Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34861/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls execution judge order revoking driver's license as administrative sanction beyond their jurisdiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the driver's license, ruling it an administrative sanction outside the execution judge's authority. The defendant argued the conviction had been downgraded from an aggravated offense to a lesser one, removing the statutory basis for revocation. The Court held that administrative accessory sanctions must be applied by the original sentencing judge, not the execution judge, and their omission can only be corrected by appealing the original verdict.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 676 c.p.p.; Art. 665 c.p.p.: Administrative accessory sanctions are not penal in nature and fall outside the execution judge's jurisdiction, requiring application by the sentencing judge or correction via appeal of the original judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge competence administrative accessory sanctions driver license revocation criminal procedure code judicial jurisdiction limits guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 c.p.p.
Art. 665 c.p.p.
Art. 676 c.p.p.
Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 cod.
Art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
Art. 186, comma 2 bis, C.d.S.
art. 676 cod. proc. pen
Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007, Leone
Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi
Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv.
Sez. 1, n. 53329 del 04/10/2017, Trinnarchi
Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo
Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato
Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato, Rv.
Sez. 3, n. 32953 del 28/04/2010, P.M. in proc. Poeta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 15/01/1991 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta del Pubblico ministero, la revoca della patente di guida nei confronti di Giuseppe Conti, quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore a 1,5 gli, aggravato dall'aver procurato un incidente stradale, fatto commesso il 17 marzo 2019, per il quale è stato emesso decreto penale di condanna in data 18 luglio 2019, esecutivo il 17 settembre 2019, ma omessa ogni statuizione sul punto. Ha, peraltro, osservato, in risposta a specifica obiezione difensiva, che la sanzione della revoca non era esclusa dall'operato giudizio di prevalenza sull'indicata aggravante delle concesse circostanze attenuanti generiche.

2. Per la cassazione del provvedimento ricorre l'interessato con rituale ministero difensivo, denunziando inosservanza o erronea applicazione degli artt.597 e 665 cod. proc. pen. Il G.E. non avrebbe potuto "riqualificare in senso peggiorativo la condanna": il ricorrente, imputato della fattispecie aggravata dall'aver provocato in stato di ebbrezza - con tasso alcolennico superiore a 1,5 g/I - un incidente stradale, per la quale è prevista in astratto la misura della revoca della patente, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., ha, di fatto, riportato condanna per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e cioè per guida in stato di ebbrezza non più aggravata dal procurato incidente stradale, dunque per una fattispecie per la quale non è prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente, non ricorrendo l'ipotesi della recidiva nel biennio.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché affetta da un vizio radicale, trattandosi di provvedimento su cui il giudice dell'esecuzione non ha competenza. Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 cod. proc. pen. che contiene un'elencazione tassativa delle altre competenze del giudice dell'esecuzione, come ripetutamente statuito da questa Corte con la fissazione del principio, che qui si riafferma, per il quale non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all'erronea omissione soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007, Leone, Rv. 238123;

Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253792). In applicazione del superiore principio è stata annullata la confisca dell'autovettura utilizzata per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, avente natura di sanzione amministrativa accessoria, disposta con il procedimento di correzione dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 53329 del 04/10/2017, Trinnarchi, Rv. 271914), così come l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione delle sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato della demolizione di immobili abusivi o della rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106;

Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato, Rv. 251962; Sez. 3, n.. 32953 del 28/04/2010, P.M. in proc. Poeta, Rv. 248217). Si tratta, in definitiva, di provvedimenti sui quali il giudice dell'esecuzione non ha competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento al PM competente per l'esecuzione. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021 I Consi