Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34128/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against nightclub owner's conviction for unauthorized dancing event.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34128/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Valentina Vultaggio's cassation appeal inadmissible, upholding her conviction for organizing an unauthorized dancing event. Vultaggio argued that a technical report and health authorization should have exempted her from the permit requirement due to the event's occasional nature. The court rejected these claims, ruling that the simplified technical report procedure does not replace the mandatory acquisition of an authorization title.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 681 cod. pen.; Art. 80 T.U.L.P.S.; Art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S.: The simplified technical report procedure does not exempt the organizer from obtaining the required authorization title for events exceeding capacity limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized dancing event nightclub permit requirement technical report procedure public security authorization cassation appeal inadmissibility violazione dell'ordine pubblico minaccia per la sicurezza pubblica pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 681 cod. pen.
Il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 681 cod. pen., in relazione all'art.
Art. 80 T.U.L.P.S.
pen., in relazione all'art. 80 del r.d.
Art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S.
n 773 del 1931, per essere stata ritenuta la violazione contestata senza tenere conto della sussistenza della relazione tecnica richiesta per i locali con capienza inferiore a duecento persone dall'art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S., nonché del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
Art. 68 T.U.L.P.S.
Il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 681 cod.
art. 681 cod. pen
Il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 681 cod. pen., in relazione all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VULTAGGIO VALENTINA nato.a ERICE il 16/08/1983 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impuanato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesco Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

RITENUTO IN FATTO

1.

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Valentina Vultaggio era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di arresto ed euro 300,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile della contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen., per avere organizzato, nei locali dell'attività di ristorazione che gestiva, una serata di intrattenimento danzante, con la partecipazione di circa centocinquanta persone, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza, in Erice nella notte fra il 9 e il 10 febbraio 2016.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Valentina Vultaggio, tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 681 cod. pen., in relazione all'art. 80 del r.d. n 773 del 1931, per essere stata ritenuta la violazione contestata senza tenere conto della sussistenza della relazione tecnica richiesta per i locali con capienza inferiore a duecento persone dall'art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S., nonché del rilascio dell'autorizzazione sanitaria. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione, essendo stato travisato il contenuto della Nota n. 557/PAS/U003524/13500 del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle condizioni, presenti nella specie (stante la deposizione del teste Arceri circa l'esibizione quella sera degli allievi di una scuola di ballo), dell'attività occasionale, accessoria e complementare rispetto a quella di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, come risulta dalla chiara formulazione dell'art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S., la relazione tecnica ivi prevista può sostituire semplicemente l'attività di verifica da parte della commissione tecnica come descritta dal comma 1 dello stesso articolo in attuazione dell'art. 80 T.U.L.P.S. , sicché tale procedura semplificata non esime dall'acquisizione del titolo autorizzatorio, che si avvera con il rilascio della licenza o con la segnalazione sostituiva ex art. 68 T.U.L.P.S. Condizioni, queste ultime, pacificamente insussistenti nel caso di specie, come ampiamente illustrato nella motivazione della sentenza impugnata.3.

Il secondo motivo svolge la stessa infondata prospettazione, per sostenere nuovamente la non sottoposizione al regime autorizzatorio, citando una nota ministeriale che, secondo quando esposto dalla stesse difesa, richiama proprio le disposizioni che prevedono detto regime, senza alcuna esclusione con riferimento agli eventi occasionali o complementari rispetto all'attività principale. Per di più, al contempo il motivo introduce riletture che chiamano in causa l'esibizione di allievi di una scuola che neppure risulta citata nei motivi di appello.

Si tratta, dunque, anche in tal caso di rilievi con evidenza inammissibili.

4. Dalla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente