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Sentenza — n. 34127/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspended sentence eligibility and evidence distortion in public entertainment offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34127/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for operating unlicensed public entertainment venues in a protected park. The appellant argued that the evidence regarding noise and lighting was distorted and that a prior extinguished conviction should have barred the denial of a suspended sentence. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly assessed the abstract danger of the acts and exercised its discretion to deny the suspended sentence based on the defendant's persistent violation of regulations.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.: The court of appeal's finding of evidence distortion or denial of a suspended sentence is not subject to cassation review if the lower court provided a logical and legally correct assessment of the facts and exercised its discretionary power regarding the prognosis of non-recidivism.

Parole chiave

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public entertainment offenses suspended sentence eligibility evidence distortion abstract danger procedural inadmissibility risarcimento per atto illecito violazione degli oneri dell'autorizzazione esibizionismo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta ulteriore vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Si censura che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato i precedenti penali del Diomedi come elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, mentre l'unico precedente era estinto ai sensi dell'art. 445 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
L. n. 394 del 1991
11, comma 3, 13, comma 1, e 30, comma 1, L. n. 394 del 1991, nella medesima qualità in seno alla S.r.l.
art. 681 cod. pen.
Con sentenza del 23/6/2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Lucca in data 25/1/2018 che aveva condannato Massimiliano Diomedi alla pena di due mesi di arresto ed Euro 150 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 681 cod.
art. 681 cod. pen
Con sentenza del 23/6/2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Lucca in data 25/1/2018 che aveva condannato Massimiliano Diomedi alla pena di due mesi di arresto ed Euro 150 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 681 cod.
art. 445 cod. proc. pen
Si censura che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato i precedenti penali del Diomedi come elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, mentre l'unico precedente era estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOMEDI MASSIMILIANO, nato a MILANO il 05/03/1968 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall'avv. EMILIO SOPPELSA, difensore del DIOMEDI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/6/2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Lucca in data 25/1/2018 che aveva condannato Massimiliano Diomedi alla pena di due mesi di arresto ed Euro 150 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen., in relazione agli artt. 80 e 81 T.U.L.P.S. perché, in qualità di legale rappre- sentante della società Emmecidi S.r.l., proprietaria del locale pubblico El Beso di Viareggio, apriva o teneva aperti luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica: precisamente organizzava in zona ricompresa nel Parco, serate danzanti senza licenza né requisiti di agibilità né autorizzazione dell'Ente Parco; nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 11, comma 3, 13, comma 1, e 30, comma 1, L. n. 394 del 1991, nella medesima qualità in seno alla S.r.l.

Emmecidi, organiz- zava serate musicali con diffusione di musica ad alto volume, senza nulla osta dell'Ente Parco ed in contrasto con il regolamento di detto Ente, allestendo un'attività di discoteca nell'area esterna del locale El Beso, in area ricompresa nel Parco Regionale Migliorino — San Rossore — Massaciuccoli, soggetta a vincolo paesaggistico. Reati commessi in Viareggio da agosto ad ottobre 2014.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Emilio Soppelsa, deducendo come primo motivo di impugna- zione il vizio di motivazione per travisamento della prova ed illogicità e contrad- dittorietà della sentenza in ordine alle dichiarazioni rese dal teste di PG Maurizio Guerrini, all'esame dell'imputato e ai documenti in atti, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 681 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta ulteriore vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., per il dedotto travisamento della prova e del fatto, nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza, con riguardo alla seconda contravvenzione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Si censura che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato i precedenti penali del Diomedi come elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, mentre l'unico precedente era estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha presentato una requi- sitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sostanzialmente reiterative le doglianze prospettate dal Diomedi.4. Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, i trasmesse in forma digitale, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con particolare riferimento al motivo inerente la denegata sospensione condi- zionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è reiterativo delle doglianze già prospettate nel gravame, nonché generico in quanto non tiene conto delle argomentazioni contrarie espresse nell'impugnato provvedimento, quanto ai primi due motivi di ricorso. 1.1. Esaminando congiuntamente detti motivi, si osserva che il ripetuto richiamo al travisamento della prova è manifestamente infondato, sia perché i punti asseritamente travisati non sono decisivi, sia perché non si apprezza alcun travisamento. Invero, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di una informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). 1.2.

In tale prospettiva, la circostanza che l'attività di balli e frastuono si sia svolta all'esterno del bar — ristorante (quest'ultimo in regola con permessi e licenze commerciali) non elimina il dato che essa sia stata organizzata dal Diomedi, il quale aveva all'uopo chiesto la SCIA per "piccoli intrattenimenti", ben sapendo che non ne avrebbe rispettato i limiti temporali, come dimostra il ricorso all'artificio dei cinque minuti di intervallo a mezzanotte. Dunque, non vi è stato alcun travisamento della deposizione del teste Maurizio Guerrini, il quale aveva specificato che il loro controllo aveva riguardato la parte esterna del locale, trattandosi comunque di attività riferibile all'imputato e pienamente integrante la violazione dell'art. 68 TULPS.

In aggiunta, i giudici hanno rilevato che dalla visione dei filmati tratti dal CD allegato agli atti si è verificato che le medesime criticità (musica ad alto volume, luci psichedeliche) avevano riguardato anche la zona interna: ciò non deriva dalla testimonianza del Guerrini, ma da altra fonte probatoria. In ogni caso, e con rilievo assorbente, trattasi di un punto privo di decisività (attività interna, attività esterna). Quanto alla seconda doglianza, imperniata sul difetto di un accertamento tecnico con riguardo al grado di molestie arrecate dalle luci e dal frastuono all'habitat naturale del Parco, la Corte territoriale ha evidenziato che il dato che il cosiddetto "evento fitness" si fosse svolto nell'area protetta in contrasto con il Regolamento dell'ente è sufficiente ad integrare la contestata contravvenzione, trattandosi di un reato di pericolo astratto, giustificazione logica e giuridicamente corretta.

Dunque, nessun travisamento è stato effettuato dalla Corte di merito, ma corretta valutazione del materiale probatorio secondo le regole procedurali e l'esegesi di legittimità.

2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha espresso un congruo apprezzamento di merito in ordine alla non meritevolezza del beneficio per infausta prognosi di non recidiva- zione, desunta dalla pervicace violazione delle prescrizioni comunali e dall'intensità del dolo, nonché traendo spunto anche dal precedente specifico, accomunando tali elementi in una valutazione sfavorevole circa la condotta futura del Diomedi: dunque non si tratta di ostatività in senso tecnico, bensì di valutazione discrezionale - alla quale il giudice di merito è pienamente abilitato - della concedibilità dell'invocato beneficio, che prescinde del tutto dal rilievo dell'essersi il precedente reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Invero, sul punto deve affermarsi il principio che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito della estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della concessione di una ulteriore sospensione condizionale della pena, in quanto l'ultimo inciso di tale disposizione è diretto ad ampliare la possibilità di concedere una successiva pena sospesa (sempreché, peraltro, si tratti di una prima sospensione riguardante una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva), ma non pregiudica l'apprezzamento discrezionale del giudice di cognizione volto a valutare la sussistenza delle condizioni generali per la concessione del beneficio, prima fra tutte la prognosi favorevole all'esclusione del rischio di recidivazione, che nella specie invece è stata ritenuta infausta.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle am