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Sentenza — n. 34149/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls probation revocation order due to failure to notify the defendant of the hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34149/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan probation supervision tribunal's order revoking Benjamin Della Volta's probation due to a procedural defect. The defense argued that the defendant and his lawyer were not notified of the hearing date, violating Article 666 of the Criminal Procedure Code. The court found no evidence of notification and ruled that such omission causes absolute nullity, mandating a retrial with proper service.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; Artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, u.p., cod. proc. pen.: The failure to notify the defendant and their defense counsel of the hearing date renders the resulting supervisory tribunal order absolutely null and void.

Parole chiave

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probation revocation omitted notification absolute nullity supervision tribunal criminal procedure code cancellazione dall'albo avvocati revoca dell'aiuto d'emergenza stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Si tratta di omessa citazione della parte e del difensore, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la nullità del provvedimento impugnato.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, u.p., cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri
(Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA VOLTA BENJAMIN GIOVANNI LORENZO, nato a MILANO il 21/10/1980 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, qualora risulti il dedotto vizio di notifica al condannato; in caso contrario, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. h

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3/12/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato - a far data dal 14/11/2020 - la misura alternativa dell'affidamento in prova alla quale era stato ammesso Benjamin Giovanni Lorenzo Della Volta. Il Tribunale di sorveglianza, ripercorsa la vicenda esecutiva dell'interes- sato, il quale aveva mantenuto rapporti discontinui con gli operatori dello SMI ed aveva ripreso ad assumere sostanze stupefacenti, inoltre non si era presentato ai colloqui con gli operatori del SerD fissati al fine di avviare un programma trattamentale, infine in data 14/11/2020 si era arbitrariamente allontanato dalla comunità Progetto Arca facendo rientro nell'abitazione paterna, ha ritenuto che ciò denoti l'inaffidabilità del condannato, inserito in un progetto maggiormente contenitivo proprio al fine di ovviare alla sua incostante adesione al programma di recupero territoriale, e che la grave violazione finale imponga la revoca della misura con decorrenza dal momento di abbandono della struttura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Della Volta, avv. Corrado Limentani, indicando nei primi due motivi di impu- gnazione la violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione all'interessato ed al suo difensore di fiducia (già nominato nel procedimento principale relativo alla misura alternativa) dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 3/12/2020. Si tratta di omessa citazione della parte e del difensore, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la nullità del provvedimento impugnato.

Con ulteriore motivo di ricorso si deduce vizio argomentativo, con riferi- mento all'erroneità della motivazione della revoca della misura alternativa. Invero, a fronte di un andamento globalmente positivo nei rapporti con l'UEPE di riferimento, in quanto il condannato aveva sempre svolto attività lavorativa presso il negozio di fiori del padre e non aveva violato le prescrizioni durante il periodo di esecuzione della misura iniziato nel gennaio 2019, è intervenuta la revoca del beneficio con eccessiva penalizzazione di un percorso sostanzialmente corretto.

3. Dall'esame degli atti processuali, al quale questa Corte è abilitata in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto, si deve constatare la omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza carne- rale: invero, non vi è prova di tale adempimento, non avendo avuto seguito il carteggio intercorso tra le stazioni dei Carabinieri di Cormano e Milano San Cristoforo per la delega della notificazione.

4. L'omessa notificazione alla parte interessata dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657). Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la rinnovazione del procedimento, previa corretta effettuazione delle notificazioni. L'accoglimento di tale motivo di impugnazione assorbe l'esame dell'ulteriore motivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il giorno 21 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il President