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Sentenza — n. 34845/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 28.3.2019 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui, in data 9.6.2017, il Tribunale di Matera aveva dichiarato Turano Damiano colpevole del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lvo n. 286/1998, commesso in data 8.7.2015, condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed C 6.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena. Nel corso di attività di vigilanza personale dell'ispettorato del lavoro aveva accertato, in data 8.7.2015, che presso un terreno agricolo erano occupati alle dipendenze di società cooperativa, di cui l'imputato era legale rappresentante, alcuni lavoratori stranieri, dei quali due (Honcharenko Natalíya e Fedina Irina) prive di permesso di soggiorno.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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assoggettamento nel diritto degli stranieri cittadini stranieri espatriato lavoro ausiliare disoccupazione dei lavoratori migranti lavoratori temporanei

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURANO DAMIANO nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/06/1992 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; txd-i-to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo /q-A- ci; rt,e,,...1,1,,\ UOl\r( udito il difensore o2A. v- t

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 28.3.2019 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui, in data 9.6.2017, il Tribunale di Matera aveva dichiarato Turano Damiano colpevole del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lvo n. 286/1998, commesso in data 8.7.2015, condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed C 6.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena. Nel corso di attività di vigilanza personale dell'ispettorato del lavoro aveva accertato, in data 8.7.2015, che presso un terreno agricolo erano occupati alle dipendenze di società cooperativa, di cui l'imputato era legale rappresentante, alcuni lavoratori stranieri, dei quali due (Honcharenko Natalíya e Fedina Irina) prive di permesso di soggiorno.

E' stato escluso che le due lavoratrici straniere irregolari fossero state alle dipendenze di altra ditta (Multiservice di Petar Ivanov) alla quale la cooperativa dell'imputato avrebbe appaltato la raccolta della frutta. Sul punto, la testimonianza di Kovarov Ilyan, dipendente della cooperativa gestita dall'imputato, era stata ritenuta non attendibile sia perché assente al momento dell'intervento del personale ispettivo sia perché non aveva dato contezza delle fonti delle informazioni riferite sia perché non riscontrata da documentazione attestante un contratto di appalto tra la società cooperativa e la ditta Multiservice.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Turano Damiano, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto dì motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Il teste Kovarov, infatti, aveva riferito che la cooperativa si era rivolta alla ditta Multiservice per l'effettuazione del lavoro di raccolta della frutta, circostanza riscontrata dalla fattura emessa da Multiservice per il pagamento delle prestazioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento del soggetto alle cui dipendenze le due lavoratrici straniere irregolari avevano prestato la propria attività. L'ispettore del lavoro Sannellì aveva riferito che, in sede amministrativa, non era stato ancora accertato il soggetto datare di lavoro.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ve va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. Entrambi i motivi di ricorso denunciano difetto di motivazione del giudizio in ordine alla individuazione della cooperativa gestita dall'imputato come il soggetto datore di lavoro che aveva assunto le due lavoratrici straniere prive di permesso di soggiorno. I due motivi, da esaminare congiuntamente, hanno contenuto di merito. A fronte del conforme giudizio delle sentenze di merito che, in relazione alla verifica dell'assunto difensivo secondo il quale le due lavoratrici erano alle dipendenze di Multiservice, l'hanno ritenuto non provato, non risultando sul punto attendibile il teste Kovarov e in assenza di riscontro documentale del contratto tra la cooperativa e Multiservice, tale non potendo essere considerati la fattura e il relativo pagamento in favore di Multiservice, risalenti al mese di ottobre 2015 e quindi non riferibili alla giornata lavorativa dell'8.7.2015, il ricorso ha direttamente valorizzato le testimonianze Kovarov e Sannelli, assumendo che le stesse avrebbero riscontrato l'assunto difensivo.

Si tratta di argomentazione di merito, che sollecita il collegio ad una nuova valutazione del fatto, al di là dei limiti propri del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità.

2. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio