Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34129/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding prescription of a pardon-conditional sentence due to lack of revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to declare the sentence extinguished by prescription. The appellant argued that the ten-year prescription period for the pardon-conditional sentence should have started from the final judgment date, not the revocation of the pardon. The court rejected this, ruling that the execution condition (revocation) had never legally occurred, meaning the sentence remained executable and the prescription clock never started.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 172 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: When a sentence's execution is conditional upon the revocation of a pardon, the prescription period does not commence until the legal conditions for revocation are met, not upon the final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of penalty conditional execution pardon revocation inadmissible appeal judicial finality prescrizione della pena sospensione di pena proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 172 cod. pen.
per i reati accertati con tre sentenze, ivi indicate; ha invece respinto l'istanza ex art. 172 cod. pen., diretta a dichiarare estinta la pena applicata con la sentenza ex art.444 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 18/6/2020 la Corte di appello di Bologna - in fun- zione di giudice dell'esecuzione, adito nell'interesse di Giampaolo Corabi - ha riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per i reati accertati con tre sentenze, ivi indicate; ha invece respinto l'istanza ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1 Legge n. 241 del 2006
per i reati accertati con tre sentenze, ivi indicate; ha invece respinto l'istanza ex art. 172 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 18/6/2020 la Corte di appello di Bologna - in fun- zione di giudice dell'esecuzione, adito nell'interesse di Giampaolo Corabi - ha riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 172 cod. pen
per i reati accertati con tre sentenze, ivi indicate; ha invece respinto l'istanza ex art. 172 cod. pen., diretta a dichiarare estinta la pena applicata con la sentenza ex art.444 cod.
art. 416 cod. pen
del GUP del Tribunale di Prato del 16/10/2007, irrevocabile il 2/12/2009, limitatamente alla pena inflitta per il delitto ex art. 416 cod.
art. 614 cod. proc. pen
137, "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") - sono ammessi a trattazione in presenza, su richiesta delle parti, soltanto i processi chiamati a pubblica udienza, ex art. 614 cod.
art. 127 cod. proc. pen
pen., o i procedimenti camerali cosid- detti partecipati, ex art. 127 cod. proc. pen., mentre nel caso di specie si tratta di procedimento ai sensi dell'art.
art. 611 cod. proc. pen
pen., mentre nel caso di specie si tratta di procedimento ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, Maiorella
Sez. 1, n. 24549 del 17/06/2010, PmT in proc. Vescio
Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Salzano
Corte Costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORABI GIAMPAOLO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 27/03/1958 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI CUOMO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/6/2020 la Corte di appello di Bologna - in fun- zione di giudice dell'esecuzione, adito nell'interesse di Giampaolo Corabi - ha riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per i reati accertati con tre sentenze, ivi indicate; ha invece respinto l'istanza ex art. 172 cod. pen., diretta a dichiarare estinta la pena applicata con la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del GUP del Tribunale di Prato del 16/10/2007, irrevocabile il 2/12/2009, limitatamente alla pena inflitta per il delitto ex art. 416 cod. pen., previa revoca dell'indulto erroneamente concesso per detto reato (la cui permanenza si era protratta oltre il termine di applicabilità del beneficio), essendo decorsi dieci anni dalla data di irrevocabilità dell'indicata sentenza.

Il giudice dell'esecuzione ha affermato la contrarietà dell'istanza al principio generale per cui l'istituto della prescrizione della pena concerne soltanto le pene espiabili, per le quali l'organo preposto abbia omesso di disporre l'esecuzione nel termine previsto, ai sensi degli artt. 655 e seg. cod. proc. pen. All'opposto, nel caso in esame, l'esecuzione non poteva essere iniziata poiché per detta pena era stato concesso l'indulto, che non risulta essere stato revocato.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori del condan- nato, avv.ti Alberto e Fiorenzo Alessi, articolando a motivo unico di impugna- zione la violazione di legge, con riferimento all'art. 172 cod. pen. e all'art. 1 Legge n. 241 del 2006 Il ricorrente censura che nell'impugnata ordinanza sia stato affermato che il termine di estinzione della pena non fosse mai decorso in mancanza di un provvedimento di revoca dell'indulto, e che ciò abbia comunque reso detta pena insuscettibile di esecuzione e quindi insensibile al decorso del termine di cui all'art. 172 cod. pen.

Al contrario, alla stregua dell'insegnamento tratto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 2 del 30/10/2014, nell'ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla revoca dell'indulto, il dies a quo per il decorso della prescrizione della pena è stato indicato nel momento in cui si sono verificate per legge le condizioni determinanti la revoca, e non quello in cui viene adottato il provvedi- mento di revoca del beneficio: in tale specifica ipotesi l'eseguibilità della pena si determina per il sol fatto del verificarsi della condizione risolutiva.

Nel caso di specie, sarebbe a tal fine rilevante il passaggio in giudicato, avvenuto il 2/12/2009, della sentenza applicativa della pena concordata anche per il reato non indultabile, data da cui è iniziato il decorso del tempo per l'estinzione della pena, dovendosi considerare certo che l'indulto debba essere parzialmente revocato, essendo stato erroneamente concesso per un reato permanente la cui consumazione ha oltrepassato il termine di applicabilità del beneficio. Negando tale impostazione e limitandosi a constatare che l'indulto non era mai stato revocato, il giudice dell'esecuzione ha abdicato alla funzione corret- tiva del giudice di cognizione, il quale aveva applicato un beneficio pur avendo avuto la possibilità di conoscere l'esistenza di una causa ostativa, della quale tuttavia non ha fatto alcuna menzione.

È stata dunque perpetuata una violazione di legge ampiamente rimediabile, il che giustifica la richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di trattazione orale del presente procedimento è inammissibile, in quanto - ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137, "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") - sono ammessi a trattazione in presenza, su richiesta delle parti, soltanto i processi chiamati a pubblica udienza, ex art. 614 cod. proc. pen., o i procedimenti camerali cosid- detti partecipati, ex art. 127 cod. proc. pen., mentre nel caso di specie si tratta di procedimento ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. che espressamente prevede l'esclusiva trattazione in camera di consiglio senza intervento dei difensori.

2. Quanto al "merito" del ricorso, si rileva la piena correttezza della soluzione indicata dal giudice dell'esecuzione. L'indulto applicato in sede di "patteggiamento della pena", seppure ritenuto erroneamente concesso, non è mai stato formalmente revocato, unica situazione che avrebbe reso detta pena effettivamente eseguibile e quindi soggetta a prescrizione per decorso del termine previsto dall'art. 172 cod. pen. 2.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 24549 del 17/06/2010, PmT in proc.

Vescio, Rv. 247789: fattispecie relativa all'applica- zione dell'indulto a pena irrogata per delitto in relazione al quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere). Il medesimo principio è stato affermato anche in sede di esecuzione: "Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari (pur erroneamente) condonata la pena è impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667 cod. proc. pen., sicché, in difetto di gravame, la decisione assume - in forza del generale principio del "ne bis in idem" operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi successivamente irrevocabile da parte del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione sia riproposta (Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Salzano, Rv. 251541; conformi: n. 749 del 2000, Rv. 216077; n. 10441 del 2002, Rv. 220963). 2.2.

Ne consegue che tuttora la pena non risulta eseguibile, così non potendo decorrere il termine di prescrizione della medesima: invero - essendo stata l'esecuzione della pena sottoposta al verificarsi di una condizione - tale termine decennale decorre, ai sensi dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., dal giorno in cui essa si è verificata. La condizione qui rilevante è per l'appunto la revoca dell'indulto che, come si è constatato, non risulta mai intervenuta. I citati arresti giurisprudenziali non contrastano con il principio tratto dalla sentenza delle Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399: "Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio". Tale principio, infatti, presuppone che vi sia stata una verifica circa l'effettiva ricorrenza di una causa di revoca del beneficio, alla quale ancorare il dies a quo del termine di prescrizione della pena.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore del