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Sentenza — n. 34846/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34846/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34846/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 28.1.2019 la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso presentato dal difensore di D'Antonio Vincenzo avverso la sentenza pronunciata in data 8.2.2017 dalla Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali gravissime, fatto commesso in data 9.9.2008, e rideterminato la pena inflitta in anni tre di reclusione, aveva pronunciato annullamento della sentenza impugnata "limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ed all'eventuale rideterminazione della pena". In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 17.6.2019, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti, ed ha quindi confermato la pena di anni tre di reclusione inflitta con la sentenza di secondo grado.

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver il giudice di rinvio, riconosciuta l'attenuante, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze e confermata la pena inflitta nel giudizio di appello.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANTONIO VINCENZO nato a NAPOLI il 15/01/198:3 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo 14-R..G.-Gazicitgle-c#~ il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIACCIO ANTIMO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 28.1.2019 la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso presentato dal difensore di D'Antonio Vincenzo avverso la sentenza pronunciata in data 8.2.2017 dalla Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali gravissime, fatto commesso in data 9.9.2008, e rideterminato la pena inflitta in anni tre di reclusione, aveva pronunciato annullamento della sentenza impugnata "limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ed all'eventuale rideterminazione della pena". In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 17.6.2019, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti, ed ha quindi confermato la pena di anni tre di reclusione inflitta con la sentenza di secondo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D'Antonio Vincenzo, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver il giudice di rinvio, riconosciuta l'attenuante, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze e confermata la pena inflitta nel giudizio di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. Innanzitutto, si deve rilevare che la sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata parzialmente e solo con riguardo al punto della decisione relativa all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e quindi era stato disposto il rinvio ad altro giudice per nuovo giudizio sul punto e su quello, connesso, del trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio ha riconosciuto l'attenuante, statuizione non impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. sul rilievo che il giudice dar rinvio, riconosciuta l'attenuante, non aveva diminuito la pena inflitta dalla sentenza di appello, poi oggetto di annullamento parziale.La doglianza è infondata in quanto, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente non aveva pronunciato annullamento, ma ad esso aveva esteso, per connessione, gli effetti dell'annullamento disposto in relazione ad altro punto della decisione, senza porre vincoli in relazione al merito del giudizio da formulare sul trattamento sanzionatorio.

Si deve aggiungere, con riguardo al confermato giudizio di comparazione tra circostanze, che è consolidato l'orientamento secondo il quale "Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660).

Il giudice di rinvio ha valutato di dover confermare il giudizio di equivalenza tra circostanze, anche una volta riconosciuta l'ulteriore circostanza attenuante, in ragione della gravità del fatto - le lesioni personali erano state cagionate trascinando la vittima che era incastrato al veicolo - e della condotta successiva - essendosi l'imputato disinteressato delle condizioni di salute della vittima -. Detta motivazione è stata quindi richiamata - "la gravità del fatto in ragione delle modalità dell'azione e della entità delle lesioni cagionate" - per giustificare la commisurazione della pena in anni tre di reclusione.

2. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 febbraio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente chele Ri7chi i Mar