Italian court dismisses appeal for non-continuation of crimes due to lack of criminal unity and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Ventrici's appeal inadmissible, rejecting his request to apply the continuation of crimes rule to new offenses. The lower court had already linked drug trafficking charges but found insufficient evidence of a unified criminal design for extortion and fraud cases due to temporal gaps and differing contexts. The court upheld this decision, noting the appellant's arguments failed to demonstrate the necessary continuity and specific defects in the lower court's reasoning regarding omitted defense memoranda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The continuation of crimes requires concrete indicators of a unified criminal design, such as temporal proximity and homogeneity of acts; generic complaints about omitted defense memoranda without specific demonstration of scarring defects do not justify cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente P i_ SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTRICI FRANCESCO nato a SAN CALOGERO il 01/09/1972 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/aholltri.le conclusioni del PG Lui e ) giRki rra ejitg JIA Cd-tirLSO Lu Dt.ccA (Info aia Di thir4441.11) (1)4i1A' 02,c MC9A4D
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 10 marzo 2020, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di Francesco Ventrici di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza emessa il 14 luglio 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 23 dicembre 2006, con cui Ventrici era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in continuazione commessi in plurime località, estere e italiane, dal 1999 al settembre 2003;
2) sentenza emessa il 19 dicembre 2016 dalla Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 1° febbraio 2018, con cui Ventrici era stato condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di estorsione aggravata commessi in Taurianova, Sibari, Zumpano, Reggio Calabria, Massa Lombarda e Catanzaro, nel settembre-ottobre 2009;
3) sentenza emessa il 31 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 26 ottobre 2018, con cui Ventrici era stato condannato alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione per i reati di trasferimento fraudolento di valori commessi in Bologna, il 14 maggio e 1'8 luglio 2010;
4) sentenza emessa il 9 gennaio 2018 dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 2 ottobre 2018, con cui Ventrici era stato condannato alla pena di anni quindici, mesi otto di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illecita di stupefacenti in continuazione commessi in Sala Bolognese e Bologna, da epoca anteriore e prossima al periodo dal 4 novembre al 15 dicembre 2015;
5) sentenza emessa il 5 dicembre 2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 21 marzo 2019, con cui Ventrici era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, applicata in aumento, per continuazione, alla pena di anni dodici di reclusione di cui alla sentenza sub 1), per i reati di acquisto, trasporto e vendita di stupefacenti commessi in plurime località, estere e italiane, dal 29 ottobre 2003 al 28 gennaio 2004. 1.1. La Corte territoriale a ragione del provvedimento reiettivo - sulla premessa che la continuazione era stata già applicata fra i reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 5) - ha, per il resto, ritenuto che non fosse emersa la prova del medesimo disegno criminoso fra gli altri reati. 1.2.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Ventrici chiedendone l'annullamento e deducendo un unico motivo con cui lamentano la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio della motivazione.Il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, non ha valutato gli indici evidenziati nell'istanza e convergenti dell'unitarietà progettuale dei vari reati: l'omogeneità delle condotte; la commissione delle stesse in territorio calabrese o emiliano; la circostanza che anche nei reati commessi in territorio emiliano ci fosse una comune provenienza geografica degli agenti (calabresi); l'essere stati - i reati successivi - commessi grazie al reimpiego dei profitti illeciti conseguiti dal reo dal traffico di stupefacenti; l'evidenza che l'attività di narcotrafficante di Ventrici non aveva subito interruzioni sostanziali.
A fronte di tali prospettazioni la risposta del giudice dell'esecuzione viene censurata come meramente apparente. In particolare: le condotte estorsive, non solo erano connesse processualmente con quelle usate nell'ultima sentenza della Corte di appello di Catanzaro, ma erano risultate fattualmente collegate essendo emerso che Ventrici utilizzava gli autocarri delle sue imprese per trasportare gli stupefacenti, sicché il mantenimento del contratto di autotrasporto con LIDL, anche con le estorsioni in danno dei concorrenti, era finalizzato a conservare la copertura per il traffico di droga; del pari il trasferimento fraudolento di valori mirava al reimpiego dei capitali illeciti ricavati dall'attività di narcotraffico.
