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Sentenza — n. 34862/2021 — snpen Generato dall'IA

Court annuls supervision order for debt remission due to flawed conduct assessment and insufficient economic verification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34862/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the supervision judge's order denying debt remission because it failed to properly evaluate the defendant's conduct during imprisonment and ignored his economic hardship. The defendant argued that the judge incorrectly applied rules regarding conduct evaluation and failed to compare his assets against the debt amount. The court ruled that the lower court must re-evaluate the case by strictly limiting conduct analysis to the prison period and conducting a genuine economic comparison.

Regesto Legislator

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Art. 6 DPR n. 115/2002; Art. 9 I n. 1423/1956: The supervision judge must evaluate conduct strictly within the prison execution period and verify economic hardship through a dialectical comparison of assets and debt, rejecting tautological references to financial reports.

Parole chiave

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debt remission supervision conduct evaluation period economic hardship verification financial report insufficiency procedural annulment debito insoddisfatto credito lombard condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 DPR n. 115/2002
Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Lombardi a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R.
Art. 9 I n. 1423/1956
E tuttavia la condotta negativamente valutata dal Magistrato di sorveglianza era costituita dalla asserita violazione dell'art. 9 I.
Art. 74 DPR n. 309/1990
Art. 73 DPR n. 309/1990
art. 6 d.P.R. n. 115/2002
Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Lombardi a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 115/2002 e mancanza o mera apparenza della motivazione.
art. 6 d.P.R. 115/2002
Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Lombardi a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, De Scisciolo
Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, Salamone
Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, Salamone, Rv.
Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone
264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone, Rv.
Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, Valenti
262130; Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv.
Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza
252292; Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv.
Sez. 1, nr. 14663 del 18/03/2008, Nisticò
242444; Sez. 1, nr. 14663 del 18/03/2008, Nisticò, Rv.
Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DONATO nato a BARI il 17/07/1976 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'opposizione proposta da Donato Lombardi, condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari in data 2 marzo 2004, riformata in appello e divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2009, avverso il provvedimento col quale, in data 7 ottobre 2020, lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di remissione del debito relativo alla somma di euro 392.108,63, dovuta per le spese processuali.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Lombardi a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 115/2002 e mancanza o mera apparenza della motivazione. Ad avviso del ricorrente non è stata fatta retta applicazione della disposizione normativa citata quanto all'individuazione della condotta valutabile, giacché, in caso di presenza di un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va considerata solo ove tale detenzione non vi sia stata.

E tuttavia la condotta negativamente valutata dal Magistrato di sorveglianza era costituita dalla asserita violazione dell'art. 9 I. n. 1423/1956 di cui all'informativa di reato n. 28/45 del 31/08/2007, non solo collocata in un periodo diverso da quello della restrizione carceraria, contraddistinta dall'inappuntabile contegno serbato dal Lombardi, ma per di più oggetto di una pronuncia di archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 12/04/2016. Quanto, poi, alla dedotta capienza economica, il provvedimento non aveva considerato che il requisito della condizione disagiata ricorre non solo quando il soggetto versi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un considerevole squilibrio per il suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento delle più elementari esigenze vitali, e che era necessario, pertanto, istituire una comparazione tra l'effettiva situazione economica dell'istante e l'entità del debito, assai considerevole, oggetto della richiesta di remissione.

Comparazione del tutto pretermessa, essendosi esaurito lo sforzo argomentativo del provvedimento nel mero richiamo all'informativa della Guardia di Finanza da cui emergevano in favore del ricorrente possidenze immobiliari intestate alla moglie e la titolarità di tre automezzi, laddove dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza risultava che il possedimento immobiliare, ovvero la casa familiare, di esclusiva proprietà della moglie del Lombardi, era gravata per la quasi totalità del suo valore da ipoteca iscritta in favore dell'istituto bancario erogatore del finanziamento utilizzato per l'acquisto; - violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di sorveglianza affermato una presunta disponibilità reddituale sulla base del titolo di reato oggetto di condanna, così incorrendo nella violazione del divieto di applicazione analogica in malam partem delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1. Secondo la previsione del parametro normativo di riferimento, l'art. 6 del d.P.R. n. 115/2002, l'accoglimento dell'istanza di remissione del debito presuppone la dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari: da un lato, lo stato di disagio economico che non consenta al condannato di assolvere le obbligazioni nascenti dalla condanna; dall'altro, il mantenimento di una condotta regolare. 1.1. Quanto al primo dei due presupposti, l'analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie del richiedente con riferimento al momento della presentazione dell'istanza ovvero a periodi di tempo ad essa cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 35925 del 26/11/2014, dep. 2015, Boccafusca, Rv. 264612), rapportate all'entità del debito, e la remissione può essere accordata quando, nonostante il debitore non versi in stato di assoluta indigenza, l'adempimento dell'obbligo verso l'Erario lo esponga al rischio di uno squilibrio nel bilancio personale, tale da cagionare l'impossibilità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita e da compromettere le possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell'interessato (Sez. 1, nr. 2932 del 3.06.1997, Akriche, Rv. 207774;

Sez. 1, nr. 14541 del 24.04.2006, Mangione, Rv. 233939; Sez 1., nr. 5621 del 16.01.2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, nr. 3737 del 15.01.2009, Loiacono, Rv. 242534). Si è, inoltre, sostenuto che anche lo svolgimento da parte del condannato di un'attività lavorativa retribuita non esclude che egli possa versare in uno stato di oggettiva difficoltà a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa e che, nella valutazione della sussistenza del richiesto requisito, il giudice può fare riferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente, purché accerti ed espliciti l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell'interessato (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, Di Giacomo, Rv. 252923 e, da ultimo, Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Corso, Rv. 275660), dovendo comunque escludersi che un tale riferimento possa essere inteso come "assunzione di obblighi del condannato ad opera di soggetti estranei al reato, in presenza di un dato normativo che pone in termini personali il requisito economico per la concessione della remissione del debito" (Sez. 1., n. 17937 dell'8/04/2010, Celli, n.m.).

E' stato, inoltre, chiarito che il presupposto delle disagiate condizioni economiche deve confrontarsi con un criterio effettivo e concreto di incapienza reddituale, senza potersi inferire una disponibilità economica in via presuntiva dalla condanna per determinati reati sia per il divieto di applicazione analogica "in malam partem" dei criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per i non abbienti (Sez. 1, n. 16901 del 08/04/2010, Grizzaffi, Rv. 247583; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253980), sia perché la redditualità illecita va ancorata a dati concreti o comunque ad accertamenti definitivi da cui risulti, ancorché approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute. 1.2.

Il requisito della condotta regolare va, poi, diversamente verificato, in quanto l'art. 6 d.P.R. 115/2002 distingue espressamente l'ipotesi in cui l'interessato non è stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono (comma 1) e quella in cui l'interessato è stato invece detenuto o internato per il titolo di riferimento (comma 2). Se il soggetto, dunque, abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, deve considerarsi il comportamento tenuto durante l'espiazione in "istituto" rapportato ai parametri di cui all'art. 30 ter, comma 8, dell'ordinamento penitenziario; se, invece, non sia stato ristretto si deve procedere alla valutazione della condotta tenuta "in libertà"; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l'analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, De Scisciolo, Rv. 260541;

Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, Salamone, Rv. 264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292; Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, nr. 14663 del 18/03/2008, Nisticò, Rv. 239909). In entrambe le ipotesi la valutazione della condotta va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo, Rv.252576), tanto essendo "funzionale alla necessaria correlazione del beneficio al processo cui le spese ineriscono e, quindi, alla durata di esecuzione della pena inflitta ovvero al tempo in cui essa è rimasta sospesa sub condicione, in tal modo evitandosi sperequati criteri di valutazione a seconda che l'esecuzione abbia o meno avuto luogo, con dilatazione tendenzialmente illimitata del requisito della regolare condotta in libertà" (Rv. 260541 citata).

2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il provvedimento impugnato non ha fatto corretta interpretazione ed esatta applicazione, in quanto, senza nemmeno dar conto dell'ambito temporale di espiazione della condanna e pur dando implicitamente per scontata la detenzione del condannato in esecuzione della pena subita per effetto del titolo di riferimento, ha completamente prescisso dalla valutazione della condotta tenuta durante la detenzione; ha impropriamente evocato il principio per il quale per condotta costantemente regolare deve essere intesa non solo quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno, senza nemmeno precisare se il valorizzato episodio negativo fosse stato realizzato dopo la rimessione in libertà ovvero nel corso dell'esecuzione di misura alternativa; si è limitato a richiamare l'informativa di reato senza procedere ad autonoma ponderazione e valutazione della violazione segnalata; ha erroneamente ritenuto che l'intervenuta pronuncia di archiviazione fosse relativa a fatto diverso, disattendendo i puntuali contrari riscontri documentali offerti dalla difesa; ha negato la sussistenza delle disagiate condizioni economiche, non solo evocando inapplicabili presunzioni correlate alla tipologia di reato per cui è intervenuta condanna, ma operando un laconico quanto tautologico richiamo alla nota della Guardia di finanza in atti, senza procedere ad una effettiva e reale verifica della capienza economica dell'interessato e omettendo qualsivoglia confronto dialettico con le deduzioni difensive e soprattutto con la ricca produzione documentale offerta in valutazione.

3. Alla luce delle esposte riflessioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Bari, che procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai superiori principi e rendendo effettiva motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudiz