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Sentenza — n. 34145/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuity claim due to long time gaps and prior detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34145/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuity. The appellant argued that his crimes formed a continuous group, but the execution judge found distinct criminal projects separated by long time gaps and an intervening period of pre-trial detention. The court affirmed that such chronological breaks and periods of incarceration demonstrate a lack of unified criminal intent, validating the rejection of the continuity claim.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; In criminal execution proceedings, the absence of a continuous criminal project due to significant time gaps and intervening detention renders the continuity claim inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings criminal intent pre-trial detention time gaps Cassation appeal inadmissibility criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato a mezzo dei suoi difensori, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 416 cod. pen
27/4/2017); art. 416 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato a mezzo dei suoi difensori, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore
Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano
Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv.
Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko
258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv.
Sez. 1, n. 13244 del 25/11/2020, Montrone
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RANGO CARMINE, nato a COSENZA il 19/06/1969 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 del CORTE APPELLO CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/1/2020, depositata il 30/4/2020, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Carmine De Rango diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, concernenti fatti di riciclaggio di veicoli, consumati o tentati, commessi ad Imperia il 14/8/2001, e a Milano e Varese dal 1°/1/2002 fino al settembre 2002 (sentenza Tribunale di Milano del 16/1/2012, confermata in appello, irr. 6/5/2016); ulteriore riciclaggio commesso a Cosenza e Reggio Calabria fino al novembre 2003 (sentenza Corte di appello di Catanzaro del 12/1/2016, irr. 27/4/2017); art. 416 cod. pen. finalizzato a furti, truffe e falsità materiali ed ideologiche, commessi dal 1991 al 1996 (sentenza della Corte di appello di Catanzaro, irr. 15/1/2004).

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che i delitti di furto, truffa e falsità - finalizzati al riciclaggio di autovetture - erano stati commessi in concorso, e poi in forma associativa, con soggetti operanti a Cosenza e dintorni: a seguito di tali condotte l'istante era stato ristretto in custodia cautelare dalla fine del 1996 all'aprile 1999; dal 2001 al 2003 egli aveva aderito ad una nuova associazione a delinquere operante in Lombardia, composta da persone diverse - salvo che per Domenico Donato - dalla precedente associazione, nel cui ambito erano state commesse le numerosi azioni di riciclaggio di cui alla prima sentenza in elenco; dopo circa otto mesi dalla cessazione della partecipazione associativa il De Rango era rientrato in Calabria, ove aveva commesso un ulteriore reato di riciclaggio, in forma autonoma ed individuale.

Pertanto, si sono ritenuti insussistenti i presupposti dell'invocato istituto, attese le diverse forme e matrici dei reati accertati, nonché l'interruzione di ogni comune progettualità criminosa per la lunga custodia cautelare sofferta, seguita da un altrettanto lungo periodo di assenza di reati. Per il giudice dell'esecuzione si tratta di fatti separati e distinti, connotati da una generica propensione dell'istante all'attività delinquenziale.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato a mezzo dei suoi difensori, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, senza considerare che dai capi di imputa- zione si evince che, oltre al Donato, anche Scarlato e Testa erano presenti nelle varie sentenze, ciò costituendo il "gruppo dei calabresi". Comunque, l'esclusione dell'identità tra le due compagini associative non sarebbe rilevante in questa sede, non dovendosi valutare il cosiddetto ne bis in idem, ma verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

Inoltre, a conforto della continuazione, si evidenzia che il capo 10 della seconda sentenza, per il quale il De Rango è stato assolto, risulta commesso a Cosenza, Catanzaro e Cusago (MI), indice che i soggetti coinvolti si erano prefigurati ab origine un progetto criminoso finalizzato a commettere reati sia in Calabria che in Lombardia. Si precisa che la continuazione richiede un programma criminoso generico finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati di riciclaggio di auto- vetture, a prescindere dai correi e dai luoghi di commissione.

Si lamenta che al coimputato Domenico Donato era stata riconosciuta la continuazione tra varie sentenze, comprese alcune oggetto del presente procedi- mento di esecuzione, continuazione riconosciuta tra il primo reato associativo ed i reati di riciclaggio commessi in quell'ambito, a differenza del De Rango. Infine, anche il dato temporale evidenziato nell'impugnata ordinanza ed il rilievo attribuito alla detenzione in carcere del condannato non escludono a priori l'invocata continuazione, dovendo comunque il giudice dell'esecuzione verificare concretamente gli indici dell'istituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi confutativi e non consentiti dalla legge, in quanto costituenti doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della pronuncia di rigetto. 1.1. L'impugnata ordinanza non presenta alcuno dei denunciati vizi di legittimità, avendo illustrato con specifici riferimenti fattuali tratti dall'esame delle sentenze di condanna le ragioni che precludono l'individuazione della conti- nuità del medesimo progetto criminoso, pur rivelando la costante propensione del De Rango al riciclaggio di autovetture.

Trattasi di valutazioni di merito, che - in quanto adeguatamente motivate - risultano incensurabili in questa sede. 1.2. A fronte di ciò, il ricorso contiene affermazioni generiche - perché non documentate - sulla riconosciuta continuazione in favore di altri soggetti, e per alcuni versi erronee, in ordine alla possibilità che un programma criminoso generico finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati di riciclaggio di autovetture, a prescindere dai correi e dai luoghi di commissione, possa costituire valida base di continuazione.Non si può trascurare di rilevare, peraltro, che l'associazione di cui alla prima sentenza è stata dichiarata prescritta, sicché non vi era luogo a ravvisare alcuna continuazione con tale reato; parimenti, il richiamo del capo 10 della seconda sentenza sul quale poggia la costruzione difensiva diretta ad accreditare una più vasta prospettiva temporale e geografica dei reati unificandi, non potrebbe mai riguardare la posizione del De Rango, il quale, come informa lo stesso ricorrente, è stato assolto da tale contestazione. 1.3.

La censura relativa al dato temporale è parimenti destituita di fonda- mento, dovendosi sul punto rilevare che nell'analisi degli indici della continua- zione da parte del giudice dell'esecuzione, il fattore cronologico riveste grande importanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Si deve puntualizzare che la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 1.4.

Anche l'interruzione cronologica determinata da intermedia carcera- zione del De Rango è stata valutata come ulteriore elemento di cesura di ogni programmazione unitaria. Ciò è aderente alla realtà dei fatti e conforme all'esegesi di legittimità che, sia pur escludendo che in linea di principio la detenzione sia di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso, demanda al giudice di merito la verifica se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nell'unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119;

Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 1, n. 13244 del 25/11/2020, dep. 2021, Montrone). Tale verifica è stata adeguatamente effettuata nell'impugnata ordinanza, con appropriate osservazioni in fatto ed in diritto, tali da escludere ogni illogicità sul rilievo specifico della carcerazione intermedia, attenendosi al principio di diritto illustrato da questa Corte, alla cui stregua: "In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som