Italian Supreme Court dismisses appeal against execution court's rejection of crime continuation request due to procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize the continuity between crimes. The appellant argued that the execution judge violated his right to defense by rejecting the request without a hearing and by ignoring new legal perspectives raised during the initial trial. The court ruled that the execution judge is bound by the final judgment of the trial phase and cannot re-examine the criminal design or introduce new arguments that were already considered or rejected previously.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen.; Il giudice dell'esecuzione non può superare la preclusione derivante dal giudicato della cognizione né riesaminare la continuità dei reati già definiti.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE VINCENZO, nato a MILANO il 03/09/1963 avverso l'ordinanza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4/5/2020 la Corte di appello di Potenza - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza di Vincenzo Marchese, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: I. sentenza della Corte di appello di Potenza del 18/10/2018, per i reati di cui agli artt. 416, 624 - 625 cod. pen. e 2 e 4 L. n. 895 del 1967; II. sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del 26/11/2015, per i reati di ricettazione e detenzione di una pistola Beretta cal. 7,65. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'esistenza di una preclusione processuale, derivante dalla pronuncia di rigetto della continuazione contenuta nella sentenza irrevocabile sub I., sicché la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile, in base al combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Giulio Treggiari, articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge, anche processuale, con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen. 2.1. Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., il ricorrente censura che detta pronuncia sia stata assunta senza previa fissazione dell'udienza camerale, onde assicurare il contraddittorio tra le parti. Invero, non risulta conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2015 la pronuncia di rigetto senza ascoltare la parte istante, ma acquisendo il parere del Pubblico ministero.
Peraltro, si evidenzia che la questione dell'unificazione era stata posta nel giudizio di cognizione sotto un aspetto diverso rispetto a quanto prospettato al giudice dell'esecuzione, ma di tale differente prospettiva non vi è traccia nella impugnata ordinanza. Vi è stata dunque lesione del diritto di difesa dell'istante. 2.2. Nel secondo motivo, il ricorrente ha specificato che la differente prospettiva evidenziata in sede di cognizione consisteva nell'indicare la sentenza di "patteggiamento" del GUP di Foggia come base per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., mentre nel procedimento di esecuzione si è chiesta la continuazione indicando la sentenza della Corte di appello di Potenza come reato base.
In detta sentenza è stato accertato il porto e l'uso di materiale esplosivo, assimilabile come oggettività giuridica ai reati di cui alla sentenza del GUP di Foggia. Infine, si è rivendicato che le condotte sanzionate da entrambe le sentenze erano frutto della scellerata scelta di vita a suo tempo compiuta dal Marchese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per contrarietà al disposto dell'art. 671 cod. proc. pen., che prevede che la richiesta della continuazione in sede esecutiva è possibile "sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". Pertanto, correttamente è intervenuta declaratoria di inammis- sibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., vertendosi in fattispecie di manifesta infondatezza dell'istanza per difetto delle condizioni di legge. 1.1. Va infatti rammentato che alla stregua dell'esegesi di legittimità "L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti" (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993; n. 50155 del 2004, Rv. 230602).
Trattandosi nella specie di statuizione negativa assunta nel giudizio di cognizione, essa non può essere rimessa in discussione dal giudice di esecuzione, al quale compete soltanto la funzione di interpretare il giudicato nel solco della valutazione espressa nella sede principale. 1.2. Non configura alcun elemento di novità, tale da comportare un superamento della preclusione derivante dalla precedente pronuncia, il dato - riferito dal ricorrente - di avere dapprima prospettato dinanzi al giudice della cognizione come reato base quello indicato dalla sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del 26/11/2015, ed in sede esecutiva avere ribaltato i termini della questione (senza peraltro spiegare la rilevanza di tali indicazioni).
Invero, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, PM in proc. Conti, Rv. 262596).
2. Parimenti manifestamente infondata è la doglianza di mancata integrazione del contraddittorio, per essere stato acquisito soltanto il parere del Pubblico ministero. Invero, ciò è espressamente richiesto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che lo prevede come necessario ("... sentito il pubblico ministero Anzi, se tale parere non fosse stato acquisito, il provvedimento sarebbe stato nullo, con deducibilità da parte della stessa parte privata (in tali termini, Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, Rv. 274025: "In tema di procedimento di esecuzione l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità de plano della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata.
In motivazione la Corte ha chiarito che l'acquisizione del parere, oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione della controparte sul tema dedotto in executivis attraverso l'incidente proposto).
3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa de