Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding fungibility of pre-trial detention in mafia charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to count pre-trial detention as part of the sentence. The appellant argued that detention from 2002 to 2005 should offset time served for crimes consummated in 2005, but the court found the criminal acts were charged as continuing up to March 2007. Consequently, the court ruled the detention did not precede the crimes, rendering the fungibility request legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; The fungibility of pre-trial detention requires the detention period to precede the consummation of the crime, which is determined by the closed charge specifying the time of the act rather than the defense's interpretation of the motive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAZO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/12/1956 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Salvatore Zazo, al fine di ottenere la rideterminazione della pena in esecuzione riportata nel provvedimento di cumulo n. 189/2020, computando la detenzione sofferta in custodia cautelare dal medesimo Zazo dal 15 dicembre 2002 al 21 giugno 2005 nell'ambito di altro precedente procedimento che era stato definitivo con sentenza di assoluzione.
2. Nell'istanza era stato esposto che la suindicata detenzione senza titolo avrebbe potuto rilevare in relazione alle condanne per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. giudicato con sentenza irrevocabile in data 11 dicembre 2018 e per quello di cui all'art. 74 giudicato con sentenza irrevocabile il 18 aprile 2012, non ostando alla fungibilità l'epoca di consumazione di tali reati; in particolare per il secondo, poiché, come attestato dalle motivazioni dei giudici della cognizione in sede di appello, la condotta si era protratta dall'anno 2002 fino all'anno 2005.
La Corte distrettuale ha disatteso tale prospettazione ritenendo invece applicabile nella specie il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. A ragione, ha osservato che il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. era stato commesso fino all'anno 2010 secondo quanto contestato. E anche quello di cui all'art. 74 d.P.R., aggravato dal metodo mafioso riferibile all'appartenenza a una mafia "storica", era stato imputato tramite una contestazione "chiusa" indicando essa la permanenza "fino al marzo 2007". Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione della sentenza di appello, nel confermare integralmente la decisione di condanna per l'imputazione da ultimo indicata, non aveva svolto considerazioni in grado di limitare l'estensione temporale del fatto come ritenuto per intero accertato secondo la contestazione.
Al riguardo, doveva altresì considerarsi, sempre secondo i Giudici dell'esecuzione, che le dichiarazioni del collaboratore Raffaele Scala valorizzate in detta sentenza contenevano indicazioni sull'appartenenza associativa di Zazo anche nel 2006 e che quanto ai due reati di cui sopra si era ritenuta la continuazione. Sicché, non si trattava di reati in precedenza commessi rispetto alla detenzione senza titolo per cui poteva operare la fungibilità di quest'ultima.
3. Avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione Salvatore Zazo, svolgendo doglianze con le quali lamenta violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e vizi della motivazione. I rilievi sono rivolti all'esclusione della fungibilità, come invocata, soltanto con riguardo alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 La difesa deduce che la decisione impugnata ha in proposito menzionato il riconoscimento della continuazione, in esecuzione, in sé irrilevante e dichiarazioni del collaboratore Scala circa l'inserimento nel tempo del ricorrente nel diverso sodalizio di tipo mafioso, a fronte di affermazioni contenute nella sentenza di appello, resa nel giudizio celebrato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che avevano circoscritto al periodo del 2002 a 2005 la condotta di partecipazione di Zazo all'associazione invece finalizzata al narcotraffico, che, secondo la contestazione mossa, risultava soltanto accertata nel marzo 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. La motivazione del provvedimento impugnato rappresenta chiaramente ciò che gli stessi atti allegati al ricorso confermano, ossia che l'imputazione per cui è intervenuta condanna in ordine al reato previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 si sostanziava in una contestazione "chiusa", riportando la data del commesso reato "fino a marzo 2007" e non già l'accertamento in tale data della pregressa consumazione del reato, come invece si afferma nel ricorso. Nessuna diversa delimitazione temporale è rilevabile nel caso d'imputazione in sede di descrizione della condotta partecipativa di Zazo.
Né essa risulta operata tramite il dispositivo. A tali sicuri e decisivi punti di riferimento dell'estensione temporale della permanenza, secondo le statuizioni intervenute in rapporto alla data di cessazione della permanenza precisata nell'imputazione, il provvedimento impugnato associa le ulteriori considerazioni che leggono nelle stesso senso la motivazione in cognizione. Fermo restando in ogni caso che rimangono escluse, come pure illustrato dal provvedimento (pag. 4), quelle condizioni iniziali di incertezza sull'epoca del commesso reato che possono consentire al giudice dell'esecuzione di circoscriverla tramite interpretazioni integrative del contenuto della motivazione (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barillari, Rv. 280093).
Le doglianze svolte nel ricorso non si rapportano mai a tale corretta impostazione, una volta che neppure considerano appropriatamente la formulazione dell'imputazione, laddove essa individua il fatto come commesso fino al marzo 2007. Sicché, a nulla possono valere le obiezioni difensive che, procedendo nuovamente a riletture di alcuni passaggi della motivazione in sede di cognizione, oppongono altre interpretazioni e valutazioni, per giungere ad affermare la cessazione della condotta nell'anno 2005, senza altra indicazione con riguardo al mese.
Prospettazione, questa, che così come genericamente rappresentata, peraltro, finisce per collocare la stessa commissione del rea permanente in concomitanza e non antecedentemente al periodo di detenzione di cui si invoca la fungibilità (esso va dal 15 dicembre 2003 al 21 giugno 2005). Si tratta, dunque, di censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate.
3. In ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuale e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso i