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Sentenza — n. 34154/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional suspension revocation due to lack of specific economic incapacity arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34154/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the conditional suspension of sentence due to non-payment of damages. The defense argued the defendant lacked economic capacity to pay, but failed to provide concrete details or evidence supporting this claim. Consequently, the court found the appeal generic and unsupported by specific facts required to prove inability to fulfill the obligation.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against the revocation of conditional suspension is inadmissible if the appellant fails to substantiate economic incapacity with specific arguments or evidence, rendering the complaint generic and unconnected to the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension revocation economic incapacity inadmissible appeal substantive evidence conditional obligation payment sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
Dati tali elementi, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto integrata la fattispecie revocatoria del beneficio di cui all'art. 168, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 165 cod. pen
Al riguardo, deve precisarsi che nella motivazione della sentenza di secondo grado era stato chiarito che risultava correttamente applicato il primo comma dell'art. 165 cod. pen.
art. 278 cod. proc. civ
pen., essendosi in tale prospettiva chiarito che dal testuale dettato dell'art. 278 cod. proc. civ.
art. 27 Cost
3 della Carta fondamentale e alla funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016
Sez. 5, n. 22777 del 22/06/2020
Sez. 1, n. 46893 del 09/07/2019
22777 del 22/06/2020, Bini, non mass.; Sez. 1, n. 46893 del 09/07/2019, Iannazzo, non mass.).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAUCI SALVATORE nati) a SCIACCA il 05/03/1961 avverso l'ordinanza del 20/09/2020 del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; letternemkge le conclusioni del PG , PlUttO (10rjJ Wo 031(1i i 4413 94 stgo (ra fro of,c

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 settembre 2020, il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, su conforme richiesta dal Pubblico ministero, revocato nei confronti di Salvatore Fauci la sospensione condizionale - concessa con la sentenza dello stesso Tribunale di Sulmona del 29 marzo 2012, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 17 gennaio 2014, irrevocabile in data 8 luglio 2014 - della pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa contestualmente irrogata, sospensione subordinata al pagamento, entro il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, condizione poi modificata con riferimento al pagamento della provvisionale.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che era emerso dalla documentazione prodotta che il condannato non aveva ottemperato agli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 cod. pen., non avendo versato alcunché in favore della parte civile a titolo di provvisionale, ha rilevato che non si erano avute statuizioni in sede civile, nemmeno risultando essere stato incardinato il relativo giudizio. Dati tali elementi, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto integrata la fattispecie revocatoria del beneficio di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Fauci chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge, in considerazione dell'avvenuta parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, che aveva concesso il beneficio, da parte della sentenza di appello. La difesa evidenzia che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, non della quantificata provvisionale, ma successivamente la quantificazione del danno non si era avuta, in quanto, come lo stesso giudice dell'esecuzione ha notato, non erano seguite le statuizioni da parte del giudice civile, non essendo stato incardinato il processo in quella sede.

Il ricorrente lamenta che tali dati - posti a base della memoria depositata innanzi al giudice dell'esecuzione - non sono stati in alcun modo considerati. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione per non essere state considerate le condizioni economiche del condannato in sede di merito. Tale argomento, evidenzia la difesa, era stato messo in luce con la memoria depositata innanzi al giudice dell'esecuzione, ma, al pari del giudice di merito, nessuna analisi sul punto è stata compiuta, pur attenendo certamente la verifica dell'impossibilità di adempiere da parte del condannato alla sfera di competenza del giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, osservando che la subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena, all'esito di giudizio di merito, era riferita alla sola provvisionale, in accordo con il disposto dell'art. 165 cod. pen., mentre, per ciò che concerne la verifica delle condizioni economiche del condannato, tale compito - affidato al giudice dell'esecuzione - va correlato all'onere di allegazione incombente sul condannato e all'evidenza del procedimento, punti in ordine a cui il ricorso viene considerato generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione si rivela, per un verso, manifestamente infondata e, per altro verso, generica: essa, quindi, è da ritenersi inammissibile.

