Sentenza — n. 34847/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAgli imputati Reibaldi Nicoletta, Lisanti Antonio e Novelli Pietro è ascritto (capo H) il delitto di tentato omicidio di Rapillo Geraldina, coniuge del Novelli, per aver nelle giornate del 19 gennaio, 1° febbraio e 2 febbraio 2005 compiuto atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della Rapillo, non riuscendovi per cause a loro non imputabili. Con sentenza pronunciata in data 17.10.2018 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 28.2.2014, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato loro ascritto al capo H, ed ha quindi determinato la pena inflitta in anni nove e mesi quattro di reclusione, ciascuno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34847/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla va liquidato in favore della parte civile costituita, il cui intervento, nel contraddittorio realizzato in forma scritta, si è limitato alla richiesta di rigetto dei ricorsi (Sez.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REIBALDI NICOLETTA nato a CANOSA DI PUGLIA il 26/01/1965 USANTI ANTONIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 31/10/1982 NOVELLI PIETRANTONIO nato a CERIGNOLA il 13/06/1962 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; L.A.ito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo • ,t2 aNst- JL -k id1/4.‘j'a'; )13' 9 Q' j(te0
RITENUTO IN FATTO
1. Agli imputati Reibaldi Nicoletta, Lisanti Antonio e Novelli Pietro è ascritto (capo H) il delitto di tentato omicidio di Rapillo Geraldina, coniuge del Novelli, per aver nelle giornate del 19 gennaio, 1° febbraio e 2 febbraio 2005 compiuto atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della Rapillo, non riuscendovi per cause a loro non imputabili. Con sentenza pronunciata in data 17.10.2018 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 28.2.2014, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato loro ascritto al capo H, ed ha quindi determinato la pena inflitta in anni nove e mesi quattro di reclusione, ciascuno.
Tramite intercettazioni delle utenze in uso a Novelli Pietro Antonio, marito della vittima, e Reibaldi Nicoletta, legata al primo da relazione sentimentale, era stato accertato che nell'arco temporale fra il 19 gennaio e il 2 febbraio 2005 era stato messo in esecuzione, con il concorso di Lisanti Antonio, un piano finalizzato all'omicidio di Rapillo Geraldina. Anche successivamente al 2 febbraio 2005, giorno dell'arresto di Lisanti e Reibaldi, erano state intercettate altre conversazioni tra la donna e Novelli, comprovanti il fine omicidiario delle azioni compiute, la risalenza del sorgere del proposito criminoso al periodo natalizio precedente, la permanenza, anche dopo l'arresto, della volontà di eliminare fisicamente la Rapillo.
In data 19 gennaio 2005 la Reibaldi aveva tentato di speronare con la propria auto quella a bordo della quale viaggiava la Rapillo, non riuscendo nell'intento per la prontezza dell'autista dell'altra auto. La prova del fatto era costituita dalle conversazioni successive fra Novelli e la Reibaldi, che informava l'uomo di quanto accaduto, e dalla testimonianza della persona offesa, che ha riferito nei medesimi termini il sinistro stradale fortunosamente evitato. La mattina del 1.2.2005 Novelli aveva avvisato la moglie che alle ore 9 sarebbe giunto un tecnico informatico e quindi di rimanere in casa ad attenderlo, la donna però usciva di casa e quindi quando Lisanti Antonio si presentava a casa della donna armato di pistola non aveva trovato nessuno.
La elaborazione del piano criminoso e lo svolgersi dell'episodio sono documentati dalle conversazioni tra la Reibaldi e Novelli nei giorni precedenti e la stessa mattina del fatto e dagli esiti del servizio di osservazione predisposto dai carabinieri, allertati dal contenuto delle precedenti captazioni. Anche la persona offesa ha quindi rievocato quanto accaduto quella mattina, quando lei, nonostante la raccomandazione del marito di rimanere in casa sino all'arrivo del tecnico informatico, era uscita alle ore 8.45, venendo poi cercata dal marito al telefono che la rimproverava di essere uscita troppo presto da casa; ella nei giorni successivi aveva accertato che gli interventi di manutenzione di computer venivano compiuti solo in orario pomeridiano.
Infine, nel pomeriggio del 2 febbraio 2005 la Reibaldi e Lisanti si erano diretti verso l'abitazione della donna armati di pistola, ma venivano fermati dai carabinieri e tratti in arresto. Anche di tale episodio è documentata, tramite le intercettazioni, l'intesa col Novelli e la finalità dell'azione; i carabinieri, tramite servizio di osservazione, hanno assistito, nella tarda mattinata, alla consegna nelle mani della Reibaldi di pistola e quindi all'incontro, poco dopo le ore 18, tra Reibaldi e Lisanti che, in auto si dirigevano verso Cerignola, dove risiede la vittima.
Nel corso del viaggio venivano fermati da altra pattuglia dei carabinieri, che, rinvenuta la pistola, munizioni e guanti in lattice, li traevano in arresto. E' stata quindi ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto al capo H, considerando unitariamente la condotta tenuta nelle diverse occasioni. In particolare, pacifico l'accertamento del fine omicidiario che aveva mosso le azioni degli imputati, è stato escluso che l'episodio del 19 gennaio 2005, in assenza di una ricostruzione precisa della condotta tenuta, presentasse il requisito oggettivo della idoneità della condotta a realizzare il fine omicidiario, diversamente da quanto commesso nei successivi episodi del 10 e 2 febbraio 2005, caratterizzati dal coinvolgimento di persona incaricata dell'azione omicidiaria e dalla disponibilità di una arma comune da sparo.
2. Ha proposto, con unico atto, ricorso per cassazione il difensore di Reibaldi Nicoletta e Lisanti Antonio, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto il pubblico ministero aveva consentito alla qualificazione del fatto come delitto di tentate lesioni personali, e del resto dall'istruttoria era emerso che la vita della persona offesa non era mai stata in pericolo e che non ricorreva né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della fattispecie ascritta.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Novelli Pietro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con i motivi primo, secondo e terzo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge con riguardo al giudizio formulato in relazione a ciascuno degli episodi, commessi il 19 gennaio, 10 febbraio e 2 febbraio 2005, cui si riferisce l'imputazione. Con riguardo al primo episodio, Novelli era stato del tutto estraneo all'azione finalizzata a coinvolgere in sinistro stradale la vittima, azione realizzata esclusivamente dalla Reibaldi.
Inoltre, si era trattato di condotta non idonea a cagionare la morte della vittima, giudizio che le sentenze di merito avevano già espresso, quantomeno in forma dubitativa. Quanto alla condotta tenuta il 1°febbraio 2005, il secondo motivo deduce che il ricorrente Novelli non aveva concorso all'individuazione del killer, né all'acquisizione dell'arma, e la sentenza non aveva esaminato la questione giuridica relativa alla integrazione della fattispecie di tentato omicidio a fronte della condotta di desistenza degli autori materiali del reato. In relazione al fatto del 2 febbraio 2005, il terzo motivo deduce che il ricorrente Novelli non aveva dato alcun contributo causale e che la condotta realizzata era rimasta a livello del mero accordo criminoso.
Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente Novelli aveva avuto un ruolo marginale nella vicenda.
4. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto dei ricorsi, il difensore dell'imputato Novelli ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati e vanno perciò respinti. In ragione della comunanza delle questioni poste i ricorsi vanno esaminati congiuntamente.
1. Si deve premettere che i giudici del merito, coerentemente con l'impostazione accusatoria, hanno ritenuto che la complessa vicenda di cui al capo di imputazione integrasse un fatto unico, caratterizzato, nella contiguità cronologica, dalla identità dei concorrenti, del fine delle azioni, dei mezzi a disposizione e della vittima designata, e non una pluralità di fatti e un concorso omogeneo di reati.Ne consegue che i primi tre motivi del ricorso presentato dal difensore di Novelli Pietro Antonio, che riguardano il giudizio formulato in relazione a ciascuno dei tre episodi caratterizzanti la vicenda in esame, vanno considerati unitariamente. 1.1.
Per quanto riguarda il giudizio sulla sussistenza in capo agli imputati del dolo di omicidio, il ricorso del difensore di Novelli non propone alcuna censura sul punto, mentre nell'atto di impugnazione del difensore di Reibaldi e Lisanti la doglianza è articolata in termini del tutto generici, limitati alla deduzione che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di lesioni personali, come ritenuto dal pubblico ministero, e alla affermazione della insussistenza della voluntas necandi. Si tratta, comunque, di rilievi manifestamente infondati.
Le sentenze di merito hanno concordemente valorizzato, sul punto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche tra Novelli e la Reibaldi, risalenti ai giorni precedenti i tre episodi e anche ai giorni successivi, tutte convergenti nel dar conto di un piano criminoso finalizzato all'omicidio della Rapillo, sostenuto dal movente costituito dal fatto che i correi erano legati da relazione sentimentale, mentre la Rapillo era coniuge di Novelli. L'imputato Lisanti, poi, era stato coinvolto con lo specifico incarico di killer e a lui era stata messa a disposizione una pistola; le sentenze danno atto che il medesimo aveva riferito al figlio della Reibaldi di essere stato incaricato dalla donna di un omicidio.
Si deve aggiungere che, una volta esercitata l'azione penale in relazione a un determinato fatto, il giudizio su di esso e sulla qualificazione giuridica è riservato all'organo giurisdizionale e non nella disponibilità dell'organo di accusa, di tal che alcun rilievo vincolante può avere il diverso parere del pubblico ministero (Sez. 5, n. 1627 del 18/12/2001, Peano, Rv. 220818). 1.2. I ricorsi, seppur articolati diversamente, convergono nel denunciare violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio sulla sussistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie tentata ascritta; il ricorso del difensore di Novelli censura anche il giudizio sul contributo concorsuale del ricorrente. 1.2.1.
Quanto alla specifica posizione di Novelli, la doglianza esposta sul punto è manifestamente infondata, in quanto è pacifico che Novelli era rimasto estraneo alle condotte direttamente esecutive del piano criminoso concordato con la Reibaldi come, del resto, è documentato che lo stesso aveva agito come concorrente morale, nel momento del sorgere della deliberazione criminosa e nel rafforzare la persistenza nel tempo del proposito, e come concorrente nella fase organizzativa, dando indicazioni sui movimenti della moglie e attivandosi direttamente con la stessa perché rimanesse in casa ad attendere un tecnico informatico che altri non sarebbe stato che il killer assoldato per l'esecuzione dell'omicidio. 1.2.2.
Quanto alla sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie ascritta, si deve rilevare che la stessa è stata esclusa, dalle sentenze di merito, con riguardo all'episodio del 19.1.2005 - quando la Reibaldi, in auto, aveva cercato di speronare l'auto a bordo della quale si trovava la Rapillo - e ritenuta con riguardo agli episodi del 1° e 2 febbraio 2005. Sul punto, comune alle posizioni di tutti i ricorrenti, le censure riguardano il giudizio sulla idoneità degli atti e sulla loro direzione univoca. Il ricorso del difensore di Reibaldi e Lisanti ha dedotto che "la vita della p.o. non è mai stata in pericolo".
Il ricorso del difensore di Novelli, invece, incontestata la idoneità di una condotta caratterizzata dall'utilizzo, in entrambe le occasioni, da arma comune da sparo, sostiene (alle pagine 12 e 16) che i fatti, comunque rimasti a livello di tentativo incompiuto, non presentavano il requisito della direzione univoca degli atti alla consumazione dell'omicidio, in quanto, nel fatto del 1° febbraio, "il piano venne abbandonato spontaneamente in considerazione dell'assenza della vittima designata dalla sua abitazione ...", mentre, il giorno successivo, "l'azione delittuosa non raggiunse mai uno sviluppo dal quale dedurre la improbabilità di un non ritorno...".
Innanzitutto, si deve rilevare che la condotta è rimasta incompiuta non per scelta dei soggetti attivi, ma per un fattore esterno: l'imprevedibile uscita di casa della vittima, cui era stato raccomandato di rimanere in casa, in un caso, l'intervento della polizia giudiziaria, nell'altro. Il giudizio sulla probabilità dell'evento dannoso (cioè sul pericolo per la vita della persona offesa) riguarda il requisito dell'idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, ma è pacifico che il relativo giudizio va compiuto, non secondo la prospettiva ex post bensì, con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei.Il motivo proposto dalla difesa di Reibaldi e Lisanti dunque risulta manifestamente infondato, in quanto valorizza proprio il dato desumibile ex post, e non la capacità causale che l'azione progettata presentava.
Quanto all'ulteriore requisito della direzione univoca degli atti, la giurisprudenza (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931) ha spiegato che trattasi di elemento che attiene all'elemento oggettivo del delitto tentato, e, dunque, più che costituire prova del dolo, che può essere desunto aliunde, richiede che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente. Il giudizio sull'univocità degli atti richiede che, accertato il dolo, venga compiuta una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare il fine perseguito dall'agente.
Con riguardo, in particolare, agli atti che non sono ancora esecutivi, come può accadere nel caso dell'agguato non portato a termine ovvero nel caso dei correi che si dirigono a compiere il reato, si è precisato, da una parte, che il carattere non esecutivo degli atti non è di per sé ostativo all'integrazione della fattispecie del delitto tentato e, dall'altra, che è necessario verificare se gli atti compiuti, pur preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo e dunque che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili e indipendenti dalla volontà del reo.
Il motivo proposto dal ricorso del difensore di Novelli è dunque infondato. Infatti, i giudici del merito hanno dato corretta applicazione ai ricordati principi, ravvisando in entrambe le condotte tenute, che pur avevano raggiunto un diverso livello esecutivo, il compimento di: t i rivelatori, in ragione della A . ZO 1.04171-1-( dotazione didi un'arma e del piano predisposto, Fine perseguito di cagionare la morte della vittima designata.
2. Il ricorso del difensore di Novelli Pietro Antonio, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato ed ha contenuto di merito. La sentenza di appello ha specificamente esaminato il relativo motivo di appello, giustificando il diniego delle attenuanti generiche, in condivisione del motivato giudizio del primo giudice, per la intensità del dolo, significativa di spiccata capacità a delinquere. Il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura della vicenda, della quale si valorizza il ruolo non esecutivo del Novelli, valutato dalla difesa come "del tutto marginale" rispetto a quello dei concorrenti nel reato. Viene quindi sollecitato il collegio ad una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
3. Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla va liquidato in favore della parte civile costituita, il cui intervento, nel contraddittorio realizzato in forma scritta, si è limitato alla richiesta di rigetto dei ricorsi (Sez.