Sentenza — n. 34855/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia, in data 25 settembre 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato Girolamo Torregrossa colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni di Giusto Scotto, e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre alla pena accessoria • della interdizione temporanea dai pubblici uffici, previo riconoscimento delle Anet, attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., circostanze entrambe valutate equivalenti all'aggravante dei futili motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante dei futili motivi, è parimenti manifestamente infondato. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORREGROSSA GIROLAMO nato a PALERMO il 08/03/1981 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato PRIOLA SALVATORE che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia, in data 25 settembre 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato Girolamo Torregrossa colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni di Giusto Scotto, e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre alla pena accessoria • della interdizione temporanea dai pubblici uffici, previo riconoscimento delle Anet, attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., circostanze entrambe valutate equivalenti all'aggravante dei futili motivi.
Secondo la ricostruzione operata in modo conforme da entrambe le sentenze di merito, il Torregrossa e lo Scotto, dopo il tamponamento tra i veicoli a bordo dei quali viaggiavano, erano scesi per strada ed avevano brevemente discusso sull'entità dei danni fino a quando l'odierno imputato era improvvisamente ritornato a bordo della sua autovettura Seat Leon per allontanarsi velocemente dal luoghi. Iniziata la marcia, dopo qualche metro, si era imbattuto nello Scotto e lo aveva travolto: dapprima imbarcandolo sul cofano, poi sul parabrezza e sul tettuccio e, infine, trascinandolo per circa 50 metri.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Torregrossa, per il tramite del difensore di fiducia avv. Salvatore Priola, sviluppando quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen. La Corte distrettuale avrebbe dovuto, in conformità alla richiamata giurisprudenza di legittimità, escludere l'ipotesi di omicidio tentato e ad accedere a quella di lesioni personali. In questa direzione depongono le modalità della condotta tenuta dall'imputato prima e dopo lo scontro tra i veicoli, come documentate dagli ufficiali di polizia giudiziaria nell'annotazione di servizio, allegata al ricorso in modo da renderlo autosufficiente.
Da tale atto investigativo, riproducente il contenuto dei filmati registrati dalla telecamera di sorveglianza presente sul posto, si evince, infatti, che il Torregrossa, subito dopo il diverbio verbale, era entrato all'interno della propria autovettura, mettendola repentinamente in moto al fine di allontanarsi in tempo utile per approfittare della posizione che, in quel frangente, aveva assunto lo Scotto, dandogli le spalle. A questo punto, era stato lo Scotto, con mossa fulminea, a porsi al centro della strada, nella traiettoria del veicolo già in movimento.
In siffatto contesto deve escludersi che il ricorrente abbia compiuto atti diretti in modo inequivoco alla consumazione del delitto di omicidio. L'evento lesivo, al contrario, si è verificato solo a causa della condotta della persona offesa, non oggetto di specifica valutazione da parte della Corte distrettuale. E stato lo Scotto, rappresentandosi l'eventualità di essere colpito dall'autovettura del Torregrossa, che comunque procedeva a bassissima velocità, a decidere di posizionarsi dinanzi alla Seat Leon al fine di bloccarla. Né è possibile configurare il dolo alternativo valorizzando la prosecuzione della marcia da parte del Torregrossa dopo l'impatto.
Il trasporto della persona offesa sopra il parabrezza non seguito dal trascinamento, non è affatto indicativo della piena consapevolezza da parte del conducente dell'avvenuto investimento. L'apparato argomentativo è, in ogni caso, incorso in una evidente contraddizione: pur dando per accertato che il Torregrossa aveva agito con l'obbiettivo di allontanarsi dai luoghi, non ha tenuto conto della sostanziale contemporaneità tra la manovra posta in essere per raggiungere tale obbiettivo e la reazione della persona offesa, avvenuta in tempi così stringenti da impedirgli anche solo di rappresentarsi l'alternativa tra cagionare alla vittima lesioni personali oppure la morte. 2.2.
Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi. La Corte distrettuale ha ignorato le condizioni sostanziali in cui si è verificato il delitto, trascurando l'accertato carattere non violento dell'impulso determinante che ha spinto l'imputato, nonostante l'incensuratezza ed il carattere non incline agli scatti di ira, ad agire, ossia la necessità di allontanarsi dal luogo della lite per evitare, in ragione del clima teso, ulteriori conflitti con lo Scotto. 2.3.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le concesse attenuanti, sia le circostanze generiche che quella del risarcimento del danno, considerate equivalenti senza prendere in considerazione: -la reale entità del fatto, che aveva provocato alla persona offesa lesioni lievissime; - la personalità dell'imputato; - la positiva condotta processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, relativo alla qualificazione 'della condotta, è manifestamente infondato. La Corte di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, dopo avere rigorosamente ricostruito la condotta dell'imputato in tutte le sue componenti fattuali, l'ha sussunta nella fattispecie incriminatrice del tentato omicidio attribuendo valenza decisiva, in tema di elemento soggettivo, non solo a circostanze oggettive e pacificamente accertate, come lo stretto collegamento la velocità del veicolo al momento dell'impatto, le conseguenze che ne erano derivate sulla persona offesa e la rocambolesca fuga dell'imputato, ma soprattutto alle dichiarazioni rese da quest'ultimo, valutate attendibili per la perfetta aderenza alle altre rísultanze probatorie.
Il Torregrossa, infatti, resosi conto che la tesi, nella sostanza riproposta con il ricorso, che era stato lo Scotto a gettarsi spontaneamente sul cofano della sua autovettura era del tutto inverosimile, oltre che smentita dalla visione dei filmati, aveva ammesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di avere notato la persona offesa porsi lungo la traiettoria impressa all'autovettura, ma di non aver rallentato perché convinto che "alla fine lo Scotto si sarebbe spostato" (pag. 3). Orbene, una volta rimasto accertato che l'imputato, malgrado si fosse accorto della presenza dello Scotto lungo la traiettoria, aveva comunque scelto di non arrestare la marcia ma di proseguirla senza decelerare o compiere altre manovre utili a evitare l'impatto o, quanto meno, ad attenuarne le conseguenze pur dopo avere visto che il corpo del malcapitato, per almeno cinquanta metri, era stato sospinto in alto tanto da "penzolare sul parabrezza" (pag. 4), non può certamente considerarsi illogica la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata in merito alla configurabilità del dolo omicidiario diretto alternativo.
Alla luce delle sue stesse dichiarazioni, Il Torregrossa, pur avendo quale obbiettivo primario l'allontanamento dal luogo del sinistro, si era, infatti, rappresentato, quale conseguenza certa della sua azione, l'investimento del pedone ossia un evento lesivo che, per le caratteristiche dell'impatto, violento ed incontrollabile, poteva indifferentemente essere il ferimento o la morte della persona, consapevolmente e volontariamente, investita. I giudici del merito hanno, quindi, fatto buon governo dei principi in materia di elemento soggettivo del reato.
In più occasioni, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dolo diretto alternativo, compatibile con il tentativo, sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta coscienté e volontaria (Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402; Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487; Sez. U, n. 3428 del 06/12/1991, dep. 1992, Casù, Rv. 189405).
2. Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante dei futili motivi, è parimenti manifestamente infondato. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
1) cod. pen., è . necessario procedere all'identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente: L'accertamento di tale circostanza richiede la verifica di un dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato di tale levità e banalità da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente. (Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832;
Sez. 1, n. 42846 del 18/11/1010, PG in proc. Muzaka, Rv. 249010; Sez. 6, n. 28111 del 2/7/2012, U.M., Rv. 253033; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115; Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). In adesione ai richiamati principi, la Corte palermitana ha accertato che l'imputato, a prescindere dall'obiettivo ultimo della condotta di allontanarsi dal luogo dell'incidente, si era determinato a compiere l'azione delittuosa, quindi a porre in essere gli atti idonei in modo non equivoco a cagionare il decesso della vittima, per il motivo del tutto sproporzionato di sfuggire alla pretesa legittima di quest'ultima di completare la ricognizione dei danni e di acquisire dati utili per il loro risarcimento.
A tali argomentazioni ineccepibili sul piano giuridico, il ricorrente oppone una diversa ricostruzione fattuale, quella secondo cui l'imputato avrebbe agito per il fine meritorio di evitare la degenerazione del diverbio con la persona offesa, che è stata ritenuta del tutto inattendibile dai giudici del emerito sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo con a bordo lo Scotto nonché moglie di quest'ultimo.
3. Il terzo motivo, relativo al giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le concesse attenuanti generiche e del risarcimento del danno, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato perché sollecita un diverso e nuovo esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena riservato al giudice del merito, che, nel rispondere ad analogo censura formulata con l'atto di appello, ha dato adeguatamente conto della scelta di negare la prevalenza di entrambe le circostanze attenuanti sull'unica aggravante. Ha, infatti, ritenuto recessivi rispetto ai futili motivi e alla condotta successiva al reato (l'immediata fuga per sottrarsi all'accertamento della responsabilità), gli elementi fattuali posti a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e, implicitamente, l'avvenuto risarcimento del danno, che, per di più, era stato accettato dalla persona offesa con riserva di considerarlo solo parziale ristoro (pag. 5 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari).
4. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de