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Sentenza — n. 34130/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of criminal continuity between mafia association and other crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34130/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to recognize criminal continuity between the mafia association and other offenses. The defense argued that all crimes stemmed from the organization's territorial control, but the court found specific acts like the attempted murder were motivated by autonomous retaliatory reasons rather than the association's general plan. Consequently, the court ruled that the lower judge properly distinguished these contingent events from the primary criminal design, satisfying the requirement for specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity between an association crime and other offenses is not automatic; specific factual and motivational links must be proven, and autonomous motives for specific acts preclude such continuity.

Parole chiave

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criminal continuity mafia association inadmissible appeal territorial control autonomous motive judicial execution procedural law organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis cod. pen.
In tale specifico passaggio risiede la motivazione che esclude la continuazione tra il tentato omicidio e il delitto associativo, ad onta che per altri reati di sangue i giudici di merito avessero riconosciuto il vincolo con il reato ex art. 416 bis cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Pietro Federico, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod.
Art. 7 L. n. 230 del 1991
Per i reati in materia di armi commessi il 24/5/1997, accertati con la sentenza sub f), in detta sentenza è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
art. 671 cod. proc. pen
Pietro Federico, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod.
art. 416 bis cod. pen
In tale specifico passaggio risiede la motivazione che esclude la continuazione tra il tentato omicidio e il delitto associativo, ad onta che per altri reati di sangue i giudici di merito avessero riconosciuto il vincolo con il reato ex art. 416 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes
271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba
252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARGAS PASQUALE GIOVANNI, nato a SALVITELLE il 15/04/1966 avverso l'ordinanza del 13/02/2019 della CORTE di ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. i

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/2 - 29/3/2019 la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Pasquale Giovanni Vargas diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti ex art.416 bis cod. pen. e vari reati satellite accertati con le sentenze di condanna ivi indicate. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che la partecipazione associativa del Vargas al clan dei Casalesi, iniziata in epoca precedente al 1988, e proseguita con il transito nella fazione facente capo a Francesco Schiavone detto Sandokan, non fonda di per sé una presunzione di identità del disegno criminoso con i vari reati accertati nelle elencate sentenze di condanna, non emergendo elementi a supporto dell'identità genetico-ideativa delle varie condotte criminose contestual- mente all'adesione associativa, costituente il primo dei reati in ordine di tempo.

Si è poi rilevato che per i delitti in materia di armi di cui alle sentenze b) e c), il vincolo della continuazione era già stato escluso dal giudice della cogni- zione, così ostando formalmente all'esame del tema in sede esecutiva, sicché per tale parte l'istanza risulta inammissibile. Per i reati in materia di armi commessi il 24/5/1997, accertati con la sentenza sub f), in detta sentenza è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 230 del 1991, in quanto non vi era certezza "in ordine alla strumentalità della detenzione delle armi ai fini di agevolare l'attività del clan, non potendosi escludere che l'illecito possesso fosse funzionale all'uso personale e comunque a scopi diversi da quelli associativi".

Parimenti, il tentato omicidio di Mondragone, accertato nella sentenza sub d), è risultato sorretto da un autonomo movente e da una giustificazione estem- poranea e contingente, quale il fatto che Donato Pagliuca, esponente di spicco del clan La Torre, aveva indebitamente esteso la propria attività estorsiva in un territorio di competenza del clan dei Casalesi.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Pietro Federico, lamentando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per il diniego della continuazione tra il delitto associativo, commesso in provincia di Caserta fino al 1996, accertato con la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli dell'11/10/2010 (c.d. sentenza Spartacus), ed i reati accertati con le sentenze sub d) - Corte di appello di Napoli dell'11/11/2011, per il tentato omicidio di Donato Pagliuca, commesso il 15/3/1993, e le connesse violazioni in materia di armi; sub e) - Gup del Tribunale di Napoli del 12/12/2011, per i reati associativi commessi in provincia di Caserta fino al 2009 (sentenza Fioravanti, ideale prosieguo della sentenza Spartacus); sub f) - Corte di appello di Napoli del 23/5/2000, per i reati in materia di armi commessi il 24/5/1997 (in tali termini circoscritta l'originaria domanda).

Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, senza considerare gli accertamenti della sentenza Spartacus, che aveva riconosciuto il ruolo direttivo svolto dal Vargas nel neo-gruppo Schiavone - Bidognetti, organicamente funzionale ai programmi dell'associazione criminale in un momento di scontro tra gruppi rivali, da cui prende vita il cosiddetto clan dei Casalesi. Il Vargas, uomo di fiducia di Francesco Bidognetti, era stato l'organizzatore ed esecutore degli omicidi funzionali all'affermazione di detto clan nella fase iniziale, e, segnala ancora il ricorrente, trattavasi di una potente associazione - rigorosamente armata - per affermare il controllo egemonico del territorio contro le organizzazioni criminose rivali, oltre che per reprimere con la violenza i contrasti interni.

Nella sentenza Spartacus è stata riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo e vari omicidi e tentati omicidi (ai danni di Antonio Bardellino, Paride Salsillo, Pasquale Piccolo, Antonio Pagano, etc.), sicché si censura che l'impugnata ordinanza abbia tralasciato la già intervenuta unificazione in sede di cognizione, senza estenderla agli ulteriori episodi giudicati separatamente, ma commessi nel medesimo lasso temporale e riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. In conclusione, si rivendica la sussistenza dei requisiti della continuazione tra i reati accertati con la sentenza Spartacus, per la militanza associativa del Vargas nel clan Bidognetti dall'adesione nel 1988 fino al 1996, e quindi nel gruppo Schiavone, unito al primo, dal gennaio 1997 fino al 2009, di cui alle sentenze d), e), f).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto ripropone doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità, nonché in contrasto con la consolidata esegesi di questa Corte in tema di continuazione tra il delitto associativo ed i reati satellite. 1.1. Come ha correttamente illustrato il giudice dell'esecuzione, in termini generali, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

Invero, 4 ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano;

Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio crimi- noso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334).

In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. 1.2. Nel caso specifico, gli elementi allegati dal ricorrente onde ricavarne la simultanea deliberazione originaria tra il reato associativo sub A, e i reati-fine sub D - E - F (come da elencazione dell'impugnato provvedimento), non sono tali da scardinare l'impostazione logica del giudice dell'esecuzione. Anche prendendo atto - con uno sconfinamento nel merito - che vi fosse corrispondenza tra i programmi delittuosi dell'associazione giudicata nella sentenza Spartacus e di quella della sentenza Fioravanti, e che il Vargas fosse fin dal 1987 uomo di massima fiducia di Francesco Bidognetti, assumendo il ruolo di organizzatore ed esecutore degli omicidi commessi in tali compagini associative, ciò non smentisce il principio correttamente seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha constatato l'assenza di prova della specifica e contestuale programmazione dei delitti successivi rispetto al momento inziale di adesione associativa.

Invero, l'impostazione propugnata nel ricorso è antitetica alle illustrate coordinate giurisprudenziali, laddove rivendica che detti delitti siano avvinti in continuazione al primo, alla luce delle finalità dell'organizzazione, indirizzate al t controllo del territorio ed all'eliminazione dei partecipi a gruppi avversi che si opponevano all'egemonia dei clan Schiavone e Bidognetti. Va infatti osservato, in sintonia con le considerazioni del giudice dell'ese- cuzione, che gli omicidi e gli agguati, pur potendo genericamente rientrare nella logica associativa di predominio territoriale e di sopravvivenza dell'organizza- zione, non sono per ciò stesso automaticamente iscrivibili nel medesimo disegno criminoso, rispondendo a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, insorti nel corso dell'attività associativa e non preventivamente programmati.

Di tale eventualità, l'impugnata ordinanza ha reso specifica e chiara giustificazione, evidenziando che il tentato omicidio di cui alla sentenza sub D) era stato sorretto da un movente autonomo, trattandosi di una ritorsione contro Donato Pagliuca, reo di aver esteso le proprie pratiche estorsive in un territorio controllato dal clan dei Casalesi, evenienza certamente non prevedibile all'atto di adesione associa- tiva del Vargas, se non nei termini generalissimi di inquadrabilità nell'oggetto sociale di detto clan. In tale specifico passaggio risiede la motivazione che esclude la continuazione tra il tentato omicidio e il delitto associativo, ad onta che per altri reati di sangue i giudici di merito avessero riconosciuto il vincolo con il reato ex art. 416 bis cod. pen.

Risulta così adempiuto l'onere di motivazione, che richiede in simili casi di illustrare specificamente la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529). Ancor più specifica e pregnante è la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta di unificare i delitti in materia di armi giudicati con l'ultima sentenza sub F), facendo leva sull'argomentazione tratta dalla medesima sentenza dell'esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, proprio in virtù dell'assenza di certezza quanto alla strumentalità delle armi ai fini di agevolare l'attività del clan, non potendosi escludere che l'illecito possesso di tali armi fosse funzionale all'uso personale e comunque a scopi diversi da quelli associativi, così inoppugnabilmente escludendo la possibilità di correlare in prospettiva finalistica la partecipazione all'associazione e la detenzione di armi.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe