Cassation court dismisses appeal against execution judge revoking clemency due to procedural defect in document acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Raffaele De Matteo against the Rome Court of Appeal's order revoking his clemency. The defense argued that the execution judge failed to properly consider a partial excerpt of a prior judgment, preventing adequate defense rights. The court ruled that the document was already known to the parties and its acquisition was merely iterative, thus no procedural violation occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The execution judge's decision based on a document formally admitted in proceedings does not violate defense rights if the content was already known to the parties, rendering the subsequent acquisition of the document merely iterative.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/10/1980 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/s~ le conclusioni del PG P-0 (le wi co . a* Si co eiSik ti--tia Cm) Zgg tf oguig mroii,, 0 ,
RITENUTO IN FATTO
1 Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 dicembre 2020, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato a Raffaele De Matteo con il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 maggio 2008, in relazione alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione ha considerato che De Matteo, con sentenza della stessa Corte di appello del 23 aprile 2019, irrevocabile il 28 ottobre 2020, era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa • per i delitti di rapina aggravata e continuata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi fra il 10 aprile 2011 e il 12 aprile 2011: tale condanna, siccome riguardava delitti commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, è stata considerata ragione di revoca dell"indulto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di De Matteo chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui viene prospettata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non ha tenuto in adeguato conto l'argomento sviluppato nell'interesse di De Matteo nel corso dell'udienza camerale quando era stato fatto rilevare che agli atti sussisteva un mero stralcio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, non potendo ricavarsi da esso la data della consumazione dei due reati di rapina, non essendo reperibile nemmeno il capo di imputazione. Il fatto che la Corte di appello, all'udienza del 23 dicembre 2020 si fosse riservata di provvedere disponendo l'acquisizione della sentenza aveva impedito alla parte di controdedurre una volta pervenuto l'atto per l'esercizio del suo diritto di difesa.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, data la genericità della doglianza, non avendo la disposizione del giudice dell'esecuzione determinato alcuna preclusione all'esercizio dei diritti della difesa, relativamente ad atto conosciuto dalla medesima, senza che sia emersa alcuna precisazione da parte del ricorrente delle facoltà difensive in concreto conculcate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione non è fondata e va pertanto rigettata.2. Il vizio procedimentale dedotto con l'unico motivo non sussiste. 2.1. Non si dubita che, anche in sede esecutiva, il giudice debba fondare la sua decisione sulla scorta delle sole prove acquisite legittimamente nel contraddittorio. In effetti, il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc, pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01; Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555 - 01; Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032 - 01). La ragione di tale principio risiede nella considerazione che la partecipazione delle parti (sia l'interessato, per il tramite del difensore, sia il pubblico ministero) alla conoscenza e alla valutazione degli atti che concorrono alla decisione riveste carattere funzionale, con l'effetto che essa esige che alle parti stesse sia assicurata la possibilità di interloquire su ogni profilo dell'oggetto della decisione, con il corollario che il giudice non può porre a base delle sue determinazioni prove non ammesse nel contraddittorio.
Pertanto, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse o ulteriori, pena - altrimenti - la violazione del contraddittorio. 2.2. Fermo il principio ora richiamato e riaffermato, esso, tuttavia, non risulta violato dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame. Chiamato a verificare i presupposti per la revoca dell'indulto richiesta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma - per avere De Matteo, dopo aver fruito dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006 con riferimento alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in virtù del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2 maggio 2008, commesso successivamente, nell'arco temporale costituito dal quinquennio a far data dall'entrata in vigore della legge suddetta, un delitto non colposo per il quale De Matteo aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni -, il giudice dell'esecuzione aveva a sua disposizione già i dati rilevanti per l'accertamento del fatto costitutivo della revoca prospettata dall'Autorità requirente.
Invero, tale fatto era costituito dalla sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Roma in data 23 aprile 2019, che aveva parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Cassino il 18 giugno 2013: ed essa, oltre ad essere precisamente indicata in tutti i suoi estremi nella richiesta del Procuratore distrettuale, era stata prodotta per stralcio rilevante dalla stessa Autorità requirente. Da tali elementi emergeva - e i difensori di De Matteo, contrariamente alle deduzione introdotte con il ricorso, non risultano avere, innanzi al giudice dell'esecuzione, mosso nessuna concreta contestazione in merito, per quanto è dato evincere dal verbale dell'udienza camerale del 23 dicembre 2020 - che la sentenza succitata, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2020, ha accertato la responsabilità di Raffaele De Matteo per i reati di rapina commessi nelle gioiellerie gestite da Filomena Floriana Polsinelli e da Annarita Martucci, delitti perpetrati rispettivamente il 1° aprile 2011 e il 12 aprile 2011, nonché per altri reati ancillari, in relazione ai quali, riuniti in continuazione, è stata irrogata la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con individuazione della pena base, per il più grave reato costituito dalla rapina del 1° aprile 2011, in quella di anni quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Di conseguenza, dalla disamina di questi dati, il giudice dell'esecuzione ha potuto trarre gli elementi necessari e sufficienti per l'accertamento delle condizioni, stabilite dall'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, al fine della doverosa emissione del provvedimento di revoca di diritto del beneficio dell'indulto. Effetto ulteriore di tale considerazione è che la disposizione data dalla Corte di appello, all'atto della riserva assunta, di acquisire copia della sentenza della stessa Corte in data 23 aprile 2019 ha avuto riferimento a un'integrazione ex se non innovativa del compendio documentale necessario per la decisione. 2.3.
Ciò, a tacere del rilievo che la disposizione in questione è stata data nel corso dell'udienza a cui stavano prendendo parte il Procuratore generale distrettuale e i difensori di De Matteo, nessuno dei quali ha obiettato od osservato alcunché in merito: a conferma, se non altro, del carattere meramente iterativo dell'acquisizione nonché del fatto che l'atto in questione - ossia la sentenza emessa in sede di rinvio, posta dal Pubblico ministero a base della richiesta e riguardante la posizione di De Matteo, il quale la aveva anche impugnata con ricorso per cassazione, con esito sfavorevole - concretava un documento dal contenuto integralmente già noto alle parti, in relazione all'oggetto dell'incidente di esecuzione.
La doglianza - di contenuto esclusivamente procedimentale - deve essere pertanto disattesa, non risultando per il resto dedotta alcuna questione specifica in ordine all'evenienza dei presupposti legittimanti la disposta revoca di diritto del beneficio clemenziale.3. Deriva da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 18 giugno 2