Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted murder, upholding conviction based on act suitability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal against a conviction for attempted murder and illegal firearm possession. The defense argued that the lack of severe injuries and alleged chance in the encounter negated the intent to kill, but the court rejected this. The court ruled that the suitability of the acts to cause death, regardless of the victim's survival, establishes the requisite intent for attempted murder.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, 2, 7 legge 895/1967; Art. 61 cod. pen.: In attempted murder, the existence of intent is determined by the suitability of the acts to cause death, not by the severity of injuries or the absence of premeditation.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO AMELIO nato a BRINDISI il 30/08/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo 5(,' 0/35 NIP) ,S57; g Il PG conclude chiedendo venga dichiarato inammissibile il ricorso. uditkiik difensort L'avv. SAMBUGARO STEFANO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso; L'avv. PIPICELLI GABRIELE conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, con sentenza resa il 18 dicembre 2018, aveva giudicato, con rito abbreviato, Amelio Longo dichiarandolo responsabile: - del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver portato illegalmente in luogo pubblico una pistola semiautomatica cal. 7.65 utilizzata per commettere il delitto di tentato omicidio di cui al capo 3) (capo 2); - del reato di tentato omicidio perpetrato nei confronti di Roland Kola, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61, n.1, cod. pen., perché, esplodendo a distanza ravvicinata due colpi di arma da fuoco in direzione della vittima e, successivamente, percuotendola violentemente e sferrandole numerosi calci, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, non verificatasi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (capo 3); fatti avvenuti in Novi Ligure; il 18 aprile 2018; - del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 perché illegalmente deteneva all'interno della sua abitazione sita in Tortona altra arma comune da sparo atta all'impiego, con caricatore ma priva di munizioni (pistola semiautomatica cal. 6,62 x 25) (capo 4); fatto accertato in Tortona, il 16 maggio 2018; con la recidiva specifica e reiterata. 1.1.
Esclusa la circostanza aggravante della premeditazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica e alla circostanza aggravante dei futili motivi, computata la diminuente per il rito, senza applicare — in favor — la continuazione, il primo giudice aveva condannato l'imputato, in relazione ai tre suddetti reati, rispettivamente alle pene di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, anni sei di reclusione e, infine, mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, quindi, complessivamente alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, con le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per il periodo di esecuzione della pena. 1.2.
Impugnata questa decisione dalla difesa dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, resa il 10 dicembre 2019, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 1.3. Le acquisizioni probatorie — costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nell'immediatezza dei fatti e nel corso delle indagini, da quanto avevano riferito i vari testimoni che avevano assistito al fatto o che avevano udito il diverbio e i colpi di pistola, dalle risultanze delle attività di intercettazione e da quelle scaturite dagli accertamenti medico-legali e, infine, da quanto era stato rinvenuto sul luogo dei fatti (un proiettile inesploso e i bossoli di due proiettili esplosi) - hanno condotto i giudici di merito alla conforme ricostruzione della vicenda delittuosa avvenuta in Novi Ligure, il 18 aprile 2018.
Il grave fatto criminoso era avvenuto sotto l'abitazione della compagna della persona offesa con la commissione di atti particolarmente efferati e violenti. Dopo un breve diverbio tra l'imputato e Roland Kola, dapprima, Longo esplodeva due o più colpi di arma da fuoco di cui uno sfiorava la mano della persona offesa e un altro la colpiva alla gamba sinistra (all'altezza del femore), cagionando a Kola gravi lesioni personali giudicate guaribili in oltre 40 giorni; successivamente, l'imputato continuava ad infierire sulla vittima caduta a terra colpendola ripetutamente alla testa con il calcio della pistola, sferrandole violenti calci e minacciandola ripetendo l'espressione "ti ammazzo".
L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito alla conforme conclusione che, oltre ai reati in materia di armi, era stata acquisita la prova piena anche del tentativo di omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all'idoneità e all'univocità degli atti, sia un punto di elemento soggettivo, individuato nel dolo diretto di uccisione della vittima.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso Amelio Longo a mezzo di due difensori i quali, con distinti atti di impugnazione, ne hanno chiesto l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi. 2.1. Il ricorso a firma dell'avvocato Gabriele Pipicelli ha esposto un unico motivo con cui si lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché il travisamento della prova e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come tentato omicidio alla luce di quanto è emerso dagli atti del processo.
