa quando intervenga l'insolvenza e la dichiarazione di fallimento, che si pone quale elemento costitutivo della fattispecie penale che non è reato ad evento differito, ma reato a consumazione differita.
Ed invero, l'ipotesi di bancarotta fraudolenta si concretizza soltanto quando, dopo la realizzazione dei fatti di distacco dei beni dell'impresa, in qualsiasi modo posti in essere, oppure di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili o degli altri registri obbligatori, tali da realizzare il possibile decremento patrimoniale nei confronti dei creditori e da rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa in contrasto con gli interessi del ceto creditizio, intervenga il fallimento; soltanto nella ricorrenza delle condotte antigiuridiche e della sentenza di fallimento si realizza la completezza della fattispecie penale di bancarotta fraudolenta. (...) Lo schema tipico della fattispecie non impone contestualità tra l'azione antigiuridica ed il pregiudizio, o la probabilità della sua verificazione, che ne deriva; rientrano dunque nell'ambito di punizione delle norme incriminatrici anche quelle situazioni in cui si verifichi un distacco temporale tra comportamenti e dichiarazione giudiziale di fallimento quando ciò non incida, eliminandola, sulla potenzialità dannosa dei primi, sicché la tutela penale si realizza assegnando rilevanza ai vari fatti di gestione compiuti nel tempo prima del fallimento se, al momento della sua pronuncia, sussista ... l'esposizione a probabilità di lesione dell'interesse protetto. (...) Per tale ragione la verifica circa la pericolosità dell'azione va condotta in riferimento al momento della dichiarazione di insolvenza (l'esito concorsuale va inteso «come prospettiva nella quale deve essere valutata l'effettiva offensività della condotta» -Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi, in motivazione-), momento rispetto al quale assumono rilievo le condotte antecedenti, sicché, se da un lato risultano ininfluenti eventuali interventi di recupero di beni e valori, verificatisi successivamente al fallimento, come nel caso di positivo esperimento di azioni revocatorie o di restituzione da parte del fallito, che costituiscono un posterius rispetto al fallimento, privo di incidenza giuridica sulla fattispecie già perfezionatasi nei suoi elementi costitutivi (cfr.
Cass., sez. 5, n. 7212 del 26/01/2006, Arcari, Rv. 233604: « (...) ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta», e successive conformi), dall'altro escludono la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione gli atti di ripristino del patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento, che lasciano intatta la garanzia costituita a vantaggio dei creditori ( c. d. "bancarotta riparata".
Tra le molte: Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lel/i, Rv. 261347). Si fonda dunque su tali presupposti teorici la tesi, secondo la quale il delitto di bancarotta fraudolenta si consuma nel momento che, nelle intenzioni del legislatore, garantisce il massimo di tutela ai creditori, ovvero nelle ipotesi di bancarotta pre fallimentare alla data della pronuncia della sentenza di fallimento, nei casi di bancarotta postfallimen tare alla data di realizzazione delle condotte tipiche previste dall'art. 216 L .Fall., ed a questi specifici momenti ... deve aversi riguardo per l'applicazione di istituti quali la prescrizione (Sez. 5 n. 592 del 04/10/2013 (dep.2014 ), De Florio, Rv. 258712), per la determinazione della competenza (Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 (dep. 2000), Auriemma, Rv. 216433), per la revoca di benefici quali la sospensione condizionale della pena e l'indulto.
Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato in passato, ma vale la pena ribadirlo per l'immutata validità del relativo principio di diritto, che "Il momento consumativo dei reati di bancarotta si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto la sentenza di fallimento rappresenta elemento costitutivo del reato (cfr. Sez. U, n. 2, del 25/1/1958, Mezzo, Rv. 098004; Sez. 5, n. 15850 del 2676/1990, Bordoni, Rv. 185883; Sez. 1, n. 4356 del 16/11/2000, dep. 2001, Agostini, Rv. 218250;
Sez. 1, n. 1825 del 6/11/2006, dep. 2007, Iacobucci, Rv. 235793), impostazione ricalcata e non avversata, da alcune pronunce recenti, tra le quali Sez. 5, n. 45288 del 11/5/2017, Gianesini, Rv. 271114; .Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763. Ne consegue che, in materia di applicazione o di revoca dell'indulto, è alla data della sentenza dichiarativa di fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluente che la condotta sia cessata in epoca anteriore (Sez. 1, n. 2392 del 11/04/1996, P.G. in proc. Magnini, Rv. 205164;
Sez. 1, n. 4859 del 27/10/1994, Ferrari, Rv. 200019)". Principi "che hanno ricevuto espresso ulteriore autorevole avallo da Sez. U., n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585 Rizzo/i, ("La giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte è schierata nel senso che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata ripete, nell'ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e gli stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione obiettiva di punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo"): tanto perché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo della fattispecie, trattandosi di pronuncia giurisdizionale, che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento, consentendo di verificare l'incidenza delle condotte sulla consistenza patrimoniale dell'impresa e sulla ricostruzione documentale della sua realtà e quindi la loro effettiva offensività in relazione all'insolvenza, secondo i principi generali già esposti.
E, tuttavia, va precisato che, quand'anche si volesse assegnare alla dichiarazione di fallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità, non per questo, ai fini della revoca del beneficio, si potrebbe prescindere dalla sentenza di fallimento. In questo senso si è espressa di recente Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389, allorché, dando seguito alla posizione solo incidentalmente assunta da Sezioni Unite, Passerei/i, sulla questione dogmatica della natura della sentenza dichiarativa di fallimento, ha affermato: "In tema di bancarotta fraudolenta pre fallimentare, dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai tini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento", principio che, ad avviso di tale ultimo orientamento interpretativo, è coerente con la concezione secondo la quale la condizione di obiettiva punibilità, pur se estranea all'offesa, rappresenta, comunque, il dato che giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, soltanto all'avverarsi di essa realizzandosi l'opportunità della punizione".
5. Alla luce di tale condivisa lettura esegetica, secondo cui ad integrare tale illecito concorrono, con pari incidenza, i fatti tipici previsti dalle corrispondenti norme incriminatici e la dichiarazione di fallimento, elemento quest'ultimo imprescindibile per la punibilità dei primi, che altrimenti sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665, p. 12 del Considerato in diritto) si deve escludere che sussista la violazione dell'art. 1, comma 3, I. n. 241 del 2006 denunciata con il primo motivo di ricorso. Quando il legislatore richiede per la revoca del beneficio, la commissione di un delitto non colposo nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge di indulto, non fa riferimento alle condotte materiali poste in essere, ma alla commissione del reato: quindi ad un evento di natura giuridica che si produce quando sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
6. Quanto alla denunziata omessa considerazione della memoria difensiva, con la quale si sosteneva la tesi contraria al prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di momento consumativo del reato e di rilevanza penale delle condotte commissive o omissive realizzate prima della dichiarazione del fallimento, essa è stata implicitamente disattesa dalla decisione impugnata, in dichiarata adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale avversato dal ricorrente, sicché l'asserita omessa risposta specifica alle argomentazioni del ricorrente non inficia la correttezza giuridica della motivazione e della soluzione adottata dal provvedimento.
7. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P