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Sentenza — n. 33924/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33924/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione in merito al sequestro preventivo, disposto nell'ambito dello stesso procedimento di cognizione, promosso a carico gh degli imputati per il medesimo fatto clt reato; si è in tal modo determinata la stasi del procedimento, che può essere superata soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art 10-quater D.Lgs. 74/2000, art. 27 cod. proc. pen, art. 32 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 32 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva procedura di rivendicazione nel pignoramento procedura di sequestro arresto in vista d'estradizione procedimento penale pendente assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
1.Con ordinanza resa il 15 marzo 2021 il Tribunale di Milano - in funzione di giudice del riesame - adito dall'indagata Monica Loredana Pozzi, che aveva impugnato ex art. 324 cod. proc. pen.
art 10-quater D.Lgs. 74/2000
art. 27 cod. proc. pen
art. 32 cod. proc. pen
1.Con ordinanza resa il 15 marzo 2021 il Tribunale di Milano - in funzione di giudice del riesame - adito dall'indagata Monica Loredana Pozzi, che aveva impugnato ex art. 324 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BRESCIA nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAnel procedimento a carico di: Pozzi Monica Loredana, nata il 7/02/1965 in Treviglio Baraldi Luca, nato il 3/12/1971 in Ferrara Cucco Giorgio, nato il 6/10/1954 in Biella udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/20.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza resa il 15 marzo 2021 il Tribunale di Milano - in funzione di giudice del riesame - adito dall'indagata Monica Loredana Pozzi, che aveva impugnato ex art. 324 cod. proc. pen. il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2010 - nel procedimento penale a carico Monica Loredana Pozzi, Luca Baraldi, Giorgio Cucco, per il reato di cui all'art 10-quater D.Lgs. 74/2000 - dichiarava la propria incompetenza per territorio a prendere cognizione del procedimento in favore dell'Autorità giudiziaria di Brescia e disponeva la trasmissione degli atti, a cura del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, al Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, affinché provvedesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 cod. proc. pen.

2. Con successiva ordinanza del 26 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di rinnovazione della misura cautelare reale dal Procuratore della Repubblica del locale tribunale, ritenendo di non essere a propria volta competente per ragioni di territorio, sollevava conflitto negativo di competenza e trasmetteva gli atti a questa Corte.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che venga dichiarato competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, osservando l'insussistenza di alcuna identità tra le notizie di reato, né alcuna connessione fra i fatti oggetto dei diversi procedimenti, non essendo, peraltro, il mero collegamento tra indagini, sufficiente a fondare un trasferimento di competenza dal Giudice naturale ad altro giudice.

4. Con memoria depositata in data 6 luglio 2021 l'Avv. Vincenzo Toscano, del Foro di Varese, in qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale della sig.ra Monica Loredana Pozzi, ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, non sussistendo né alcuna identità tra le notizie di reato oggetto dei procedimenti pendenti dinnanzi alle due diverse Autorità giudiziarie, né alcuna connessione tra i fatti oggetto dei medesimi procedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione in merito al sequestro preventivo, disposto nell'ambito dello stesso procedimento di cognizione, promosso a carico gh degli imputati per il medesimo fatto clt reato; si è in tal modo determinata la stasi del procedimento, che può essere superata soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

2. Quanto alla regolamentazione della competenza, si ritiene di dover condividere i puntuali rilievi contenuti nel provvedimento di remissione per le ragioni di seguito esposte. Nell'ambito del procedimento avente numero R.G.N.R. 13411/2020, iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale convalidava il provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo della somma di C 118.696,93, quale profitto del reato previsto e punito dall'art. 10 -quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in data anteriore e prossima al 2 ottobre 2020, nei confronti della Società Lydia Fashion Stir S.r.l. e, per equivalente, nei confronti di Monica Loredana Pozzi, in qualità di legale rappresentante della società che aveva indebitamente utilizzato in compensazione il falso credito di imposta; di Luca Baraldi, in qualità di legale rappresentante della società DAG -FEO s.r.l. che aveva ceduto alla società Lydia Fashion Stir S.r.l. il falso credito di imposta; di Giorgio Cucco, quale intermediario che aveva curato la trasmissione di modelli F24.

In sede di riesame, promosso da Monica Loredana Pozzi, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza in favore dell'autorità giudiziaria bresciana, rilevando la pendenza, in tale sede, del procedimento n. 18000/2019, iscritto in data anteriore - che aveva ad oggetto un'associazione a delinquere, con sede in Sirmione presso lo studio commercialista gestito da Fabio Cherin e Giovanna Ferlinghetti, dedita alla commissione di frode fiscali attraverso la creazione di falsi crediti di imposta, ricorrendo a società cartiere gestite da altro soggetto, Massimo Battezzi - nell'ambito del quale sarebbe stato disposto il sequestro preventivo delle medesime somme oggetto del procedimento e in relazione ai medesimi fatti contestati.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia rileva che i fatti di cui al procedimento bresciano R.G.N.R. 18000/2019 sono differenti da quelli di cui al procedimento R.G.N.R. 13411/2020 iscritto a Milano, in quanto l'associazione per delinquere oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria di Brescia non vede coinvolti né i soggetti e nemmeno le società individuate nel procedimento all'esame del Tribunale di Milano. Né tantomeno risulta disposto un sequestro preventivo in ordine alle medesime somme e in relazione ai medesimi fatti.

In effetti tra le società cartiere utilizzate dalla predetta associazione a delinquere non compare alcuna di quelle individuate nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Milano, né risulta alcun ruolo svolto dai soggetti indagati a Milano nei fatti di Brescia, nemmeno nei cd reati fine dell'associazione, e, pertanto impropriamente il Tribunale di Milano ha ritenuto che trovasse applicazione il criterio residuale previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, che individua la competenza in capo all'autorità giudiziaria che per prima ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato.

Ed invero, si ritiene non sussista alcuna identità tra le notizie di reato, né alcuna connessione fra i fatti oggetto dei diversi procedimenti, che possa giustificare un trasferimento di competenza dal Giudice naturale ad altro giudice, emergendo dagli atti soltanto un collegamento fra indagini (accumunate, infatti, da un contestuale esame dei modelli F24 da parte della Guardia di Finanza) che, di per sé, non ha effetto sulla competenza (art. 371, comma 3, cod. proc. pen.). Va pertanto dichiarata la competenza al Tribunale di Milano cui andranno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso