Extraordinary appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded factual error regarding sentencing calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Fabrizio Copponi inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. Copponi argued that the Court of Appeal erred in fact by rejecting a settlement agreement and miscalculated the final sentence by failing to apply the provocation mitigation correctly. The court rejected this claim because the lower court had already accounted for all mitigating factors, including provocation, in its precise dosimetric calculation before applying the expedited trial reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as demonstrated when the applicant fails to account for the complete sentencing history and the specific mathematical operations performed by the court of remand.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPONI FABRIZIO nato a ROMA il 31/05/1993 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; 4/sentite le conclusioni del PG ASSUNTACOCOMELLO i C4 ft 41 Ci, mi (io m " Or it-tA11iSI1id6 Ora 11,1C2 R7- udito il difensore 4W, N D-fu,p, r o (mit, u,t,ft hn i t Jr o Llì ce9 G» (tt co tu,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 22774 del 22 giugno 2020, depositata il 20 luglio 2020, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Fabrizio Copponi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 4 ottobre 2019, la quale - giudicando in sede di rinvio l'imputato in ordine al reato di tentato omicidio, a seguito di precedente sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza di appello relativamente alla circostanza attenuante della provocazione - aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e, riconosciuta all'imputato la suddetta attenuante, aveva rideterminato la pena quantificandola in anni quattro di reclusione.
2. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., Fabrizio Copponi ha chiesto, per il tramite del suo difensore, l'accertamento dell'errore compiuto dai giudici di legittimità e la revoca della sentenza indicata formulando due motivi di critica. 2.1. Con il primo motivo si denuncia l'errore di fatto di rilevanza determinante per il rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la proposta di concordato formulata dall'imputato nel giudizio di rinvio.
Premesso che la questione ruotava intorno alla sussistenza o meno della possibilità di concludere il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nel corso del giudizio rescissorio, possibilità negata dalla Corte di appello sulla scorta del ritenuto carattere prosecutorio del giudizio di rinvio, incompatibile con la conclusione del suddetto patto, la difesa rileva che - a fronte del ricorso proposto dall'imputato che spiegava le ragioni per le quali il concordato invece fosse praticabile anche innanzi al giudice del rinvio - la Corte di cassazione, nella sentenza oggetto di impugnazione, dopo aver sottoposto a critica serrata tutti gli argomenti svolti dai giudici di appello per negare l'accesso della parte al concordato, ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso individuando nella finalità deflattiva ritenuta proprio dell'istituto la ragione della sua incompatibilità con il giudizio di rinvio e segnalando che ogni diversa interpretazione avrebbe condotto a risultati opposti a quelli perseguiti dal legislatore.
Questa affermazione è dal ricorrente stigmatizzata come erronea e in netto contrasto con le precedenti argomentazioni svolte in sentenza, in quanto essa sarebbe pervenuta a una conclusione antitetica rispetto alla premessa posta dallo stesso consesso di legittimità, peraltro ascrivendo altrettanto erroneamente alla difesa la formulazione di due richieste di concordato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta un ulteriore errore in fatto o in diritto nella rideterminazione della pena all'esito del riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
Il ricorrente sostiene che, a fronte della pena in concreto inflitta dal giudice di primo grado, che era stata di anni cinque di reclusione, la Corte di appello e poi la Corte di cassazione avevano indicato tale pena in quella, inesatta, di anni cinque, mesi sei di reclusione, sicché la riduzione dipendente dal riconoscimento dell'attenuante, quantificata in mesi diciotto di reclusione avrebbe dovuto essere computata sulla pena di anni cinque, non di anni cinque, mesi sei di reclusione, con l'effetto che la pena finale, anziché in anni quattro di reclusione, avrebbe dovuto essere fissata in anni tre, mesi sei di reclusione.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che la prima doglianza afferisce, non alla prospettazione di un errore di fatto, bensì alla prospettazione di un errore di diritto, sostenuta sulla scorta di un orientamento diverso da quello prescelto dai giudici di legittimità, mentre la seconda doglianza è da considerarsi generica e non autosufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è stato proposto in data 13 gennaio 2021, dunque tempestivamente, se si considera il termine per la sua proposizione stabilito dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. (centottanta giorni dal deposito del provvedimento), atteso che la sentenza oggetto dell'istanza è stata emessa il 22 giugno 2020 e la sua pubblicazione, all'esito del deposito della relativa motivazione, è avvenuta il 20 luglio 2020.
2. Al fine dell'adeguato scrutinio delle richiamate doglianze, è, in premessa, da ribadirsi che l'errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio e che, nella stessa linea, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.
U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non mass.; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Secondo tale linea, anche in epoca recente, il consesso di legittimità, nella più autorevole composizione, ha avuto cura di rimarcare, sempre in tema di ricorso straordinario, che "qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (così Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 - 01). Del pari conseguente alla cornice illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l'approdo secondo cui l'errore materiale e l'errore di fatto - indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l'effetto che rimangono estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).
3. Precisato ciò, con riferimento al primo motivo, è da rilevare che la Corte di cassazione, sul tema dell'ammissibilità del concordato sulla pena nel giudizio di rinvio all'esito della sentenza di annullamento della decisione di appello, ha, in una prima parte, spiegato le ragioni per quali non ha ritenuto persuasive le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per negare l'accesso al concordato sulla pena in sede di rinvio e, poi, in una seconda parte, ha esposto l'argomento che, nella prospettiva fatta propria dal Collegio di legittimità, ha imposto di pervenire comunque alla stessa conclusione: ha, in tal senso, valorizzato (alle pagine 3, 4 e 5) la ratio - quella deflattiva - che porta a escludere l'ammissione del concordato in appello quando si sia trascorsi al giudizio di rinvio, ponendo in connessione il disposto dell'art. 599-bis e dell'art. 602, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
In definitiva, i giudici di legittimità non hanno accolto la doglianza proposta da Copponi sull'indicato argomento rettificando la motivazione in diritto data dai giudici di appello. Non sussiste, dunque, alcuna contraddizione nel ragionamento sviluppato nella sentenza della Corte di cassazione. In ogni caso e in via dirimente, la questione non rientra in alcun modo nell'orbita dei motivi deducibili all'art. 625-bis cod. proc. pen.: la critica mossa dal ricorrente afferisce al - predicato - errore di interpretazione delle suindicate norme giuridiche di natura processuale, ossia a un tipo di vizio non denunciabile con il mezzo adottato (v. anche Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062 - 01, per la riaffermazione del principio secondo cui il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, non per errore di diritto).
4. Passando al secondo motivo, con cui si è dedotto l'errore di fatto consistito nella mancata percezione dell'errore di calcolo inerente alla rideterminazione della pena compiuto dalla Corte di appello all'esito del giudizio rescissorio, si osserva che la sentenza di legittimità ha ritenuto inammissibile la doglianza in merito al trattamento sanzionatorio dopo avere chiarito che la sentenza emessa dal giudice del rinvio, riconosciuta anche la circostanza attenuante della provocazione, ha innestato nell'ambito del computo dosimetrico pregresso, pervenuto all'entità di anni sette di reclusione, la corrispondente ulteriore riduzione di anni uno, mesi sei di reclusione, poi proseguendo nel modo già stabilito il calcolo, ossia aumentando la pena così ottenuta - anni cinque, mesi sei di reclusione - di mesi sei di reclusione per la ritenuta continuazione con i delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, così pervenendo alla pena di anni sei di reclusione, ridotta ad anni quattro di reclusione per la scelta del rito abbreviato.
A fronte di questo - lineare - percorso dosimetrico, partitamente richiamato, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura articolata dal ricorrente, in quanto Copponi, nell'affermare che la pena in concreto inflitta dal primo giudice era quella di cinque anni di reclusione e che sulla stessa avrebbe dovuto operare la diminuzione per l'attenuante ulteriormente riconosciuta, non aveva tenuto conto del chiaro e diverso dato emergente dall'esame di entrambe le sentenze di merito, le quali erano pervenute, per il delitto di tentato omicidio, alla pena di anni sette di reclusione (all'esito delle diminuzioni di pena inerenti alle attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., già riconosciute all'imputato), pena su cui era stata computata l'ulteriore diminuzione determinata dall'attenuante della provocazione riconosciuta all'esito del rescissorio, prima di operare le ulteriori, doverose operazioni dosimetriche già ricordate.
Su questa base la sentenza di legittimità ha considerato la doglianza inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in relazione al fatto che la critica mossa è risultata contrastata in modo patente dagli atti processuali. L'esito di tale constatazione è che anche in tal caso il motivo di ricorso che il ricorrente aveva proposto è stato scrutinato dai giudici di legittimità e, dopo le valutazioni compiute, è stato dichiarato inammissibile, fra l'altro con l'accurata spiegazione del calcolo della nuova pena effettuato dalla Corte del rinvio.
Ogni diversa questione dosimetrica è stata ritenuta - in modo non censurabile in sede di verifica dell'errore materiale o di fatto - inammissibile. Copponi, limitandosi a reiterare la prospettazione - peraltro giuridicamente priva di qualsivoglia base - secondo cui la diminuzione ulteriore determinata dal riconoscimento dell'attenuante della provocazione avrebbe dovuto essere apportata sulla pena finale (dopo l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito) di anni cinque di reclusione, invece che sull'entità (enucleata in modo del tutto eccentrico) di anni cinque, mesi sei di reclusione, ha svolto una critica, oltre che manifestamente priva di fondamento, estranea, anch'essa, ai casi per i quali il ricorso straordinario è previsto, essendo la medesima diretta a contestare la sussistente, chiara e non rivedibile in questa sede motivazione in diritto esposta nella decisione di legittimità qui impugnata.
5. Deve, pertanto, concludersi che entrambe le doglianze che la connotano collocano la richiesta fra quelle che, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità. Tale approdo determina l'inammissibilità del mezzo, a cui segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr