Sentenza — n. 34849/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA Curto Antonio e Curto Giuseppe sono stati ascritti i reati di concorso in ricettazione (capo C) e detenzione illegale di due pistole clandestine perché prive di matricola (capo A), di concorso nella detenzione illegale di munizioni (capo B), di concorso nella coltivazione di n. 93 piante di cannabis, fatti commessi il 6.7.2016 in Petilia Policastro. Con sentenza pronunciata in data 3.10.2018 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone aveva assolto Curto Giuseppe dai reati ascritti ai capi A, B e C per non aver commesso il fatto e lo aveva condannato, per il residuo capo D, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.133,34 di multa, con la sospensione condizionale della pena; aveva dichiarato Curto Antonio, previo assorbimento del capo B nel capo A, colpevole di tutti i reati ascritti condannandolo alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed C 5333,34 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5 legge n. 895/1967, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, depositando memoria difensiva. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria per i giorni 29, 30 e 31 marzo Trattandosi di procedimento a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la comunicata astensione dall'udienza da parte del difensore, che non aveva chiesto la trattazione orale, non ha rilievo.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CURTO ANTONIO nato a CATANZARO il 04/07/1972 CURTO GIUSEPPE nato a CROTONE il 22/07/1993 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo rz,k24\9 A/P- kiv5" r
RITENUTO IN FATTO
1. A Curto Antonio e Curto Giuseppe sono stati ascritti i reati di concorso in ricettazione (capo C) e detenzione illegale di due pistole clandestine perché prive di matricola (capo A), di concorso nella detenzione illegale di munizioni (capo B), di concorso nella coltivazione di n. 93 piante di cannabis, fatti commessi il 6.7.2016 in Petilia Policastro. Con sentenza pronunciata in data 3.10.2018 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone aveva assolto Curto Giuseppe dai reati ascritti ai capi A, B e C per non aver commesso il fatto e lo aveva condannato, per il residuo capo D, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.133,34 di multa, con la sospensione condizionale della pena; aveva dichiarato Curto Antonio, previo assorbimento del capo B nel capo A, colpevole di tutti i reati ascritti condannandolo alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed C 5333,34 di multa.
Con sentenza pronunciata in data 12.2.2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado. In data 6 luglio 2016, i carabinieri, a seguito di attività di appostamento durante la quale vedevano Curto Giuseppe innaffiare alcune piante di cannabis posizionate in apposita vasca, procedevano a perquisizione del terreno, di proprietà del padre Curto Antonio, che poco dopo giungeva sul luogo. La perquisizione del fondo permetteva di rinvenire, oltre alle piante di cannabis, anche un cassone con all'interno, nell'ordine: residui di cannabis indica, due confezioni di semi femminili di marijuana, n. 28 cartucce calibro 9 mm (compatibili con le armi di cui si dirà a breve), una cartuccia calibro 7.65 mm e due ottiche di precisione.
Venivano rinvenute anche due pistole giocattolo modificate, una, caratterizzata dal calcio con la scritta "commandos", a cui era stata modificata la canna inserendone una cal. 9 mm con all'interno uno spillo percussore, e una, con la scritta "condor", sul castello della quale era stata modificata la canna inserendone una di 9 mm ed alla quale era stato modificato il percussore. Curto Antonio, all'udienza di convalida dell'arresto, si assumeva la responsabilità di tutti i reati, affermando di aver provveduto personalmente a modificare le armi. Veniva quindi ritenuta la responsabilità penale del solo Curto Antonio in relazione alla ricettazione e detenzione di armi clandestine e munizioni, mentre entrambi - considerato che Curto Giuseppe era stato visto dare acqua alle piante di canapa indica - venivano ritenuti colpevoli della coltivazione illecita di sostanza stupefacente.La Corte di appello ha precisato che tramite perizia era stato accertato che le armi, prive di matricola, erano state realizzate mediante la modifica di due armi giocattolo ed erano risultate, l'una, effettivamente funzionante mentre l'altra necessitava di un intervento di manutenzione per ripristinare l'otturatore.
L'intervento di modifica compiuto aveva richiesto competenze tecniche elevate e quindi non poteva essere stato compiuto dal solo Curto Antonio.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con atto di impugnazione comune, Curto Antonio e Curto Giuseppe, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Quanto alla posizione di Curto Antonio, con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla qualificazione come arma comune da sparo delle pistole di cui ai capi A e B. Sul punto, pacifica la circostanza che si trattava di armi-giocattolo sottoposte a modificazione, i giudici del merito avevano ritenuto trattarsi di armi comuni da sparo sulla base di quanto accertato con perizia balistica.
Peraltro, il fucile calibro 9 non era funzionante per la rottura dell'otturatore, mentre per la pistola il perito non aveva indicato nell'elaborato le prove di sparo eseguite. Con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione del diniego dell'attenuante speciale, oggetto di richiesta con l'atto di appello. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al capo C. Era stato accertato che le armi erano, originariamente armi giocattolo, prive di numero di matricola, e lo stesso imputato Curto Antonio aveva dichiarato di aver proceduto alla loro modificazione.
Anche con riferimento alla posizione di Curto Giuseppe, con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di responsabilità in ordine al capo D. Non era stata disposta perizia sulle piantine in sequestro, per cui non era accertato trattarsi di stupefacente, come del reato non era provata la destinazione allo spaccio, negata espressamente da Curto Antonio. Con il motivo quinto si denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento della detenzione delle piantine anche in capo a Curto Giuseppe. Premesso che Curto Antonio aveva rivendicato l'esclusiva detenzione delle piantine, il concorso di Curto Giuseppe era stato ritenuto solo per essere stato visto, in una occasione, mentre dava acqua alle piantine.
Con il sesto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego a Curto Giuseppe delle attenuanti generiche.Con il settimo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della commisurazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, depositando memoria difensiva. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria per i giorni 29, 30 e 31 marzo Trattandosi di procedimento a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la comunicata astensione dall'udienza da parte del difensore, che non aveva chiesto la trattazione orale, non ha rilievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati e vanno respinti.
1. Con riguardo alla detenzione illegale di due armi clandestine, il primo motivo denuncia difetto di motivazione dell'accertamento delle due armi come armi comuni da sparo. In particolare, la carenza motivazionale avrebbe riguardato la sussistenza degli elementi idonei a far rientrare le due armi, originariamente costruite come armi giocattolo, nella tipologia delle armi comuni da sparo. Il motivo ha contenuto di merito. Invero, a fronte delle sentenze di merito che hanno esaminato il punto, osservando che tramite perizia balistica era stato accertato che le armi giocattolo erano state modificate rendendole funzionanti come armi comuni da sparo in grado di sparare munizioni calibro 9, il primo motivo di ricorso propone una diversa lettura dei dati disponibili, rilevando come, con riguardo all'arma reperto B, lo stesso perito non aveva • potuto verificarne la funzionalità, in quanto presentava rottura dell'otturatore, mentre, in relazione al reperto A, il perito non aveva dato conto delle prove eseguite.
Ora, quanto al reperto A la sentenza di appello ha dato che dalla perizia risulta che erano state effettuate prove di sparo e che dunque era stata verificata, in concreto, la piena efficienza dell'arma. Il motivo, senza proporre denuncia di travisamento di prove, sostiene che comunque non vi sarebbe prova della verifica compiuta dal perito, così proponendo una censura di non attendibilità del giudizio tecnico del perito, argomento che rimane nella prospettiva di un giudizio di merito. Con riguardo al reperto B, il perito aveva verificato che l'arma necessitava di un intervento di manutenzione-riparazione dell'otturatore per recuperare, in concreto, la piena funzionalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che alla qualificazione come arma comune da sparo è sufficiente la idoneità all'uso come tale, anche previo intervento di riparazione (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, ROMANO, Rv. 275465).
2. Con il secondo motivo viene denunciata la assenza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, richiesta con l'atto di appello. Ora, da una parte, si deve rilevare che l'atto di appello aveva chiesto l'applicazione dell'attenuante, ma non aveva articolato uno specifico motivo di doglianza sul punto e, dall'altra, va osservato che è consolidato l'orientamento secondo il quale l'attenuante in parola non è applicabile alla fattispecie di detenzione di armi clandestine (Sez. 1, n. 43805 del 15.11.2017, De Stefano, Rv. 274484). Il motivo quindi risulta manifestamente infondato.
