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Sentenza — n. 34851/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34851/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34851/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Orto Ricciardi Vincenzo impugna la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 16 settembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 68,00 di ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, perché 1'8 marzo 2018 aveva omesso di denunciare il trasferimento del luogo di custodia di una carabina, marca Bernardelli, matr. n. 4171, e di una rivoltella, marca EMGE Floberto, matr. n. 8139.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 34851/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, invece, ritiene infondata la doglianza relativa alla confisca dell'arma. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di chiarire che la confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152 (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232).

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi trasferimento disciplinare riestradizione ricettazione comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Anche solo per tale ragione, il giudice di merito avrebbe dovuto quantomeno adottare un provvedimento ex art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto accertato.
art. 129 cod. proc. pen
In ragione della necessità di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio della particolare tenuità del fatto, discendente dal disposto dell'art. 129 cod.
art. 131-bis c.p
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile, ex art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTO RICCIARI VINCENZO nato a CATANIA il 27/04/1933 avverso la sentenza del 16/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA cindarr:Enrize Il Procuratore generale, Pietro Gaeta, con atto scritto del 20 aprile 2021 chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Orto Ricciardi Vincenzo impugna la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 16 settembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 68,00 di ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, perché 1'8 marzo 2018 aveva omesso di denunciare il trasferimento del luogo di custodia di una carabina, marca Bernardelli, matr. n. 4171, e di una rivoltella, marca EMGE Floberto, matr. n. 8139.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il G.u.p. avrebbe omesso di considerare che il trasferimento dell'arma da San Gregorio di Catania all'appartamento sito in Mascalucia (CT) in via Monte Cicirello n. 8 era avvenuto molto tempo prima della modifica introdotta all'art. 38 T.U.L.P.S. dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a seguito della quale è stato introdotto l'obbligo di effettuare una nuova denuncia in caso di trasferimento dell'arma, anche quando tale trasferimento avvenga nella zona di competenza dello stesso ufficio dell'Autorità presso la quale era stata depositata la prima denuncia dell'arma.

In merito a tale fattispecie normativa, nel ricorso si evidenzia che, prima della citata novella normativa, vi era contrasto giurisprudenziale in merito alla necessità o meno di procedere a una nuova denunzia presso lo stesso ufficio competente. Anche solo per tale ragione, il giudice di merito avrebbe dovuto quantomeno adottare un provvedimento ex art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto accertato. Il ricorrente, inoltre, ritiene che l'imputazione sia equivoca e contraddittoria, posto che è stato contestato l'art. 58 r.d. n. 635 del 1940 e non l'art. 38 T.U.L.P.S. Infine, nel ricorso si evidenzia che il G.i.p. non avrebbe potuto disporre la confisca delle armi, poiché il pubblico ministero ne aveva disposto il dissequestro e la restituzione.

3. La Corte di appello di Catania, con provvedimento del 7 febbraio 2020 ha riqualificato come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., l'atto di appello proposto da Orto Ricciari, evidenziando di conseguenza che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono 1.1. Giova premettere che nell'ordinamento italiano, l'obbligo di denunciare il trasferimento dell'arma era dettato dal regolamento di attuazione al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (r.d. 6 maggio 1940„ n. 635) che, all'art. 58, comma 3, recitava: "In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato".

A tale norma, pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), d.lgs 26 ottobre 2010, n. 204, che ha inserito nell'art. 38 T.U.L.P.S. la previsione secondo la quale "la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". La contestazione pertanto, contrariamente all'assunto difensivo, risulta corretta ed esente dalla dedotta contradditorietà. Nel caso di specie, il G.u.p. ha accertato che l'imputato nel 1974 aveva acquistato e regolarmente denunciato le armi per utilizzarle nel tiro a bersaglio, ma aveva omesso di denunciare il trasferimento delle stesse nel 1978, quando aveva trasferito la sua abitazione a Mascaluscia.

La Corte, tuttavia, rileva che la condotta posta in essere dall'imputato possa essere qualificata di particolare tenuità, anche in considerazione del fatto che l'imputato, sentito all'udienza del 16 settembre 2019, aveva dichiarato che il trasferimento dell'arma fosse avvenuto nel 1978, molti anni prima, quindi, della citata novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 204 del 2010 e che, in ragione della risalenza nel tempo di detto trasferimento, aveva ritenuto di non dover effettuare una nuova segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza. In ragione della necessità di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio della particolare tenuità del fatto, discendente dal disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, nel quale sono precluse valutazioni in fatto, spettanti al solo giudice di merito, l'apprezzamento della Corte non può che essere limitato ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con l'utilizzo degli indici e dei criteri di cui all'art. 131 bis cod. pen.La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quindi, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, solo quando i presupposti per la sua applicazione - come nel caso di specie - siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari a tal fine ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). 1.2.

La Corte, invece, ritiene infondata la doglianza relativa alla confisca dell'arma. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di chiarire che la confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152 (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232).

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ex art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto di reato contestato, ferma restando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile, ex art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto. Ferma la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Così deciso il 12/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presid