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Sentenza — n. 34151/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34151/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 13/1/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, concesso a Gianluca Siavash dal Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza del 29/3/2017. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto che in data 29/12/2020 il Siavash era stato arrestato in flagranza per illegale detenzione di sostanze stupefacenti, a cui era seguita l'applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del GIP di Messina, aveva revocato la misura alternativa, quantificando in tre mesi in via equitativa il periodo di pena validamente espiata dal condannato in regime alternativo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio; quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affida- mento prima del provvedimento di revoca, ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione in favore di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato l'esistenza di una "ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. 1.2.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti proroga della misura terapeutica trattamento residenziale delle dipendenze nuova perizia psichiatrica recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIAVASH GIANLUCA, nato a MESSINA il 20/08/1989 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/1/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, concesso a Gianluca Siavash dal Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza del 29/3/2017. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto che in data 29/12/2020 il Siavash era stato arrestato in flagranza per illegale detenzione di sostanze stupefacenti, a cui era seguita l'applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del GIP di Messina, aveva revocato la misura alternativa, quantificando in tre mesi in via equitativa il periodo di pena validamente espiata dal condannato in regime alternativo.

Tale decisione confermava la sospensione provvisoria della misura, decretata dal Magistrato di sorveglianza in data 28/12/2020 a seguito del controllo dei Carabinieri presso l'abitazione del Siavash, il quale nell'occasione aveva tenuto una condotta ostruzionistica impedendo l'ingresso dei militari per dieci minuti e poi minacciandoli e spintonandoli una volta entrati in casa, così dando luogo alla denuncia per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 e degli artt. 336 e 337 cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Salvatore Silvestro, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, 0.P., nonché la contrad- dittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla quantificazione in soli tre mesi del periodo valido a fini di espiazione della pena, a fronte di una misura alternativa effettuata per quasi quattro anni senza dare luogo a rilievi: invero, nello stesso provvedimento di revoca si è osservato che la misura alternativa applicata al ricorrente era stata caratterizzata da prescrizioni rigorose e concedeva spazi di azione non particolarmente ampi. Si lamenta, dunque, che la motivazione sul punto non risulti adeguata per avere trascurato di valutare la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova, alla luce anche della concreta incidenza delle prescrizioni a lui imposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. La doglianza del ricorrente afferisce alla tematica della decorrenza della revoca del beneficio, e lamenta la quantificazione in soli tre mesi del periodo valido a fini di espiazione della pena, a fronte di una misura alternativa effettuata senza rilievi per quasi quattro anni.4 1.1. Vanno considerate sul punto le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987. In tale pronuncia additiva è stato riconosciuto al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, essendosi stabilito che, dopo la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 0.P., per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, il giudice deve tenere conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento.

L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio; quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affida- mento prima del provvedimento di revoca, ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione in favore di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato l'esistenza di una "ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. 1.2.

L'esegesi di questa Corte in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha poi specificato che ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo ad essa, ma anche la condotta complessiva- mente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca ex tunc, dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto:

Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; in senso conforme, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). Tale insegnamento - pacificamente estensibile all'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 43928 del 28/10/2004, Sbrogiò, Rv. 229824) - non è stato seguito nell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di sorveglianza, pur avendo fatto riferimento all'esecuzione "per circa tre anni" (in realtà di più, trattandosi di affidamento iniziato nel marzo 2017) di una misura alternativa caratterizzata da prescrizioni rigorose e con spazi di azione non particolarmente ampi, così lasciando intendere che il Siavash avesse subìto una incisiva compressione della propria libertà, ha quantificato il periodo valido in termini di pena in misura piuttosto ristretta, così prestando il fianco alla critica di illogicità della motivazione per dissonanza tra la premessa e la conclusione.

2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena residua da espiare, essendo necessario eliminare il vizio motivazionale relativo alla valutazione del momento in cui è intervenuta la duplice violazione che ha dato luogo alla revoca della misura alternativa, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, che nella piena libertà di apprezza- mento deciderà attenendosi agli indicati principi di diritto. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena residua da espiare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così decis