Sentenza — n. 34859/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza deliberata in data 22 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto l'opposizione proposta da Simone Fazzari avverso il provvedimento del 25 giugno 2020 di rigetto dell'istanza avanzata dal predetto, diretta ad ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 10 dicembre 2008, irrevocabile il 29 aprile 2009, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione (parzialmente dichiarata estinta per condono e interamente eseguita alla data del 30/09/2009) per i reati di associazione per delinquere, plurimi episodi di falsità ideologica, denunzia di sinistro non accaduto, corruzione in atti giudiziari, commessi nel periodo compreso tra il 2004 e il luglio 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 179 cod. pen; Sentenza — n. 34859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 179 cod. pen. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato, cui è pacificamente equiparabile la sentenza di patteggiamento. 1.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZZARI SIMONE nato a ROMA il 18/05/1978 avverso' l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 22 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto l'opposizione proposta da Simone Fazzari avverso il provvedimento del 25 giugno 2020 di rigetto dell'istanza avanzata dal predetto, diretta ad ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 10 dicembre 2008, irrevocabile il 29 aprile 2009, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione (parzialmente dichiarata estinta per condono e interamente eseguita alla data del 30/09/2009) per i reati di associazione per delinquere, plurimi episodi di falsità ideologica, denunzia di sinistro non accaduto, corruzione in atti giudiziari, commessi nel periodo compreso tra il 2004 e il luglio 2008.
Il Tribunale ha giustificato il rigetto con la mancanza di prove effettive e costanti di buona condotta, avendo l'istante commesso nell'aprile 2010 i reati di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, 497 bis cod. pen. e 495 cod. pen., per i quali gli era stata applicata la pena di anni uno di reclusione con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Roma in data 18/05/2010, irrevocabile 1'1/12/2010; essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni due sia nel 2012 che nel 2015 e annoverando numerosi carichi pendenti, per sei dei quali era già stato disposto il rinvio a giudizio per reati di ricettazione, falso materiale e ideologico, sostituzione di persona, truffa, contestati come commessi tra il 2011 e il 2014.
Dalle informazioni fornite dal Commissariato P.S. di Olbia risultava, inoltre, che il Fazzari era stato ripetutamente denunciato per detenzione abusiva di armi, falso, detenzione e fabbricazione di segni in uso a corpi di polizia; era stato sottoposto ad avviso orale nel 2010 e successivamente alla sorveglianza speciale e tratto in arresto due volte nel 2014 per violazione delle relative prescrizioni.
2. Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore avv. Gianluca Macchloni, denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza del requisito della buona condotta e, comunque, erronea applicazione della legge penale in materia: il Tribunale ha giustificato la decisione di rigetto, valorizzando da un lato la sottoposizione del Fazzari alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. sia nel 2012 che nel 2015 e le ripetute trasgressioni alle prescrizioni impostegli, dall'altro i numerosi carichi pendenti.
Sennonché l'unico provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale era quello emesso dal Tribunale di Roma il 9/12/2011, definitivo il 13/02/2013, mentre con decreto del 16/06/2015 la Corte di appello di Roma aveva annullato il prolungamento di detta misura per ulteriori mesi sei, disposto con decreto del Tribunale di Roma del 31/03/2014, e revocato l'obbligo di soggiorno (allegato 5); dalle accuse per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 il Fazzari era stato mandato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato con sentenze del Tribunale di Velletri del 28/03/2014 e del 23 giugno 2016 (allegati 6 e 7).
Non potevano, poi, ritenersi di ostacolo alla positiva valutazione del requisito della buona condotta del condannato, istante per la riabilitazione, la sola pendenza di procedimenti penali a suo carico e, d'altro canto, il Tribunale aveva valorizzato addebiti dai quali l'istante era stato assolto con sentenze da tempo definitive (all. 6, 7, 8, 9, 10). Il ricorrente aveva, inoltre, dedotto e dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato che, per costante giurisprudenza, non postula l'indigenza del condannato, ma solo l'indisponibilità di mezzi economici e patrimoniali sufficienti allo scopo, producendo al proposito certificazione di riconoscimento di invalidità nella percentuale dell'80% e attestazione di condizione di priorità per l'attribuzione di punteggio relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, ma il Tribunale, non potendo disattendere tali cristalline evidenze, aveva arbitrariamente dubitato della autenticità e genuinità di tale documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare quanto meno infondato.
1. Va premesso che la concessione della riabilitazione è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, e dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale.E' onere dell'istante allegare la sussistenza delle condizioni pretese dall'ordinamento per l'ammissione alla riabilitazione e, per quanto in ossequio ai principi generali, valevoli per gli incidenti di esecuzione, spetti all'autorità giudiziaria, a fronte dell'allegazione di circostanze specifiche da parte dell'interessato, condurre le opportune indagini per verificare le sue reali condizioni economiche e patrimoniali, è sempre sul richiedente che grava l'onere di fornire qualche elemento conoscitivo, indicativo del suo sforzo e della buona condotta tenuta.
L'art. 179 cod. pen. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato, cui è pacificamente equiparabile la sentenza di patteggiamento. 1.1.
Nella riflessione teorica condotta dalla giurisprudenza di legittimità e nelle applicazioni pratiche è costante il rilievo, per il quale, ai fini dell'accertamento della buona condotta, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto non solo nel periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dalla estinzione della pena inflitta, ma anche in quello successivo, sino alla data della decisione sull'istanza prodotta, e in tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta.
