Sentenza — n. 34860/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da Giuliano Arziliero, con la quale egli aveva richiesto la determinazione delle spese processuali da lui dovute, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ferrara del 16/06/2001, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 9/06/2003, nella misura di un quinto della complessiva somma di euro 156.010,59 portata dalla cartella di pagamento notificatagli in data 8/10/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 535 c.p, art. 2 cod. pen; Sentenza — n. 34860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Con il rimedio esperito il ricorrente non si era limitato a sollecitare una rinneditazione del principio, a lui noto, fissato dalle Sezioni unite, ma aveva rappresentato che la stessa sentenza di condanna aveva previsto l'accollo pro quota delle spese processuali, disponendo, testualmente, la condanna di "tutti gli imputati, ciascuno per la sua Quota, al pagamento delle spese processuali ed alle spese relative al proprio mantenimento durante il periodo di sofferta custodia cautelare".
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARZILIERO GIULIANO nato a FERRARA il 01/04/1962 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da Giuliano Arziliero, con la quale egli aveva richiesto la determinazione delle spese processuali da lui dovute, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ferrara del 16/06/2001, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 9/06/2003, nella misura di un quinto della complessiva somma di euro 156.010,59 portata dalla cartella di pagamento notificatagli in data 8/10/2019.
Quel Giudice adito fondava la decisione, attenendosi al principio di diritto statuito dalle Sez. U. con la sentenza n. 491 del 29/9/2011, con la quale si è affermato che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati quanto all'obbligazione al pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore e non per quelle oggetto di pronuncia divenuta irrevocabile in precedenza, come accaduto nel caso dell'Arziliero, rimasto peraltro unico obbligato al loro pagamento essendo stato il debito rimesso a tutti gli altri quattro debitori solidali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Con il rimedio esperito il ricorrente non si era limitato a sollecitare una rinneditazione del principio, a lui noto, fissato dalle Sezioni unite, ma aveva rappresentato che la stessa sentenza di condanna aveva previsto l'accollo pro quota delle spese processuali, disponendo, testualmente, la condanna di "tutti gli imputati, ciascuno per la sua Quota, al pagamento delle spese processuali ed alle spese relative al proprio mantenimento durante il periodo di sofferta custodia cautelare".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
1. La Corte di appello ha motivato la propria decisione, evocando il principio, in forza del quale "l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. 18 giugno 2009, n.69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò in forza della preclusione di cui all'art. 2 cod. pen., comma 4, ultimo inciso" (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251265). Ma il ricorrente non si è limitato a porre all'attenzione della Corte la questione relativa alla persistenza o meno- a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen. - del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, divenuta irrevocabile in data antecedente all'intervento novellatore, ma ha formulato una domanda volta alla individuazione dell'esatta portata della statuizione di condanna, ossia all'accertamento, a prescindere dalla regola di imputazione vigente ratione temporis, del criterio in concreto applicato dalla sentenza di condanna.
Perciò, rispetto alla domanda proposta nel suo complesso dalla parte, che ha posto in discussione la sussistenza della statuizione in sé della condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento penale, sostenendo che la titolarità passiva in via parziaria dell'obbligazione relativa alle spese da lui dovute trovava fondamento nella stessa statuizione della cui esecuzione si tratta, la motivazione spesa è del tutto carente, essendo mancato un accertamento in concreto del contenuto della pronunzia; pronunzia che il giudice dell'esecuzione può interpretare, quando ciò sia imposto dal suo carattere equivoco, ma senza apportarvi modifiche sostanziali siccome resa intangibile dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2