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Sentenza — n. 34133/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of novelty and failure to address execution order principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34133/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Longhi inadmissible for being generic and lacking novelty. The lower court had rejected a request to continue proceedings for multiple criminal convictions, citing the principle of immutability of execution orders without new facts. The Supreme Court found the appellant's arguments merely speculative and failed to engage with the factual basis established by the execution judge regarding the lack of a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it is of mere refutative character, generic, and fails to demonstrate new facts capable of modifying the execution order or establishing a new genetic-ideative unity of crimes.

Parole chiave

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criminal procedure continuation of proceedings execution orders immutability principle inadmissible appeal novelty requirement genetic-ideative unity confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della conti- nuazione presentata da Antonio Longhi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativamente ai reati accertati con le seguenti sentenze: n.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della conti- nuazione presentata da Antonio Longhi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativamente ai reati accertati con le seguenti sentenze: n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamanni
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGHI ANTONIO, nato a COVO il 26/03/1960 avverso l'ordinanza del 13/06/2019 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della conti- nuazione presentata da Antonio Longhi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativamente ai reati accertati con le seguenti sentenze: n. 2 dell'elenco, cioè n. 315/2010 del Tribunale di Bergamo in data 9/2/2010, n. 1 bis dell'elenco, cioè n. 1387/04 della Corte di appello di Brescia del 23/9/2004, e n. 2 bis dell'elenco, cioè n. 306/05 del Tribunale di Bergamo del 21/9/2005; invece ha respinto l'istanza con riferimento ai reati accertati con la sentenza n. 1 dell'elenco, cioè n. 404/2017 della Corte di appello di Brescia dell'8/2/2017.

Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che i reati di cui alle sentenze elencate ai numeri 4, 5, 6, erano già stati unificati con ordinanza del 9/4/2015, la quale aveva contestualmente rigettato la continuazione per i reati accertati con la sentenza n. 2; con ulteriore ordinanza in sede esecutiva della Corte di appello di Milano del 4/4/2016 era stata posta in continuazione con le precedenti anche la sentenza n. 3 (n. 4967/2014 della Corte di appello di Milano del 16/6/2014), con contestuale rigetto per i reati accertati con le sentenze n. 2, n. 1 bis e n. 2 bis, già indicate.

Alla stregua della situazione così ricostruita, il giudice dell'ese- cuzione ha fatto applicazione del principio della immodificabilità delle ordinanze rebus sic stantibus, rilevando che non era stato prospettato alcun fatto nuovo che permettesse di aggirare detta preclusione. In particolare, il GE ha escluso il collegamento tra la sentenza n. 1 - relativa a fatti di bancarotta documentale commessi dal Longhi nel settembre 2005 in qualità di amministratore di fatto della Srl. Tutto Motor - e la sentenza n. 2, riguardante fatti di ricettazione e riciclaggio di autovetture, con condotte risalenti al 2003.

Sul punto, l'istante aveva evidenziato che tra le condotte di bancarotta documentale vi era quella di avere iscritto per errore nei registri di carico e scarico la vettura A3 provento di furto commesso il 3/2/2001, ma - ha rilevato il GE - dalla lettura di tali sentenze non si evince alcun passaggio che attesti che nei registri contabili vi fosse stata effettivamente tale iscrizione, ed anche ove ciò fosse riscontrato, la stessa ammissione del Longhi di aver effettuato l'iscrizione "per errore" di per sé esclude in radice ogni preventiva programmazione unitaria dei due delitti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Anna Marinelli, deducendo vizio argomentativo per contrad- dittorietà della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ritenuta di mera reiterazione di istanza già respinta; nonché violazione di legge e h vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra le sentenze n. 1 e n. 2 in elenco. 2.1. Rileva il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non ha considerato il fatto nuovo costituito dalla sentenza n. 404/2017 Corte di appello di Brescia (la prima in elenco), divenuta irrevocabile il 18/4/2018 (nel provvedimento impugnato si indica il 26/7/2018, n.d.e.), in data successiva all'ordinanza in sede esecutiva della Corte di appello di Milano, per la quale pure è stato chiesto il riconoscimento della continuazione. Essa, infatti, costituirebbe il trait d'union tra il reato di riciclaggio di cui alla sentenza n. 2 e la ricettazione dell'assegno di cui alla sentenza n.

5. Tale elemento di novità esclude che l'odierna istanza sia meramente reiterativa della precedente richiesta. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'ingiustificato diniego della continuazione tra le prime due sentenze in elenco, lamentando che siano stati trascurati diversi elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso non solo tra dette sentenze, ma anche tra i reati accertati con tutte le altre già unificate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo e generici, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che da un canto hanno richiamato il principio della immodificabilità delle ordinanze assunte in sede esecutiva in assenza di elementi di novità, dall'altro hanno fatto corretta applicazione degli indici della continua- zione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legitti- mità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;

Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamanni, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con specifico e puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ai quali si è data congrua interpretazione, ritenendoli ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. La censura di pretermissione della sentenza n. 1 (Corte di appello di Brescia n. 404/2017 dell'8/2/2017) è destituita di fondamento, in quanto detta pronuncia è stata approfonditamente esaminata nei suoi contenuti alla pagina 3 dell'impugnata ordinanza, e da tale analisi non è scaturito soltanto il rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. da ultimo proposta, ma anche la giustificazione del rilievo di inammissibilità a riaprire l'esame sulla continuazione parzialmente respinta con ordinanza 4/4/2016 della Corte di appello di Milano, essendosi escluso che i fatti di bancarotta documentale giudicati in detta sentenza - per le convincenti ragioni ivi esposte, come sopra riassunte - possano fondare l'elemento di connessione, a ritroso, tra i reati giudicati nelle precedenti sentenze.

Sul punto, il ricorso si manifesta generico e congetturale, evocando una "medesima matrice genetica" ed affermando essere "presumibile" che il Longhi gestisse il commercio di autovetture ricettate e riciclate avendo già in programma di non tenere regolarmente la contabilità della società "Tutto Motor", in quanto la mancata tenuta dei libri contabili risultava già dagli esordi di detta società. Trattasi all'evidenza di argomentazioni che non possono dedursi in sede di legittimità, essendo notazioni dirette a sollecitare un diverso apprezza- mento di merito favorevole alle tesi difensive, in contrasto con l'adeguata e logica lettura degli elementi di fatto effettuata dal giudice dell'esecuzione.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Longhi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g