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Sentenza — n. 34147/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding continuity of crimes between mafia association and murder.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to join the mafia association charge with the murder charge. The defense argued that both crimes occurred within the same timeframe and shared a single criminal intent driven by the mafia organization's program. However, the court found the lower judge's reasoning sufficient to establish that the murder was not pre-programmed at the time the association was formed.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The continuity of crimes requires a thorough verification of concrete indicators such as spatial-temporal proximity and pre-programming of subsequent offenses, which is insufficiently demonstrated by mere temporal coincidence.

Parole chiave

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continuity of crimes mafia association murder charge criminal intent procedural inadmissibility assassinio crimine organizzato tentato omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'esito è l'inammissibilità del mezzo, a cui segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent.
artt. 81 cod. pen
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Orofalo chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'esito è l'inammissibilità del mezzo, a cui segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12139 del 12/11/2018, Munafò
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
2019, Munafò, non mass.; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv.
Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale
257253 - 01; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OROFALO ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 13/10/1985 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/e~le conclusioni del PG I CiAo (g iu rtu„is) Cd e4, 0 ifue ruo rue) 1/g

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa 11 12 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Antonio Orofalo di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:

1) sentenza emessa il 24 settembre 2016 dalla Corte di appello di Lecce, irrevocabile il 20 ottobre 2017, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Orofalo alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione, per i reati, avvinti in continuazione, di associazione di stampo mafioso, ricettazione, detenzione di armi, cessione di sostanze stupefacenti, reati accertati e commessi in varie località della provincia di Brindisi, dal luglio 2010 al novembre 2012;

2) sentenza emessa il 22 novembre 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, irrevocabile il 10 aprile 2014, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Orofalo alla pena di anni diciotto di reclusione per i reati, avvinti in continuazione, di omicidio e detenzione e porto illegali di armi, commessi in Cellino San Marco, il 19 giugno 2010. 1.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Orofalo chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la carenza e illogicità della motivazione.

La difesa osserva che i reati risultavano commessi nello stesso periodo di tempo, ossia dal 2010, epoca in cui operava l'associazione criminale a cui apparteneva Orofalo, sicché i reati commessi in quel periodo erano motivati esclusivamente da un'unica risoluzione volitiva, collegata alla logica mafiosa, in attuazione del programma delinquenziale deliberato nelle sue linee essenziali. Si aggiunge, in particolare, che l'omicidio di Gianluca Saponaro, avvenuto il 19 giugno 2010, era stato perpetrato dai fratelli Orofalo, che lo avevano definito un camorrista e si erano qualificati come "i ragazzi di Raffaele Puffo" (Raffaele Renna), capo della Sacra Corona Unita, sicché non si era trattato di un omicidio qualsiasi, ma di un fatto inserito nella logica associativa: l'ordinanza, tuttavia, non avrebbe condotto un accertamento di fatto attento e scrupoloso, laddove le evidenze analizzate rendevano quanto meno probabile che l'omicidio trovava la sua genesi nel programma di azione della societas sceleris capeggiata da Renna.

D'altro canto, si sottolinea, i fatti erano avvenuti in un ristretto arco temporale e in un unico contesto territoriale, per cui è ritenuto illogico non inserire entrambe le fattispecie criminose nel programma unitario, delineato fin dall'origine nelle sue linee essenziali. 1.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice 2 dell'esecuzione correttamente spiegato le ragioni per le quali al reato associativo non poteva ritenersi coordinato, in un unico progetto criminoso, quell'omicidio, per cui la continuazione si ritiene essere stata incensurabilmente esclusa, anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per applicare la continuazione tra reati-fine e reato associativo in modo meccanicistico, contrariamente alla logica a cui è informata la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen.

2. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, attesa la genericità della doglianza che la sostanzia e considerato che le argomentazioni addotte sono volte alla, non consentita, prospettazione di una valutazione dei dati fattuali alternativa a quella congruamente formulata nel provvedimento impugnato. 2.1. La Corte di appello ha incensurabilmente osservato che non ricorrono gli estremi per il riconoscimento della continuazione tra i suddetti reati, in quanto l'esame delle sentenze di merito fa emergere che l'omicidio di Gianluca Saponaro, appartenente come Orofalo alla Sacra Corona Unita, non è spiegabile con la chiave ipotizzata, senza riscontri, dall'istante e dal suo correo (il fratello Josef), essendo senz'altro più plausibile che esso fosse stato eseguito per conflitti inerenti all'ambito del narcotraffico a cui era dedito il gruppo criminale.

In ogni caso, non era emersa la prova che la vittima fosse stata eliminata dai fratelli Orofalo per soddisfare superiori esigenze associative e non era evincibile da alcun atto che i dirigenti del gruppo avessero affidato agli esecutori l'incarico di uccidere un altro componente del clan, qual era Saponaro. Pertanto, non essendo stato dimostrato che l'omicidio fosse stato eseguito in attuazione del programma criminoso del sodalizio, esso, pur maturato all'interno della consorteria, è stato ritenuto avulso dalle logiche mafiose e invece determinato da conflitti individuali, pur se riconducibili ad affari illeciti. 2.2.

Posti a raffronto il discorso giustificativo offerto dal giudice dell'esecuzione e la complessiva doglianza contenuta nell'impugnazione, occorre, dunque, prendere atto che l'istanza di applicazione della continuazione è stata disattesa nell'ordinanza impugnata con argomenti espressi in maniera efficace sotto il profilo logico-giuridico e - soprattutto - tali da non essere in alcun modo disarticolati da quelli addotti dal ricorrente. La carenza di indici sintomatici adeguati a corroborare la deduzione di medesimezza del disegno criminoso fra l'omicidio compiuto in danno di Gianluca Saponaro e l'associazione a delinquere di stampo camorristico è stata spiegata in modo puntuale e adeguato dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato efficacemente gli elementi tratti dai rispettivi accertamenti di merito e valutati in senso univocamente escludente l'identità del disegno criminoso.' In particolare, la difesa ha concentrato - in modo generico - la sua critica intorno al nesso fra reato associativo e omicidio, individuato nel solo fatto che Saponaro era stato uccido dai fratelli Orofalo che lo avevano definito un camorrista, a loro volta qualificandosi come sodali del suddetto capo della Sacra Corona Unita, da ciò solo desumendone la matrice mafiosa.

Però, il giudice dell'esecuzione, con motivazione puntuale, ha escluso, per il suddetto omicidio, l'emersione di indici fattuali convergenti nel senso dell'accertamento della medesima matrice progettuale fra il reato associativo e quell'ulteriore delitto: conclusione a cui non è valso contrapporre inquadramenti alternativi, inidonei a troncare il filo logico tracciato nel provvedimento impugnato, le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente essendosi risolte nella deduzione di alcuni indicatori già stimati dal giudice dell'esecuzione - all'esito di una ponderazione di merito congrua ed esente da vizi logici - inidonei a supportare l'istanza. 2.3.

E', in linea di principio, corretto ritenere ammissibile l'applicazione della continuazione tra reato mezzo (quello relativo all'associazione di stampo mafioso) e reati prospettati come reati fine (incluso anche quello di omicidio), a condizione che il giudice stabilisca puntualmente che i reati fine siano stati programmati, pur se nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 12139 del 12/11/2018, dep. 2019, Munafò, non mass.; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253 - 01; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199 - 01), con la specificazione che, ove la partecipazione dell'interessato sia maturata in tempo diverso dalla costituzione del clan criminale, è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01;

Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Tale presupposto è stato ritenuto, con congruo ragionamento, indimostrato nella vicenda ora scrutinata: il ricorso non ha, per vero, tenuto in adeguato conto il principio di diritto - che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) - secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). 2.4.

L'esito è l'inammissibilità del mezzo, a cui segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de