2. Va puntualizzato che, come si desume anche dall'analisi compiuta dal giudice dell'esecuzione, l'esito del complessivo giudizio di cognizione aveva contemplato: - in primo grado, si erano avute la condanna da parte del Tribunale di Sulmona (anche) nei confronti di Fauci per il reato di truffa e altri reati a lui ascritti alla pena anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa, la condanna del medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile Marcegaglia Buildtech Srl nella misura di euro 700.000,00 e la concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena subordinata al pagamento della somma suddetta liquidata a titolo di risarcimento del danno, entro il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza; - in secondo grado, si era avuta la parziale riforma da parte della Corte di appello di L'Aquila del capo relativo al risarcimento del danno, non più liquidato in via definitiva, ma circoscritto alla condanna generica di Fauci al risarcimento del danno in favore della suddetta parte civile, da liquidarsi in separata sede da parte del giudice civile, con condanna nel contempo (anche) di Fauci al pagamento della provvisionale fissata nella somma di euro 125.000,00 e conferma nel resto della sentenza di primo grado.

Al riguardo, deve precisarsi che nella motivazione della sentenza di secondo grado era stato chiarito che risultava correttamente applicato il primo comma dell'art. 165 cod. pen. (pure contestato dall'imputato con l'atto di appello), la riduzione dell'importo essendo stata rapportata all'esigenza di porre a immediato carico dei condannati e, quindi, anche di Fauci soltanto l'importo ritenuto conforme alla contestazione. E' assodato che la sentenza di appello è divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2014. In definitiva, all'esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale è stata subordinata - come ha correttamente stabilito il giudice dell'esecuzione - al pagamento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della provvisionale di euro 125.000,00.

E' pacifico che alcunché sia stato versato alla parte civile alla scadenza del termine così stabilito. 2.1. La statuizione, per come conclusivamente conformata, è stata - fondatamente - ritenuta idonea a determinare gli effetti stabiliti dall'art. 165 cod. pen., norma a mente della quale la sospensione condizionale della pena può essere subordinata - fra gli altri eventi - anche al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del risarcimento del danno. Si rileva, inoltre, che il giudice della cognizione ha fatto decorrere il termine per l'adempimento, consistente nel pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa (in ossequio al condivisibile orientamento secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia: per tutte, Sez. 4, n. 29924 del 26/03/2019, Wade, Rv. 276597 - 01).

Pertanto, la statuizione subordinante emanata in cognizione, correttamente interpretata dal giudice dell'esecuzione, risulta resa in modo valido ed efficace. 2.2. Né il dedotto mancato inizio del giudizio civile per la quantificazione del danno appare aver pregiudicato l'efficacia della statuizione emessa dal giudice penale e avente ad oggetto la provvisionale, attesa l'applicazione a tale istituto del principio stabilito nell'art. 669 -octies cod. proc. civ., con riferimento ai provvedimenti - come quello in esame - idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito: non si dubita, in sede civile, della stabilità e autonomia della pronuncia condannatoria accedente alla provvisionale, al cui genus appartiene la fattispecie regolata dall'art. 165 cod. pen., essendosi in tale prospettiva chiarito che dal testuale dettato dell'art. 278 cod. proc. civ. si evince che l'istituto della provvisionale, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo a un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (Sez. 3, Civ., n. 9996 del 24/05/2004, Rv. 573092 - 01).

Il primo motivo risulta, pertanto, manifestamente privo di fondamento.3. Per quanto concerne il secondo motivo, deve osservarsi che, nell'ambito della verifica delle condizioni della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, seconda parte, cod. pen., si deve muovere dal concetto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento degli obblighi condizionanti il mantenimento del beneficio ne determina la revoca, salvo che emerga il caso dell'impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, mentre non possono rilevare a tal fine i fatti propri e volontari dell'obbligato, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio. 3.1.

E' rilevante, in tal senso, evidenziare che l'impossibilità di adempiere è idonea a svolgere efficacia ostativa alla revoca della sospensione condizionale qualora, per un verso, non sia stata determinata da azioni poste in essere volontariamente dell'obbligato e, per altro verso, risulti assoluta. Per vero, l'esecuzione della prestazione subordinante stabilita dal giudice della cognizione, in virtù del principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, sicché il giudice dell'esecuzione - il quale ordinariamente deve procedere alla verifica senza formulare valutazioni discrezionali appartenenti al vaglio già compiuto dal giudice della cognizione - non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'avvenuto (o non avvenuto) adempimento e dall'inesistenza di cause che lo abbiano reso impossibile per fatti non imputabili al condannato.

La non imputabilità dell'inadempimento dell'obbligo subordinante è, pertanto, suscettibile di essere considerata rilevante al fine dell'esclusione della revoca del beneficio esclusivamente quando non sia stata determinata da colpa, venendo in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, ma non fatti propri e volontari del condannato stesso, pure se tali fatti, dipendenti esclusivamente da atti volontari dell'obbligato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330 - 01; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01). 3.2.

Stabilito, quindi, che soltanto l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, preclude la revoca del beneficio, con specifico riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno quantificato con la stessa sentenza (o, parimenti, al pagamento della somma oggetto di provvisionale), si ritiene, pur con inflessioni non sempre collimanti completamente fra loro, che il giudice della cognizione, sebbene non sia tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, debba tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01;

Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Asillani Agim, Rv. 274599 - 01). Né mancano orientamenti che ricollegano il rilevante grado di attenzione che il giudice deve prestare quando, in merito alle reali condizioni economiche del condannato, emerga un accenno di prova dell'incapacità di questi di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio al principio di eguaglianza scolpito dall'art. 3 della Carta fondamentale e alla funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost. (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01). 3.3. Sul tema, inoltre, considerata la natura non sempre autoevidente degli argomenti addotti per sostenere l'impossibilità assoluta di adempiere, la valutazione che compete al giudice dell'esecuzione non può non contemplare l'apprezzamento del grado di attivazione in concreto dimostrata dal condannato per l'effettuazione della prestazione oggetto dell'obbligo subordinante.

In tale direzione, la verifica da parte del giudice dell'esecuzione dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato deve condurre all'accertamento di una situazione che - dedotta dall'interessato o emergente dagli atti - sia impeditiva dell'esecuzione della prestazione dedotta in condizione per l'emersione di circostanze obiettive tali da rendere impossibile l'adempimento da parte dell'obbligato, per cui sussiste l'onere per il condannato di allegare le specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità di soddisfare la condizione imposta (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466 - 01).

In via speculare, il corrispondente dovere del giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento delle effettive capacità economiche del condannato si ricollega alla sussistenza di elementi - allegati dalla parte interessata o anche emergenti dagli atti - idonei a rendere concreta l'esigenza di verifica della capacità dell'obbligato di eseguire la prestazione dedotta in condizione (Sez. 5, n. 22777 del 22/06/2020, Bini, non mass.; Sez. 1, n. 46893 del 09/07/2019, Iannazzo, non mass.). 3.4. In ordine alla fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione ha incensurabilmente accertato che il mancato adempimento completo e tempestivo dell'obbligazione non è risultato comprovatamente ascrivibile alla - soltanto dedotta - condizione di incolpevole incapienza della persona obbligata.

E, al di là del generico riferimento alla memoria rassegnata sul punto nel corso dell'incidente di esecuzione, Fauci non ha dettagliato in modo apprezzabile le connotazioni e le ragioni della sua - soltanto predicata - impossibilità di corrispondere alla società danneggiata costituita parte civile la somma posta a suo carico con la provvisionale, importo corrispondente, per quanto accertato nella sentenza di appello richiamata dal giudice dell'esecuzione, a quello oggetto del profitto illecito scaturito - a vantaggio del medesimo Fauci e del coimputato - in diretta derivazione della truffa da loro perpetrata in danno della società stessa.

Al riguardo, nel motivo non è specificato quali fossero le allegazioni di elementi nel senso dedotto eventualmente sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione e nemmeno è chiarito se e quali elementi emergenti dagli atti nel senso della prospettata incapienza il giudice dell'esecuzione abbia obliterati. In definitiva, a fronte della - pur basica - motivazione offerta nel provvedimento impugnato, il ricorso ha soltanto genericamente addotto la mancanza di capacità economica del reo di rendere la prestazione dedotta in condizione. Il ricorrente non ha, quindi, prospettato spiegazione alcuna alla base della predicata incapienza, né argomenti concreti tali da rendere plausibile l'omesso adempimento e pure l'omesso tentativo di adempimento, quand'anche parziale, dell'obbligazione posta a suo carico quale evento subordinante la cristallizzazione della concessa sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

Pertanto, sotto l'analizzato profilo, la doglianza risulta del tutto aspecifica.

4. Corollario delle considerazioni svolte è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm