Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of isolation day limits for concurrent life sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Madonia's appeal inadmissible regarding the execution of a life sentence with isolation days. Madonia argued the lower court failed to prove the new crime occurred during the execution of the existing sentence, violating Article 72 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the lower court correctly applied the principle allowing isolation periods to extend for crimes committed after the execution began, while maintaining limits for prior crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 cod. pen.; In cases of concurrent life sentences, the maximum isolation period limit may be exceeded for crimes committed after the execution began, but not for those committed prior to the start of execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONIA GIUSEPPE nato a VALLELUNGA PRATAMENO il 18/12/1946 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 della CORTE ASSISE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di assise di Catania, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, determinava in mesi dodici il periodo di isolamento diurno che Giuseppe Madonia doveva espiare in esecuzione di una condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio commesso il 10 maggio 1995, escludendo al riguardo preclusioni giacché tale reato era stato commesso dopo l'inizio dell'esecuzione per altri reati per i quali il predetto aveva del pari riportato la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni tre.
2. Propone ricorso per cassazione Giuseppe Madonia, tramite il difensore / denunciando violazione degli artt. 72 cod. pen. e 25, terzo comma, Cost. ~- Deducevi' provvedimento non ha dimostrato che il reato in ordine al quale si è applicato l'isolamento diurno era stato commesso durante l'esecuzione delle pena, così non fornendo giustificazione circa il rispetto del succitato art.
72.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il provvedimento impugnato, operando precisi riferimenti alla data di commissione del reato di cui alla nuova sentenza di condanna in relazione al quale ha determinato l'isolamento diurno da eseguire, nonché alla data precedente dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva relativa all'isolamento diurno già applicato, ha dato correttamente conto di essersi attenuto al principio secondo cui in tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento di cui all'art. 72 cod. pen. possono in concreto essere superati nel caso della sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emanuello, Rv. 270969;
Sez. 1, n. 34654 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853; Sez. 1, n. 38491 del 20/09/2007, Graviano, Rv. 237968; Sez. 1, n. 4381 del 05/12/2000, dep. 2001, Riina, Rv. 218169). Le doglianze svolte nel ricorso si oppongono all'applicazione di tale principio, tramite generici rilievi privi di qualsiasi idoneità a dimostrare l'erronea individuazione dei punti di riferimento temporale posti nel provvedimento a fondamento delle determinazioni adottate in ordine all'isolamento diurno.
3. In ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente oberto Binenti Fi i