Ciò che si richiede è, dunque, l'emergenza positiva di fatti sintomatici dell'avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita, "l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale" (Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, Rega, Rv. 223027;
Sez. 2 n. 35545 del 25/6/2008 P.G. in proc. Gucciardi, Rv. 240660; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572). Sicché, mentre il totale silenzio sulla condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa di comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedere una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. 1.2. Nella valutazione del presupposto probatorio è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendenti a carico del riabilitando per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, la pendenza di procedimenti amministrativi, ma a condizione che se ne apprezzi il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato (Sez. 1, n. 22374 dell'8/5/2009, Bettini, Rv. 244131;
Sez. 1, n. 11821 del 10/2/2009, Bertò, Rv. 243492; Sez. 1, n. 6528 dell'1/2/2012, Di Vincenzo, Rv. 252081; Sez. 1, n. 15471 del 26/11/2014, dep. 2015, Proietto Rv. 263313; Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 278937).
2. Di tali principi il provvedimento impugnato ha fatto esatta applicazione, non limitandosi ad elencare una serie di informazioni raccolte in maniera schematica e ad attestarsi sulle risultanze generiche delle note informative di polizia giudiziaria, ma valutando in concreto e nella loro combinazione gli elementi rilevanti al fine della qualificazione del comportamento e dell'accertamento della buona condotta. A tal fine ha evidenziato i fatti di reato (possesso di carte di credito di provenienza illecita, possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi, falsa attestazione a pubblico ufficiale), commessi nell'aprile del 2010 e, dunque, interamente ricadenti nel triennio decorrente dalla cessata esecuzione della pena applicata con la sentenza in relazione alla quale è stata chiesta la riabilitazione e per i quali il ricorrente ha definito il procedimento con sentenza di applicazione di pena concordata; ha evidenziato come la pericolosità sociale del condannato fosse stata positivamente apprezzata anche in sede di giudizio di prevenzione, essendo stato il medesimo sottoposto alla sorveglianza di p.s. una prima volta con decreto del Tribunale di Roma del 9/12/11, confermato dalla Corte di appello in data 24/04/2012 e definitivo il 13/02/2013, e una seconda volta con decreto del Tribunale di Roma del 9/02/2015, parzialmente riformato dalla Corte di appello con decreto del 7/12/2015, divenuto definitivo il 19/01/2016; ha richiamato le numerose informative per fatti accertati dal 2011 al 2014, segnalando come le notizie di reato avessero originato altrettanti procedimenti penali e determinato, all'esito delle indagini condotte dall'organo inquirente, l'esercizio dell'azione penale che aveva superato il vaglio dell'udienza preliminare; ha, quindi ritenuto che, ferma la presunzione di innocenza, nondimeno destavano giustificato allarme il numero dei procedimenti pendenti, la gravità dei reati contestati (ricettazione, falsità ideologica e materiale, truffa, sostituzione di persona, esercizio abusivo di professione), per i quali era stato già disposto il rinvio a giudizio.
Ha, quindi, ritenuto che gli elementi acquisiti, globalmente valutati, apparivano contrari al concetto di effettività e di costanza della buona condotta richiesta dalla legge, e intesa, secondo i principi di diritto rappresentati nella premessa, come "instaurazione e mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme comunemente osservate dalla generalità dei consociati" e come assunzione di comportamenti significativi sintomatici del ravvedimento, ed anzi ha rimarcato come detti elementi consentissero la delineazione di un quadro coerente con un'attività volta alla ricerca di illecite fonti di reddito mediante falsificazioni, truffe, simulazioni proseguite anche in epoca successiva alla decisione negativa, rappresentata dalla sentenza di patteggiamento del 2008.
3. A fronte di dette argomentazioni, esaustive in fatto e corrette in diritto, congruenti con le risultanze processuali plausibilmente apprezzate, il ricorrente oppone censure generiche laddove lamenta vizi motivazionali, all'evidenza insussistenti, e infondate laddove si duole dell'erronea valorizzazione di elementi asseritamente non probativi di reiterazione criminosa, giacché la circostanza che le pendenze per fatti successivi alla sentenza, cui è riferita l'istanza, non siano automaticamente ostative alla concessione dell'istituto, non ne preclude la valutabilità per trarne elementi escludenti il recupero di un corretto modello di vita e, anzi, indicativi di uno stile di vita che non consente di ritenere acclarato l'allontanamento del condannato da logiche illegali.
Potendosi qui solo aggiungere che sui reati commessi nel 2010 e oggetto della successiva sentenza di patteggiamento il ricorso completamente tace; al rilievo dei numerosi giudizi in corso per violazioni omogenee a quelle già oggetto di accertamento il ricorrente oppone le pronunce assolutorie riportate per i reati di calunnia e di violazione delle prescrizione della sorveglianza speciale, ma nulla dice sulle imputazioni elevategli per i fatti di reato espressamente valorizzati nel provvedimento; mostra, infine, di trascurare che il decreto applicativo della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due (iscritto al n. 7 del certificato del casellario giudiziale in atti), richiamato dal Tribunale, è provvedimento diverso e distinto da quello della Corte di appello di Roma del 16/06/2015 che ha revocato l'obbligo di soggiorno imposto con la prima delle misure di prevenzione applicate al Fazzari.
Anche la critica all'arbitrario pregiudizio esternato circa la genuinità della documentazione prodotta a supporto della dedotta impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, pur avendo annotato la scarsa significatività dei dati conoscitivi forniti, ha evidenziato come le note negative passate in rassegna fossero di per sé sole dimostrative della emenda non conseguita e sufficienti a giustificare il diniego della riabilitazione.
4. In conclusione, per contrastare la logicità e coerenza argomentativa dell'ordinanza impugnata, la difesa oppone circostanze in parte destituite di fondamento, in parte non dirimenti e, comunque, inidonee ad infirmare la correttezza della decisione. Il ricorso va, pertanto, rigettato; a tale esito consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.