Sentenza — n. 34854/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMeta Oringer ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 21 novembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, primo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché in data 1 ottobre 2014, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla sua abitazione in Somaglia (LO), un coltello a serramanico, marca Magnum, con lama di 8 cm. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che Meta, proprietario della Fiat Punto, al momento del controllo della Polizia Stradale sul tratto autostradale A15, a seguito di una segnalazione di un camionista che avrebbe avuto una discussione verbale con gli occupanti di detto veicolo, era stato sorpreso mentre occupava il sedile di destra dell'autoveicolo, cioè sul lato passeggero, sotto il quale la polizia ha poi rinvenuto un coltello e che, mentre l'autista Mirko Saller, coimputato di Meta nel processo, aveva giustificato il possesso della noccoliera che sarebbe stata usata come portachiavi, rinvenuta sotto il sedile lato guida, nessuno dei due occupanti il veicolo avevano giustificato il possesso del coltello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 34854/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto il profilo della ritualità della richiesta, va poi evidenziato che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza necessità del rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Nel caso di specie, la sentenza in esame era impugnabile solo a mezzo di ricorso per cassazione, poiché non soggetta ad appello: dunque, è da ritenersi pienamente legittima la richiesta avanzata con il motivo di ricorso nella presente sede.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: META ORINGERT nato il 21/08/1988 avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA chz_t=d=mtirrtilni> Il Procuratore generale, Pietro Gaeta, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per particolare tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Meta Oringer ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 21 novembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, primo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché in data 1 ottobre 2014, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla sua abitazione in Somaglia (LO), un coltello a serramanico, marca Magnum, con lama di 8 cm. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che Meta, proprietario della Fiat Punto, al momento del controllo della Polizia Stradale sul tratto autostradale A15, a seguito di una segnalazione di un camionista che avrebbe avuto una discussione verbale con gli occupanti di detto veicolo, era stato sorpreso mentre occupava il sedile di destra dell'autoveicolo, cioè sul lato passeggero, sotto il quale la polizia ha poi rinvenuto un coltello e che, mentre l'autista Mirko Saller, coimputato di Meta nel processo, aveva giustificato il possesso della noccoliera che sarebbe stata usata come portachiavi, rinvenuta sotto il sedile lato guida, nessuno dei due occupanti il veicolo avevano giustificato il possesso del coltello.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il conducente del veicolo (Mirko Saller) aveva fornito una valida giustificazione circa il possesso del coltello, da lui usato per farsi un panino. Inoltre, dal verbale del 21 dicembre 2019 del teste Sette, emergerebbe che il coltello era di pertinenza del conducente e non dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., atteso che le circostanze emerse nel dibattimento dimostravano "l'esiguità del pericolo".CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di merito, infatti, ha accertato che sotto il sedile dell'abitacolo lato passeggero dell'autovettura a bordo della quale vi era l'imputato, era stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 8 cm, riconducibile a Meta e del quale lo stesso non aveva saputo fornire alcun valido e giustificato motivo circa il suo possesso. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).
Il giudice di merito, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha correttamente ritenuto perfezionato il reato in oggetto, anche perché per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017).
Il giudice della cognizione, pertanto, ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Meta. D'altronde i due profili di censura sollevati con il primo motivo di ricorso sono tra loro alternativi, in quanto logicamente incompatibili: se si assume che il ricorrente abbia addotto un giustificato motivo del possesso dell'arma impropria non considerato in motivazione, allora, solo a prezzo di incorrere in una evidente prospettazione contraddittoria sul piano logico, può negarsi la paternità del possesso dell'arma.
La Corte, per di più, ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo di ricorso invece è fondato. Il Tribunale di Lodi ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo dell'arma impropria, così eliminando, in relazione alla tipologia del reato, una possibile causa ostativa alla declaratoria della suddetta causa di esclusione della punibilità secondo la corrente lettura giurisprudenziale dell'art. 131 bis cod. pen.
Sotto il profilo della ritualità della richiesta, va poi evidenziato che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza necessità del rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Nel caso di specie, la sentenza in esame era impugnabile solo a mezzo di ricorso per cassazione, poiché non soggetta ad appello: dunque, è da ritenersi pienamente legittima la richiesta avanzata con il motivo di ricorso nella presente sede.
Infine, quanto all'esistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in oggetto, essi emergono dalla stessa sentenza impugnata, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, atteso che la ricordata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 ha posto in evidenza la minima offensività della condotta del porto dell'arma impropria. Inoltre, non vi sono elementi per ritenere che possa trattarsi di comportamento abituale, né sono state ravvisate altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131 bis cod. pen.
Pertanto, i presupposti per l'applicazione di tale causa di non punibilità sono dunque immediatamente rilevabili dagli atti e non appaiono necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile, ex art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto, ferma restando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. La confisca, infatti, è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile, ex art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto. Ferma la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Così deciso il 12/05/2021 Il Consigliere estensore Il