La difesa sostiene che i giudici di merito non hanno applicato il principio di diritto secondo cui la valutazione del reato tentato deve avvenire ex ante attraverso il giudizio sull'idoneità e univocità degli atti e sull'evenienza del dolo. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, si lamenta una valutazione parziale e parcellizzata delle prove, che non avrebbe preso minimamente in considerazione il dato oggettivo rappresentato dal foro di entrata del proiettile. Quest'ultimo proverebbe che il colpo era diretto verso il basso e non invece verso un organo vitale che - sostiene la difesa - non sarebbe mai stato attinto.
La Corte di merito avrebbe apoditticamente escluso la veridicità e l'attendibilità della versione dell'imputato senza l'esistenza di elementi oggettivi che la smentissero e, con motivazione illogica e contraddittoria, sarebbe giunta, errando, ad affermare che l'imputato aveva sparato con intento omicidiario. Con riguardo alla sussistenza del dolo omicidiario, si fa carico ai giudici di appello di non aver preso in considerazione tutto il materiale risultante dalle intercettazioni e, in particolare, quello indicato dalla difesa nell'atto di appello che, secondo il ricorrente, prova l'assoluta inattendibilità della persona offesa.
La difesa sostiene che, se la Corte di appello avesse preso in considerazione le intercettazioni nella loro interezza e non avesse travisato le corrispondenti evidenze, sarebbe giunta a ritenere l'incontro tra Longo e la vittima meramente fortuito pervenendo a escludere per tal via sussistenza del dolo omicidiario. Sempre sul dolo, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha, poi, errato nell'omettere considerare altri elementi tutt'altro che neutri: si sostiene che, al momento dell'aggressione, se Longo effettivamente avesse voluto uccidere la vittima inerme a terra avrebbe avuto tutte le possibilità di portare a termine tale proposito, giacché nessuno aveva frapposto un'effettiva condotta dissuasiva.
La difesa ritiene, dunque, che una corretta valutazione complessiva degli atti e di tutte le risultanze processuali avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a escludere l'integrazione del delitto di tentato omicidio. 2.2. Il ricorso a firma dell'avvocato Stefano Sambugaro ha articolato due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della prova e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della condotta e dell'univocità e idoneità degli atti in relazione all'evento morte della vittima.
La difesa osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'univocità e l'idoneità degli atti sulla scorta di una serie di circostanze: - il momento dell'incontro tra le parti; la sparatoria fu susseguente rispetto a un primo litigio, per cui non vi fu un vero e proprio "agguato" da parte dell'imputato nella cui prospettiva finalistica era assente la volontà di uccidere la vittima; - il momento della sparatoria; questo, così come descritto dai testimoni (secondo i quali alla lite sarebbe immediatamente seguita, senza soluzione di continuità, l'esplosione dei colpi), non coinciderebbe con quanto riportato dalla persona offesa (che avrebbe raccontato di una fuga a zig-zag) e ciò dimostrerebbe che la volontà di Longo era esclusivamente quella di intimorire la vittima con colpi diretti verso il basso o, al massimo, di ferirla, ma non sicuramente di ucciderla; - l'arma utilizzata e le lesioni riportate dalla vittima; l'indubbia potenzialità lesiva della pistola non può essere, per la difesa, valorizzata quale elemento di prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'idoneità e dell'univocità della condotta diretta ad uccidere, in quanto le lesioni concretamente riportate dalla vittima, inducevano a escludere l'idoneità dell'azione a porre in pericolo il bene protetto; - i momenti successivi alla sparatoria e le condotte successive al fatto; se avessero preso in considerazione tutte le emergenze processuali effettuando una corretta e integrale valutazione delle dichiarazioni dei testi sull'azione criminosa a cui avevano assistito, i giudici di merito non sarebbero giunti a ritenere l'azione perpetrata da Longo idonea allo scopo omicidiario, in realtà insussistente.