La diversità di contesto territoriale sarebbe stata illogicamente valorizzata, stante la connessione tra le attività svolte dal reo in Calabria e in Emilia. La stessa distanza temporale fra le condotte è considerata immotivatamente enfatizzata, dal momento che nella sostanza non si era registrato alcuna cesura nella commissione dei reati di narcotraffico e degli altri delitti collegati. La difesa inoltre segnala l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 21 gennaio 2020, atto nel quale erano stati segnalati gli elementi sintomatici della continuazione delittuosa, nessuno dei quali sarebbe stato preso in considerazione del provvedimento impugnato.
In tal senso si censura l'ordinanza per avere omesso di cogliere il piano originario prefigurato dal reo tesa a conseguire profitti ingentissimi dal traffico di stupefacenti, da assicurarsi e poi proteggere anche con le successive, diverse condotte criminose analizzate. 1.3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo incensurabile la corretta motivazione resa dal giudice dell'esecuzione che ha escluso l'emersione di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso fra i reati oggetto dell'istanza.
2. Il ricorso è inammissibile, per essere, le censure articolate dal ricorrente, volta a volta, di merito, generiche e manifestamente infondate. 2.1. La precisa analisi compiuta dal giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, al di là del già riconosciuto vincolo, non sono emersi elementi sintomatici di una programmazione delittuosa unitaria, tenuto conto della diversa natura dei reati, delle peculiari modalità esecutive dei medesimi, del diverso contesto in cui essi erano maturati e del considerevole intervallo temporale tra i vari fatti. Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto che, mentre i reati in materia di droga di cui alle sentenze sub 1) e 5) erano stati commessi in uno stesso contesto associativo di carattere internazionale, con i medesimi correi e negli stessi luoghi, nonché a brevissima distanza temporale gli unì dagli altri, la condotta associativa, pur relativa stupefacenti, di cui alla sentenza sub 4), era stata perpetrata in un diverso contesto territoriale, con altri sodali e soprattutto a molti anni di distanza (oltre dieci) dai fatti di cui sopra.
Quanto ai reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) rispetto agli altri reati, essi, oltre a risultare avulsi da qualsiasi contesto associativo, erano stati commessi fra sei e sette anni dopo i primi reati in materia di droga e 5 o 6 anni prima della condotta associativa ultima in materia di droga. Nemmeno fra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) è stata ravvisata la possibilità di intravedere il medesimo disegno criminoso, dal momento che le estorsioni aggravate erano state commesse in territorio calabrese, nel settembre-ottobre 2009, laddove il trasferimento fraudolento di valori è stato perpetrato in Bologna, diversi mesi dopo, al fine specifico e contingente di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione, con la conseguenza che la diversa natura dei fatti, il differente contesto spazio- temporale della loro realizzazione e i peculiari motivi che avevano determinato i rispettivi reati hanno indotto il giudice dell'esecuzione a escludere che nel settembre 2009, quando aveva deciso di porre in essere le condotte estorsive, Ventrici potesse essersi prefigurato, anche solo per linee essenziali, le condotte fraudolente poi messa in essere nel territorio bolognese nel maggio-luglio 2010.
In coerenza con tali osservazioni la conclusione è stata che i fatti sono risultati separati e distinti, connotati solo dalla generica propensione del reo all'attività delinquenziale. 2.2. L'ordinanza - con annotazioni attente e precise - fornisce una motivazione adeguata, con l'evidenziazione dei fattori ritenuti ostativi all'individuazione dell'unitarietà progettuale: in particolare, la rilevante frattura temporale fra i fatti, l'eterogeneità delle condotte (al netto dei reati aventi ad oggetto i fatti di droga temporalmente compatibili, che sono stati già messi in continuazione fra loro), la diversità di contesto personale e territoriale.
Il richiamato discorso giustificativo - adeguato e conforme ai canoni della logica - non viene in alcun modo posto in crisi dall'esaminata doglianza, giacché il quadro descritto si è connotato per la carenza di concreti indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, a fronte della mera estemporaneità degli eventi, dettata dalla mera tendenza a reiterare reati, ritenuta nell'ordinanza. Le critiche mosse al provvedimento impugnato non tengono, in definitiva, conto del principio di diritto, autorevolmente affermato e senz'altro da ribadirsi, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 2.3. Quanto, poi, alla mancata valutazione della memoria, dirimente è il rilievo che i temi che si pretendono trascurati risultano invece trattati e motivatamente disattesi nel provvedimento impugnato. A fronte di tale constatazione il ricorrente ha, pertanto, formulato una deduzione generica, non avendo tenuto conto del principio di diritto, da ribadirsi, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché - nel rispetto della necessaria specificità dei motivi di ricorso - si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). 2.4.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in