Cassation court dismisses appeal regarding prior sentence credit due to post-crime execution timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Licciardi's cassation appeal inadmissible, rejecting his request to credit a prior prison term against a new sentence. Licciardi argued that the new crime occurred after the prior sentence was fully served, yet the lower court applied a statutory bar preventing such credit. The supreme court ruled that the legislative prohibition applies whenever prior execution precedes the new crime, regardless of when the legal recognition of the credit occurs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; The statutory prohibition on crediting prior execution applies whenever such execution precedes the commission of the new offense, irrespective of subsequent judicial recognition of the credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LICCIARDI VINCENZO nato a NAPOLI il 27/06/1965 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiestó: di,-chiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Vincenzo Licciardi, al fine di ottenere la rideterminazione della pena in esecuzione nei suoi confronti riportata nel provvedimento di cumulo n. 195/2015, considerando fungibile un precedente periodo di detenzione sofferto dal 17 giugno 1998 al 16 giugno 2002. I Giudici distrettuali rilevavano che ostava all'accoglimento della domanda il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., poiché la pena in esecuzione era stata inflitta per reati commessi dopo il periodo di detenzione suindicato.
2. Propone ricorso per cassazione Vincenzo Licciardi, tramite il difensore/ denunciando violazione degli att. 671 e 657, comma 4, cod. proc. pen, dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché degli artt. 3, 13 e 27 Cost. Deduce che nel caso in trattazione non può trovare applicazione lo sbarramento previsto dall'art. 675 comma 4 cod. proc. pen., in quanto esso è applicabile solamente laddove il condannato, commettendo il nuovo reato al quale è riferibile la condanna alla pena da eseguire, abbia potuto avere la consapevolezza della possibilità di giovarsi della precedente carcerazione della quale invoca il computo, mentre nel caso di specie tale possibilità si è avverata solo dopo, a seguito del riconoscimento della continuazione che ha comportato la riduzione della pena riferibile al primo reato che era stata per intero espiata.
Rileva altresì che solo tale lettura della disposizione in questione può rendere il dettato normativo compatibile con i principi fissati dall'art. 3 Cost., sicché chiede, in subordine, nel caso di esclusione dell'esposta interpretazione del divieto di cui trattasi, di sollevare questione di legittimità costituzionale. Con memoria depositata in data 28 giugno 2021, il difensore del ricorrente espone e ribadisce i rilievi critici già rappresentati nel ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il divieto contemplato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo la chiara formulazione della norma, deve operare "in ogni caso" nel quale l'espiazione senza titolo precede la commissione del nuovo reato. Le obiezioni difensive, che in senso contrario fanno leva sulla formazione del "credito di pena" a seguito di una pronuncia intervenuta dopo la precedente esecuzione, sono chiaramente smentiti dalla sentenza Corte cost. n. 198 del 2014, secondo cui il divieto previsto dal comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen. trova giustificazione, prima ancora che nelle possibili conseguenze connesse alla consapevolezza del "credito di pena", nella fondamentale esigenza logico- giuridica per cui la pena per essere tale deve sempre seguire la sua esecuzione, non potendo altrimenti svolgere le funzioni di prevenzione speciale e rieducative che ne costituiscono l'essenza secondo i principi affermati dalla Costituzione. Ne deriva la manifesta infondatezza non solo delle suddette doglianze, ma anche della questione di legittimità costituzionale come in ultimo prospettata.
3. In ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuale e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così