In tal senso, la difesa sostiene che l'evento in sé considerato non si sarebbe concretato in un attentato alla vittima e la condotta tenuta dall'imputato prima, durante e dopo il fatto non dimostrerebbe l'idoneità e l'univocità della medesima a cagionare la morte di Kola: esito che non sarebbe avvenuto proprio per volontà di Longo, e non per cause indipendenti dalla sua sfera volitiva. 2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in merito alla prova del dolo diretto omicidiario.
Anche sotto questo angolo visuale, la difesa sostiene che le modalità dell'incontro, la direzione dei colpi e la dinamica dell'azione escludono - non solo l'idoneità e l'univocità degli atti diretti ad uccidere, ma anche - la volontà omicidiaria: se l'imputato, portando con sé la pistola, si fosse recato all'incontro con la volontà di uccidere Kola, lo avrebbe sin da subito colpito senza dare spazio al previo litigio; fu la degenerazione della discussione a determinare Longo all'estrazione e all'uso dell'arma, portata con sé solo al fine di difendersi.
La reiterazione dei colpi, poi, indirizzati in parti non vitali, non costituirebbe indice della volontà omicidiaria, bensì proverebbe solo la volontà lesiva. Anche i comportamenti immediatamente successivi escluderebbero la sussistenza del dolo omicidiario: se Longo avesse voluto uccidere la vittima, il fatto che questa si trovasse a terra inerme avrebbe facilitato la realizzazione del proposito. Invece, egli si era limitato a semplici minacce, a conferma che la sua sola volontà era di intimorire la vittima ovvero, al massimo, di lederla. Da ultimo, non vi sarebbe stata, secondo la difesa, alcuna attività dissuasiva e distrattiva della vittima rispetto al fine voluto dall'agente.
3. Il Procuratore generale ha concluso prospettando l'inammissibilità della complessiva impugnazione, dal momento che tutti i motivi, a fronte dell'approdo di merito, frutto di una doppia decisione conforme, dotata di un apparato argomentativo congruo e coerente, si sono esauriti nella formulazione di questioni di merito di natura controvalutativa nonché nella deduzione di travisamenti della prova configurati in modo inidoneo e non autosufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso si connoti per l'evidente incursione nella valutazione di merito che entrambi gli atti di impugnazione richiedono al vaglio di legittimità e per il carattere acriticamente reiterativo di alcune prospettazioni con gli stessi avanzate, così che l'impugnazione è, nel suo complesso, inammissibile.
2. Mette conto premettere che la complessiva valutazione del compendio probatorio ha condotto i giudici di merito a ritenere accertato che l'imputato conosceva la persona offesa per pregressi rapporti di natura illecita: e il proposito criminoso è stato individuato come insorto quale ritorsione per il mancato pagamento da parte della vittima di un debito di circa 10.000,00 euro nascente dalla vendita di sostanze stupefacenti e per il risentimento dell'aggressore dovuto a un episodio violento e minaccioso avvenuto qualche giorno prima, perpetrato da un connazionale della vittima nei confronti di Longo onde farlo desistere dalla pressione esercitata su Kola per ottenere il denaro.
La ricostruzione dei fatti a cui sono concordemente giunti i giudici di merito si è fondata sul racconto della vittima, ritenuta attendibile nonostante qualche ambiguità, risolta grazie al raffronto del suo narrato con il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, racconto considerato confermato da quanto avevano dichiarato i testimoni Loiacono, Rizzo e Colonna: quest'ultimo era il passante che si era avvicinato al luogo dell'aggressione, inducendo l'imputato a smettere di aggredire e minacciare la vittima e così ponendo in essere quella condotta dissuasiva che, insieme alla reazione di Kola, aveva evitato la consumazione dell'omicidio.
È stata, al contrario, giudicata dalla Corte di merito non credibile la versione prospettata nelle spontanee dichiarazioni rese prima del giudizio dall'imputato, il quale aveva sostenuto di aver agito al solo fine di difendersi: egli, secondo la sua versione dei fatti, dopo l'aggressione subita qualche giorno prima da Kola e dai suoi connazionali, si sarebbe procurato la pistola temendo per la sua incolumità, avrebbe incontrato per caso la persona offesa il giorno della sparatoria e, impaurito da un gesto repentino di Kola (come se stesse per estrarre qualcosa dal giubbotto), istintivamente aveva tirato fuori l'arma e sparato a terra con la sola intenzione di intimidirlo, per poi aggredirlo fisicamente con calci e pugni, accorgendosi solo in quel momento di averlo ferito con un proiettile.
Accertato e ricostruito nei termini suindicati il fatto criminoso, il Giudice dell'udienza preliminare, prima, e la Corte di appello, poi, hanno ritenuto corretta - in ordine al delitto di cui al capo 3) - la qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio, e non di lesioni personali volontarie consumate, avuto riguardo alla direzione univoca della condotta, all'idoneità degli atti a determinare l'evento letale, al dolo diretto - quantomeno nella forma del dolo alternativo - che ha sorretto la condotta, all'arma usata, alla direzione e reiterazione dei colpi, alla loro traiettoria e alla parte del corpo attinta.3.
Posto ciò, va in via preliminare ritenuta la genericità e manifesta infondatezza, anche per carenza di autosufficienza, delle prospettazioni a più riprese formulate nell'impugnazione di travisamento di questa o di quella prova. Va, in via dirimente, osservato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, risolvendosi esso nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01): già sotto questo profilo, le deduzioni svolte in ordine al predicato travisamento sono, all'evidenza, carenti.
Inoltre, il vizio di travisamento della prova può - in via di principio - essere dedotto con il ricorso per cassazione anche nel caso di doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, ma la relativa prospettazione può verificarsi soltanto quando l'esposizione delle risultanze acquisite sia avvenuta in modo distorto dal contenuto dell'atto in forma di macroscopica o manifesta evidenza tale da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01). Ebbene, le prospettazioni del ricorrente, nel dedurre il travisamento delle prove, in particolare della testimonianza della persona offesa, non hanno in alcun modo allegato una siffatta, radicale discrepanza fra il contenuto della deposizione e l'esposizione fattane dai giudici di merito e tanto meno hanno dimostrato l'effettività del dedotto travisamento, anche per la mancanza di autosufficienza dell'atto di impugnazione. Si ribadisce, sul punto, che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01;
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).4. In ordine, poi, alla sussistenza dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità degli atti relativi al reato sub 3) - il cui riscontro è prospettato come erroneo nella prima parte del primo atto di impugnazione e nel primo motivo del secondo atto di impugnazione - le critiche mosse dal ricorrente non muovono da un'adeguata presa d'atto della valutazione compiuta, ai fini dell'accertamento dell'integrazione del delitto tentato, in termini di prognosi postuma. La direzione univoca degli atti è una caratteristica oggettiva della condotta che deve essere in grado di rivelare ex se l'intenzione criminosa dell'agente.
Si tratta della capacità rivelatrice della condotta che sussiste non solo negli atti esecutivi, ma anche negli atti che, ancorché preparatori, segnano l'imminente passaggio alla fase esecutiva. L'idoneità consiste nell'attitudine degli atti posti in essere dall'agente a realizzare la consumazione del delitto: dunque, l'idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. I giudici di merito hanno svolto correttamente tale giudizio. La Corte di appello ha espressamente condiviso la valutazione del primo giudice in ordine all'idoneità e alla direzione univoca degli atti posti in essere dall'imputato valorizzando sinergicamente elementi, congruamente accertati in fatto, tra i quali si richiamano: il tipo di arma utilizzata e la sua potenzialità lesiva; i colpi esplosi, la loro direzione verso il corpo della vittima - e non verso il basso, come ha sostenuto la difesa - e la loro reiterazione; la natura e l'entità delle lesioni cagionate, potenzialmente idonee a determinare l'esito mortale, che solo per fortunosa casualità non si è verificato.
Come si desume, fra l'altro, dalla sentenza di primo grado (pag. 10), è emersa la precisa affermazione della persona offesa che il primo colpo di pistola indirizzato verso Kola era stato esploso all'altezza del tronco della vittima ed era passato fra il busto e il braccio, e, in corrispondenza di ciò, è stata valutata l'intercettazione della conversazione fra la persona offesa e suo fratello Elton nella quale era fatto un preciso riferimento al fischio della prima pallottola avvertito dalla vittima, elemento chiaramente evidenziato dalla Corte di appello (pag. 17 della sentenza di secondo grado).
Anche su tali circostanze, oltre che alle altre pure indicate, i giudici di merito hanno fatto leva per concludere che gli spari, a parte poi le susseguenti azioni lesive, erano da ritenersi idonei e diretti in modo non equivoco da Longo ad attentare alla vita - non semplicemente all'incolumità personale - di Roland Kola. L'impugnazione ha contestato in modo aspecifico l'accertamento e le valutazioni della Corte di appello integrate con quelle esposte nella sentenza di primo grado: essa ha posto l'accento su qualche circostanza di fatto, ma non ha contrastato con esiti incisivi il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, non riuscendo a destrutturare il relativo impianto logico, né a infirmare il costrutto giuridico che la sorregge, atteso che la valutazione compiuta dai giudici di merito — d'altronde basata su un contesto accertato con chiarezza — si è sviluppata in modo coerente e, peraltro, ha rinvenuto un evidente conforto nelle gravi conseguenze prodotte dall'azione dell'imputato alla persona della vittima.
Il ragionamento conseguentemente svolto dai giudici di merito in punto di inequivocità e idoneità degli atti costitutivi del tentativo omicidiario non si profila, quindi, censurabile, dovendo sul punto riaffermarsi il principio di diritto secondo cui, nei reati di danno, l'idoneità degli atti va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente quando tali atti risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, ex ante, anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02;
Sez. 1, n. 41127 del 12/04/2018, Renda, non mass.; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991 - 01). Pertanto, l'idoneità degli atti non può essere valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 12639 del 16/01/2019, Harrab Samir, Rv. 275326 - 01;
Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L. M., Rv. 264567 - 01). I giudici di appello si sono attenuti agli indicati principi, senza che la doglianza del ricorrente, come veicolata nella prima parte dei due atti richiamati, ne abbia ammissibilmente messo in crisi il filo logico-giuridico, risultando chiara la ragione per la quale essi hanno escluso che il reato tentato perpetrato da Longo in danno di Kola potesse essere derubricato in quello di lesioni personali volontarie. Non può, in particolare, dequotarsi il significato probatorio annesso al duplice sparo, che ha prima sfiorato il tronco della vittima e poi colpito in pieno Kola in una zona del corpo comunque interessata dall'insistenza di grandi vasi sanguigni (si ricorda la considerazione, pure formulata nelle decisioni di merito, che anche all'altezza della gamba, nel punto in cui essa era stata attinta, il proiettile ben avrebbe potuto ledere l'arteria femorale con esito mortale), né i, rivalutarsi - come pure ha proposto il ricorrente - la condotta dell'agente inerente a tali spari in relazione ai segmenti successivi, comunque connotati da azioni lesive, sebbene inferte, anche in virtù dell'intervento del suddetto terzo e della difesa sviluppata da Kola, in modo non letifero.
In questa direzione non deve trascurarsi di ricordare che per distinguere il reato di lesioni personali volontarie da quello di tentato omicidio occorre aver riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata e dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01). Con i suddetti elementi e le implicazioni giuridiche dagli stessi scaturite il ricorrente non si è realmente confrontato, essendosi egli dedicato, soprattutto quanto alle modalità dell'azione aggressiva e alla direzione dei colpi, alla prospettazione di una diversa ricostruzione in fatto che, attesa la congrua valutazione degli elementi di prova effettuata dalla Corte territoriale, sollecita un vaglio non ammesso in questa sede.
5. Per quanto concerne la doglianza complessivamente svolta dal ricorrente nella seconda parte del primo atto di impugnazione e nel secondo motivo del secondo atto in punto di dolo omicidiario, non si rileva, ictu ocull, alcuna aporia di ordine logico della motivazione resa nella sentenza impugnata - rispetto alla ritenuta sussistenza dell'animus necandi - in riferimento agli indici sintomatici tratti dalla Corte di appello dall'accertato andamento dei fatti e, in particolare, dall'articolazione della condotta aggressiva messa in essere dall'imputato.
La valutazione di sussistenza di tale dolo in forma diretta è stata effettuata dai giudici di merito in modo argomentato e lineare sulla scorta di una serie di circostanze fattuali, quali in particolare: la volontà dell'imputato di recarsi nei pressi dell'abitazione dove soggiornava la vittima, essendo stato acclarato che - contrariamente all'assunto esposto Longo - l'incontro non era stato casuale; le modalità che avevano caratterizzato l'interlocuzione con la vittima al momento dell'incontro; la condotta aggressiva e le sue modalità, chiaramente indicative dell'intenzione certa di attentare alla vita della persona offesa; le stesse ragioni, banali, che avevano scatenato l'azione, anche in rapporto al comportamento successivamente serbato dall'imputato.
Oltre all'intrinseco orientamento verso l'obiettivo omicidiario individuato nell'esplosione di ripetuti colpi di pistola diretti alla persona della vittima senza esclusione delle zone corporee sedi di organi vitali, la Corte di appello ha rimarcato che anche il ripetuto uso dell'espressione "Ti ammazzo" profferita da Longo - in un contesto connotato dalla succitata esplosione del colpi di pistola con direzione potenzialmente letifera, nonché successivamente, quando però l'ulteriore aggressione violenta era stata ostacolata dall'azione di disturbo di Colonna e della difesa frapposta dalla vittima - è coerente con la volontà dell'agente diretta a cagionare la morte dell'avversario, siccome essa è univocamente significativa del fatto che l'agente si era bene rappresentato come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta l'evento morte facendone l'oggetto diretto della propria sfera volitiva.
In tal senso i giudici appello hanno anche chiarito che la successiva interruzione dell'azione aggressiva seguita all'opposizione incontrata, quando Longo aveva preferito allontanarsi rendendosi conto che la presenza di altre persone lasciava prevedere l'arrivo da un momento all'altro anche delle Forze dell'ordine, per un verso, non costituisce un fattore idoneo a mettere in discussione l'avvenuta integrazione, con la condotta già compiuta, del tentativo di omicidio e, per altro e specifico verso, nemmeno induce a dubitare dell'animus necandi che aveva sorretto tale condotta.
Tale post factum, pertanto, è stato - in modo non illogico - reputato dai giudici di merito inadeguato a neutralizzare la ragionata conclusione dell'evenienza, nella fattispecie, dell'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, sulla scorta della cospicua e convergente serie di dati fattuali già citati. D'altro canto, diverse delle obiezioni sviluppate dalla difesa paiono volte a contrastare (se non la già esclusa premeditazione) l'esistenza di una volontà preordinata di uccisione in capo all'agente, laddove l'individuazione del dolo omicidiario diretto non implica necessariamente tale ulteriore connotazione.
Quanto alla predicata modestia dei danni fisici causati con l'aggressione, a parte le considerazioni già svolte sull'apprezzamento degli effetti - tutt'altro che modesti - prodotti in persona della vittima, è, in ogni caso, utile specificare che, sempre in tema di tentato omicidio, la scarsa entità o anche l'inesistenza delle lesioni provocate alla persona offesa non costituiscono circostanze idonee a escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01).
Per il resto, la prospettazione della diversa volontà dell'agente desunta dall'addotta (ma smentita dai giudici di merito) casualità dell'incontro con Kola, la proposta di un diverso significato alla reiterazione dei colpi di pistola e l'enfatizzazione del citato comportamento successivo al fatto costituiscono altrettante incursioni nella valutazione di merito, le quali - stante la congrua e non illogica motivazione offerta su tali temi nella sentenza impugnata - non sono consentite in sede di legittimità.In effetti, pure con riferimento al dolo nel tentato omicidio, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01;
Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01; v. anche Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 - 01, per la precisazione che la stessa mancata reiterazione dei colpi può non escludere la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente). La Corte di merito si è determinata nel solco degli esposti principi, con articolazioni logiche, in nessun modo infirmate dalle deduzioni, generiche e di merito, del ricorrente.
6. Discende da tali considerazioni l'inammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per