Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to lack of legal grounds and unfounded claims of clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Supervision Tribunal's revocation of Massimiliano Tortorelli's probation. The appellant argued the revocation was illegal because a handwritten notice incorrectly stated a deadline, claiming the suspension was untimely. The court rejected this, noting the handwritten document clearly indicated November 10, the same date as the revocation, and that the judge was aware of his own handwriting. Furthermore, the court found the revocation legally sound as the defendant's repeated violations demonstrated an incompatibility with the probationary measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 ter c.p.s.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when based on non-existent clerical errors or unfounded claims of untimeliness, and the revocation of probation is valid if the judge adequately motivates that violations demonstrate an incompatibility with the measure's continuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI MASSIMILIANO, nato a MAGENTA il 06/01/1990 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. GIUSEPPINA FODARONI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
é 1. Con ordinanza del 10/12/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato - a far data dal 17/11/2020 - la misura alternativa dell'affidamento in prova alla quale era stato ammesso Massimiliano Tortorelli. Il Tribunale di sorveglianza, ripercorsa la vicenda esecutiva dell'interes- sato, il quale ormai da mesi stava tenendo condotte incompatibili con la prosecu- zione della misura, ha ritenuto che ciò denotasse l'incapacità del condannato di attenersi alle prescrizioni e di comprendere il senso della misura concessagli.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Tortorelli, avv. Roberto Lassini, indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge, con riferimento all'art. 51 ter 0.P., ed il difetto della motivazione. Sostiene il ricorrente che il provvedimento di revoca è illegittimo in quanto basato su un equivoco, consistente nel fatto che nella diffida ultimativa del Magistrato di sorveglianza, vergata a mano, si faceva obbligo al Tortorelli di presentarsi al SerT. di Parabiago entro il termine del 20/11/2020, e non del 10/11/2020, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza. Pertanto la sospensione della misura decretata in data 17/11/2020 e la revoca, di cui all'impugnata ordinanza, sarebbero viziate da intempestività rispetto al termine ultimo concesso all'interessato per presentarsi, che non era ancora scaduto all'atto degli indicati provvedimenti, gravemente pregiudizievoli.
3. Il ricorso si basa su motivi non consentiti dalla legge e manifesta- mente infondati, privo di confronto con le argomentazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza, certamente non limitate al rilievo della scadenza del dedotto "termine di adempimento", oltre che accreditando un preteso errore inesistente. 3.1. L'errore è ictu °cui/ inesistente, in quanto dal semplice esame del provvedimento manoscritto, allegato al ricorso, emerge che il termine ultimo indicato dal Magistrato di sorveglianza è il 10, e non il 20, novembre 2020, sicché cadono tutte le conseguenze che nel ricorso si additano come illegittime.
Si noti poi che il magistrato estensore della diffida manoscritta del 2/11/2020 è la stessa persona che aveva redatto il decreto di sospensione ex art. 51 ter e successivamente l'ordinanza qui in esame, il quale dunque ben conosceva il contenuto del suo primo provvedimento ed era in grado di decifrare la propria grafia. 3.2. Quanto al merito del provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei criteri che la giurisprudenza dì questa Corte ha elaborato in tema di revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale non consegue automa- ticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;
Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). Orbene, tale giudizio è stato adeguatamente motivato nell'impugnata ordinanza, con il richiamo alle plurime violazioni degli obblighi inerenti la misura alternativa, segnalate dall'UEPE competente, e ritenute condotte incompatibili con il beneficio, in quanto manifestano disinteresse per il percorso trattamentale, incapacità di rispettare le prescrizioni e totale assenza di collaborazione con i servizi preposti.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 maggio 202