Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual arguments and failure to prove criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments relied on factual assessments inappropriate for a review of legality. The appellant argued that the lower court ignored temporal proximity and location similarities between thefts, while the execution judge correctly applied established criteria regarding the lack of a unified criminal plan. The court rejected the appeal as it merely refuted the lower court's reasoning without providing new legal grounds or addressing the substantive elements of criminal continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it relies on factual arguments unsuitable for the review of legality stage and fails to substantiate the claim of criminal continuity with relevant legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEREALE FEDELE, nato a BITONTO il 02/05/1976 avverso l'ordinanza del 18/02/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. i
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18/2/2020, depositata il 4/3/2020, il GIP del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di Fedele Montereale ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riconoscendo la continuazione tra i reati accertati in due sentenze della Corte di appello in sede - la n. 16 e la n. 17 in elenco - di condanna per i reati di cui all'art. 9, secondo comma, L. n. 1423 del 1956, commessi entrambi nel 2003. Per il resto, ha rigettato l'istanza, rimarcando l'apprezzabile lasso temporale intercorrente tra le condotte di reato (suddivise tra le condanne per reati contro il patrimonio e quelle in tema di violazione delle misure di prevenzione e di evasione), oltre che le differenti modalità esecutive, talvolta agendo il Montereale individualmente, ed altre volte in concorso con svariati concorrenti.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Salvatore Campanelli, articolando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 81 cod. pen. Il ricorrente - limitandosi a valutare le condanne per i reati di furto - censura che l'ordinanza abbia valorizzato circostanze ininfluenti sull'invocata continuazione, senza considerare che detti reati di furto avevano in maggioranza riguardato veicoli, ed alcuni episodi erano distanziati soltanto da pochi mesi, mentre i maggiori intervalli temporali erano dovuti a periodi di detenzione del Montereale; infine, la maggior parte dei furti era stata commessa nel territorio di Bitonto.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono per un verso impregnati di riferimenti fattuali non apprezzabili nella presente sede di legittimità, per altro verso risultano di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, in particolare valorizzando, ai fini qui di interesse, la considerevole cesura temporale fra i vari reati e le differenti moda- lità esecutive, elementi dimostrativi della mancanza di un originario ed unitario disegno criminoso. Ha altresì rimarcato l'assenza di allegazioni a sostegno dell'invocata unificazione, facendo corretta applicazione del principio che pone a carico dell'istante l'onere di allegare gli elementi che valgono a riconoscere l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580;
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). A sua volta, il ricorso si limita a criticare, in termini meramente confutativi e con notazioni in fatto ininfluenti, la denegata continuazione per i reati contro il patrimonio, senza nulla osservare quanto ai residui reati del secondo gruppo.
4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19 maggio 2021 Il