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Sentenza — n. 34150/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of concrete interest and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34150/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the probation order issued by the Lecce Supervision Tribunal. The appellant argued that the social danger assessment lacked concreteness and relied on outdated criminal history, while the court found the grounds legally impermissible. The decision rests on the absence of a current and concrete interest to challenge the order, which was already accompanied by a conditional home detention measure for the child's first year.

Regesto Legislator

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Art. 146 cod. pen.; Art. 47-ter O.P.: An appeal against a probation order is inadmissible if the applicant lacks a current and concrete interest, particularly when an alternative measure like conditional home detention has already been applied to address the specific circumstances.

Parole chiave

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probation order appeal conditional home detention lack of concrete interest inadmissible cassation appeal social danger assessment supervision tribunal Italian criminal procedure affidamento provvisorio dei figli

Disposizioni normative citate

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Art. 146 cod. pen.
Alfredo Tonti, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 146 cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale della condannata, di cui si contte p..-estano le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.
Art. 47-ter O.P.
Viene qui in rilievo la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter O.P.
Art. 147 cod. pen.
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
art. 146 cod. pen
Alfredo Tonti, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 146 cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale della condannata, di cui si contte p..-estano le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9641 del 17/06/2015, Callipari
Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku
(Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOBOC MARINELA MARIA, nata in ROMANIA il 08/07/1998 AZ I o !_ hozt avverso l'ordinanza del P1/12/2020Idel TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 1°/12/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Marinela Maria Boboc, ed ha disposto il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare a termine, fino al 27/11/2021 (cioè fino al compimento del primo anno di vita della figlia della condannata).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Boboc, avv. Alfredo Tonti, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge con riferimento all'art. 146 cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale della condannata, di cui si contte p..-estano le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza. In particolare, censura O ricorrente che detta pericolosità sociale sia stata desunta unicamente dai precedenti penali della Boboc per reati contro il patrimonio, che focalizzano una situazione passata ed episodica, mentre allo stato attuale la condannata desidera soltanto fare la madre a tempo pieno, sicché difetta nella valutazione dei giudici di sorveglianza il requisito della concretezza ed attualità della pretesa pericolosità sociale. Inoltre, si censura che dall'informativa della Questura di Foggia, sulla quale si sarebbe supinamente basata l'ordinanza in questione, emergono circostanze infondate ed erronee.

3. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge, risolvendosi in una mera e generica confutazione delle argomentazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza con le quali non si confronta effettivamente. 3.1. Nel caso specifico, deducendo un indistinto vizio di motivazione, asseritamente mancante ed illogica, la ricorrente intende indurre questa Corte ad un apprezzamento discrezionale in termini diversi da quelli illustrati dai giudici della sorveglianza - con argomentazioni ancorate ad inoppugnabili dati di fatto - operazione inibita in sede di legittimità quando si sia al cospetto di una motivazione giuridicamente corretta e di salda tenuta logica (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518;

Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535). 3.2. Quanto al provvedimento impugnato, di cui il ricorso aggredisce esclusivamente il rigetto dell'istanza di differimento della pena ex art. 146 n. 2 cod. pen., si osserva che la doglianza è inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto, in quanto è stata contestualmente applicata la misura alter- nativa della detenzione domiciliare a termine, fino al compimento del primo anno di vita della figlia della Boboc (per una fattispecie analoga, riferita all'ipotesi ex art. 146 n. 3 cod. pen, vds.

Sez. 7, ord. n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212). Viene qui in rilievo la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter O.P. che ha la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 cod. pen., si imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli: tale innovazione obbedisce, da un lato, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso, mira ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare e a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 c.p. (Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv. 263971).

È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dare luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 maggio 2021 I