3. La censura, articolata con il terzo motivo, in ordine alla condanna per il delitto di ricettazione ha contenuto di merito. Il motivo, infatti, si concentra sulla questione di fatto relativa all'accertamento dell'autore dell'intervento sulle armi giocattolo, affermando che era stato provato, sulla base della dichiarazione resa dallo stesso imputato, che l'intervento era stato realizzato da Curto Antonio. Viene dunque proposta una lettura delle prove alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici del merito, che, invece, hanno ritenuto non attendibile, sul punto, la dichiarazione dell'imputato, in quanto si era trattato, come spiegato dal perito, di un intervento tecnico che richiedeva competenze qualificate, che l'imputato non aveva.
Il motivo, dunque, esprime dissenso rispetto all'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, senza una critica alla struttura della motivazione sul punto. Si deve aggiungere che è pacifica la giurisprudenza secondo la quale la condotta di ricezione di arma clandestina integra il delitto di ricettazione in relazione al reato presupposto di cessione di arma clandestina commesso dal cedente, in concorso materiale con l'ulteriore reato di detenzione di arma clandestina.
4. In relazione alla condanna, di entrambi i ricorrenti, in ordine al capo D i motivi quarto e quinto hanno articolato censure di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli accertamenti sulla classificazione botanica- delle piantine, sul livello di sviluppo raggiunto e sulla presenza di principio attivo, sulla destinazione allo spaccio e sul concorso nel reato da parte di Curto Giuseppe. I motivi hanno contenuto di merito. A fronte dell'accertamento compiuto dai giudici del merito, i quali hanno dato atto, da una parte, che la coltivazione di sostanza stupefacente era stata ammessa da Curto Antonio e, dall'altra, 'che le piantine erano in numero significativo (93) ed avevano raggiunto un certo sviluppo, essendo alte fino a quaranta centimetri, il ricorso propone una lettura alternativa dei dati disponibili, osservando che non era stata disposta perizia sulla classificazione botanica delle piante né sulla presenza di principio attivo e che Curto Antonio aveva riferito che la coltivazione era finalizzata all'uso personale dello stupefacente.
Si deve aggiungere che in ragione del significativo numero di piante non è riscontrabile il dato oggettivo della destinazione esclusiva all'uso personale del prodotto della coltivazione (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, CARUSO, Rv. 278624). Con riguardo alla specifica posizione di Curto Giuseppe, le sentenze di merito hanno evidenziato che la condotta accertata costituiva un contributo alla coltivazione, nella piena consapevolezza, desumibile dalla diretta visione delle piante, della particolare tipologia di essa. Il quinto motivo denuncia il difetto di motivazione del giudizio sulla sua responsabilità concorsuale, ritenuta solo per la condotta tenuta il 6.7.2016 - dare acqua alle piante - senza considerare che Curto Antonio aveva rivendicato l'esclusiva responsabilità della coltivazione e Curto Giuseppe si era sempre protestato innocente.
Il motivo rimane nell'ambito di una prospettazione attinente al merito della decisione, senza alcuna censura alla struttura della motivazione in relazione ai profili della effettività, coerenza e congruità logica che segnano i limiti del sindacato motivazionale consentito in sede di legittimità.
5. In relazione al trattamento sanzionatorio, con i motivi sesto e settimo viene censurata la commisurazione della pena e il diniego a Curto Giuseppe delle attenuanti generiche. Quanto alla commisurazione della pena, il settimo motivo, reiterativo di quanto dedotto con l'ultimo motivo di appello, è articolato genericamente, in quanto non si confronta con le statuizioni adottate dai giudici del merito quanto alla pena base e agli aumenti per la continuazione, in relazione al solo Curto Antonio. Viene formulata una censura che concerne il merito della statuizione adottata, ritenuta eccessiva, senza alcuna specificazione in relazione ai singoli passaggi della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche il sesto motivo di ricorso ripropone argomenti già svolti con l'atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello che, rispondendo al motivo di appello, ha rilevato la maggior significatività della gravità del fatto rispetto alla incensuratezza e al corretto comportamento processuale, dati dalla valenza neutra nella considerazione del profilo soggettivo. Il motivo ripropone la considerazione del comportamento processuale e della incensuratezza, senza articolare alcuna specifica censura alla motivazione della sentenza di appello nei limiti in cui è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità. 6.Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti