Cassation court dismisses appeal as grounds are merely refuting prior judgment without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristian Folliero inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Folliero argued that the trial judge failed to recognize criminal continuation due to overlooked elements like temporal contiguity and shared intent. The court rejected this, ruling that the appeal merely refuted the lower court's correct application of established criteria without providing substantive new legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if its grounds are merely refutatory of the contested judgment's reasoning rather than presenting new legal arguments or violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOLLIERO CRISTIAN, nato a ALTAMURA il 30/11/1983 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Cristian Folliero ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativa ai reati accertati con sentenza del medesimo GUP in data 4/10/2019 per il delitto di rapina aggravata in concorso, commessa a Matera il 5/2/2019, nonché con sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo del 7/3/2019, per episodi di furti pluriaggravati in concorso, commessi in Oslo Sopra (Bergamo) il 23/10/2018.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato ricono- scimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, le modalità della condotta e la contiguità spazio-temporale dei delitti unificandi, da ritenersi frutto di una originaria ideazione e determinazione che non è stata neutralizzata nemmeno dalla misura cautelare alla quale era sottoposto il Folliero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ai quali si è data congrua interpretazione, ritenendoli ostativi - nella estemporaneità dell'azione indicativa di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti - al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.
L'individuazione del filo conduttore tra i reati che si chiede di unificare nell'unica progettualità delinquenziale avente come fine principale quello di procacciarsi denaro, come illustra la difesa ricorrente, equivale a postulare che la mera oggettività giuridica di delitti contro il patrimonio varrebbe a costituire la continuazione, senza avvedersi che ciò è per l'appunto espressione di quella abitualità criminosa antitetica all'invocato istituto, che è stata stigmatizzata dal giudice dell'esecuzione.Va inoltre evidenziato che, come pure rilevato nell'impugnata ordinanza, il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580;
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità delle violazioni (nella specie: furti e rapina) ed il loro distanziamento temporale e geografico (intervallo di tre mesi e mezzo tra la rapina di Matera ed i furti commessi a Osio Sopra, in provincia di Bergamo) rendono necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore, che non può ridursi alla generica affermazione dell'intento di rinvenire illecitamente denaro commettendo delitti contro il patrimonio.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cristian Folliero deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2021 Il Consig