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Ordinanza — n. 34152/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible opposition; surveillance court decision on probation revocation requires opposition, not cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34152/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, reclassifying it as an opposition to be filed before the Salerno Surveillance Court. The defendant argued for territorial incompetence and procedural defects regarding the revocation of his probation measure. The court ruled that decisions on probation outcomes are made de plano without prior notification, making cassation the wrong remedy and requiring an opposition instead.

Regesto Legislator

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Art. 678 comma 1 bis cod. proc. pen.; Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.: Decisions on the outcome of probation measures are made de plano without prior notification to the parties, rendering the cassation appeal inadmissible and requiring the filing of an opposition before the same judge.

Parole chiave

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probation revocation de plano decision cassation appeal inadmissibility territorial competence procedural notification violazioni delle norme procedurali procedimento in contumacia assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 678 comma 1 bis cod. proc. pen.
Va poi rilevato che - ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis, cod.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
- il Tribunale di sorveglianza decide de plano, procedendo a norma dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
667, comma 4, che introduce la fase in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., preceduta dalle necessarie notificazioni agli interes- sati.
Art. 677 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 51 ter ord. pen.
pen., sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. pen., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa (Sez.
art. 666 cod. proc. pen
667, comma 4, che introduce la fase in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., preceduta dalle necessarie notificazioni agli interes- sati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003
pen., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa (Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv.
Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005
Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Caprio, Rv.
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016
(Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE GIOVANNI, nato a PAGANI il 04/01/1971 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 9/12/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la non estinzione della pena inflitta a Giovanni Abate con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 22/11/2013, per la quale il condannato era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l'irregolarità della condotta del- l'Abate durante il periodo di affidamento in prova, come emergeva dalla rela- zione finale dell'UEPE competente, che aveva riferito dell'assenza di contatti con l'interessato e del risultato negativo del colloquio infine tenuto con il medesimo. Era stata inoltre rimarcata la tardiva presentazione all'apposizione della firma presso la stazione dei Carabinieri ed il commento inappropriato reso dall'Abate al Carabiniere di turno.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Eduardo Sorrentino, indicando i seguenti motivi di impu- gnazione. 2.1. Incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Salerno in favore di quello di Napoli, che aveva disposto la misura alternativa. Invero, il collegio salernitano era competente esclusivamente al controllo della prova. 2.2. Vizio di notificazione, in quanto né al condannato né al suo difensore di fiducia era stata regolarmente notificata la fissazione dell'udienza camerale. 2.3. Omessa motivazione in ordine al periodo di affidamento in prova che aveva avuto regolare svolgimento, e che dunque si sarebbe dovuto escludere dalla dichiarazione di non estinzione della pena. 2.4. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della ritenuta irregolarità della condotta durante l'affidamento in prova al servizio sociale svolto dal 30 maggio al 30 agosto 2019.

3. Va premesso, per ordine logico, il rilievo della correttezza della compe- tenza del Tribunale di sorveglianza di Salerno, poiché in tema di misure alterna- tive alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il Tribunale di sorveglianza che dispose la misura e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. pen., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa (Sez. 1, n. 19732 del 20/03/2003, Giunta, Rv. 224853;

Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Caprio, Rv. 231962). o 4. Va poi rilevato che - ai sensi dell'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. - il Tribunale di sorveglianza decide de plano, procedendo a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, non essendo necessaria alcuna notificazione alle parti. Pertanto, il rimedio avverso tale decisione non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice, come prescrive la citata disposizione ex art. 667, comma 4, che introduce la fase in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., preceduta dalle necessarie notificazioni agli interes- sati.

5. In conclusione, per il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno affinché proceda ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma 1 bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso il giorno 21 maggio 2021 Il Preside