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Sentenza — n. 33917/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33917/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33917/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 6 ottobre 2020, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di l'Aquila in data 4 marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di Teresa Gallico, detenuta sottoposta al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter acquistare al sopravvitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni e di cucinarli anche al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12 novembre 2018, che consente la cottura dei cibi solo tra le ore 11 e 13 e tra le ore 16.30 e le 18.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione, ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito esposti. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Parole chiave

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sussidio per le spese di soggiornante settimanale amministrazione penitenziaria limiti costituzionali sciopero della fame libertà di consumo società di consumo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, nel procedimento nei confronti di GALLICO TERESA nato a PALMI il 27/04/1948 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaennanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 6 ottobre 2020, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di l'Aquila in data 4 marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di Teresa Gallico, detenuta sottoposta al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter acquistare al sopravvitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni e di cucinarli anche al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12 novembre 2018, che consente la cottura dei cibi solo tra le ore 11 e 13 e tra le ore 16.30 e le 18.

Il Tribunale riteneva che le limitazioni riferite alla lista degli alimenti acquistabili, di cui al "modello 72" per i detenuti in regime speciale, e alla previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi erano illegittime in quanto imponevano divieti che non trovavano alcuna giustificazione funzionale alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., risolvendosi in un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente inutile e non motivato trattamento ulteriormente afflittivo della detenuta.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'Amministrazione penitenziaria, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in particolare degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), vizio di motivazione. In primo luogo, il ricorso lamenta che il giudice di sorveglianza non ha in alcun modo considerato che i detenuti sottoposti al regime differenziato hanno un potere di spesa più contenuto rispetto a quello dei detenuti comuni (in particolare 500 euro a fronte degli "ordinari" 900 euro), giustificato dall'esigenza di limitare l'esibizione di potere e di carisma all'interno del carcere, ed, in particolare, all'interno del gruppo di socialità entro il quale al detenuto è concesso di convivere, come la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 ha riconosciuto.

Assume l'Amministrazione ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha operato una lettura errata della citata sentenza della Corte costituzionale, in quanto la dichiarazione di illegittimità del divieto di cuocere cibi. per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non può ritenersi abbia comportato automaticamente anche l'illegittimità della disposizione con la quale l'Amministrazione ha previsto una lista di generi alimentari distinta per i detenuti sottoposti al regime di cui al 41-bis, pur includendo anche alimenti da cuocere (Circolare del 17 ottobre 2018).

Sostiene che sussistono motivate esigenze di sicurezza che giustificano la limitazione in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, da individuarsi nella necessità di prevenire il rischio che si crei quel potere di supremazia di un detenuto su un altro, anche tramite un improprio utilizzo della possibilità di scambi all'interno del gruppo di socialità, che tutta la disciplina del regime di cui all'art. 41-bis è volta a neutralizzare, per ragioni superiori, trattandosi di detenuti che, per ragioni di diversità obiettiva di qualità dei reati, sono destinatari di limitazioni più accentuate rispetto ai detenuti "ordinari".

Inoltre, evidenzia la genericità del reclamo in quanto la detenuta non specifica quali siano gli alimenti di cui lamenta l'esclusione, con violazione del 2. diritto della controparte di poter approntare una specifica difesa, spiegando per quali ragioni un particolare alimento non è previsto nel modello 72, dedicato al regime differenziato. A titolo esemplificativo, la ricorrente indica che alcuni alimenti, quali lenticchie, pizza, ceci, ovvero il bollito, non sono acquistabili in quanto richiederebbero tempi di cottura non compatibili con le limitazioni temporali stabilite per i detenuti in regime differenziato; i prodotti contenuti in barattoli di metallo o di vetro, inoltre, sono esclusi a causa della pericolosità intrinseca dei materiali di confezionamento per l'uso improprio che ne potrebbe essere fatto.

Di conseguenza, il ricorso censura che il giudice di sorveglianza ha accolto il reclamo della detenuta che non ha indicato quale specifico alimento non le era consentito di acquistare, senza mettere l'Amministrazione nella possibilità di motivare, rispetto al caso in concreto, la scelta posta alla base della differenziazione dei due elenchi di generi alimentari, al fine di verificare se si trattava di restrizione irragionevole e, quindi, meramente afflittiva, ovvero fondata &considerazioni ragionevoli, rilevanti e meritevoli di tutela. Con particolare riferimento alle fasce orarie, l'Amministrazione ricorrente rimarca che la previsione di fasce orarie da dedicarsi alla cucina (dalle ore 11 alle ore 13; dalle 16, 30 alle 18) discende dalla esigenza di regolamentare la vita comune, senza che ciò comporti una limitazione al diritto soggettivo di poter cuocere i cibi, come, del resto, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 186 del 2018, ha precisato.

Di conseguenza, ritiene la ricorrente, il provvedimento impugnato è errato perché non solo non ha accertato l'asserita coincidenza delle ore d'aria con le fasce orarie previste per cucinare, ma, inoltre, ha disatteso i principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui la previsione di fasce orarie attiene alle modalità di regolamentazione del diritto di cucinare al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare e, come tale, detta previsione non incide, né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio).

In definitiva, l'Amministrazione richiede l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento alla «valutazione nello specifico degli alimenti presenti nel "modello 72"». In particolare, in merito al regime differenziato dei beni acquistabili al sopravvitto, il Pubblico ministero richiama un precedente arresto della Suprema Corte che ha ritenuto che, nel caso in cui nell'impugnato provvedimento non sia possibile ricavare alcuna puntuale indicazione dei beni che non sono stati inclusi nell'elenco di cui al "modello 72", non è possibile verificare in concreto la correttezza del criterio fondante la decisione di quali cibi inserire.

In proposito, la Corte ha, quindi, sollecitato i «Giudici di merito un ulteriore sforzo motivazionale, volto a chiarire di quali beni si sia chiesta l'inclusione nel "modello 72", in modo da poter verificare la ragionevolezza o meno della scelta in rapporto alle finalità proprie del regime differenziato» (Sez. 1, n. 4031 del 04/12/2020, dep. 02/02/2021, Greco). Quanto invece alla previsione di fasce orarie differenziate per la preparazione dei pasti, viene precisato che, in linea con la citata sentenza della Suprema Corte, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, pur assicurando la possibilità di cuocere o riscaldare i cibi.

Di conseguenza, ritiene non pertinente il richiamo alla decisione del giudice delle leggi n. 186 del 2018, che ha ritenuto illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, posto che detta pronuncia non comporta, necessariamente, che essi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità con le quali tale facoltà è consentita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito esposti. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettippnche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, 4- non potendo sconfinare sul piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. peri., può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, non solo perché si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva che eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, si pongono in conflitto con la necessaria finalità rieducativa della pena ed in violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, come puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996).

Il Collegio ritiene importante ribadire che l'art. 41-bis Ord. pen. configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, dalla motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza» ed è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe rispandersi.

In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono gli interventi della Corte costituzionale che hanno definito non solo gli obiettivi cui tende tale regime ma anche i limiti cui è soggetta la sua applicazione. Come chiarito da tempo dalla Corte costituzionale, il regime differenziato, mira a contenere la pericolosità di determinati detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).

In sostanza, viene puntualizzato, la sospensione delle regole ordinarie mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza.

Correlativamente, ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996).

In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880;

Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316). È perciò evidente, come, appunto, puntualizzato da questa Corte, che l'art. 41-bis Ord. pen. «[...] non risulta affatto 'demandare in toto alla competenza ministeriale' i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di 'pericolosità qualificata', né ha dettato una regolamentazione 'speciale' dell'istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria» (tra le altre, Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Dell'Aquila, Rv. 258764, in motivazione). Ed infatti, come già messo in luce, il contenuto del "regime detentivo speciale" risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello.

Un primo livello, per così dire "generale",> caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica e precisa i contenuti del regime. In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore, che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime.

In questa prospettiva, pertanto, il giudice di sorveglianza, ogniqualvolta deve pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime 41-bis Ord. pen., è tenuto ad un'operazione metodologica tesa a verificare la congruità delle censurate limitazioni sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale.

In sostanza, il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). Ciò premesso, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di cottura dei cibi e acquisto dei generi alimentari,prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 1.1.

Il Collegio ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto dalla Gallico, detenuta in regime differenziato, ritenendola ingiustificata poiché non funzionale alle finalità dell'istituto. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.In particolare, il Tribunale ha precisato che la detenuta è allocata in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi.

Il giudice ha richiamato i principi costituzionali affermati in occasione della pronuncia di illegittimità dell'art. 41-bis Ord. pen. nella parte in cui vietava la possibilità di cuocere i cibi, ritenendoli riferibili anche al caso in esame, laddove affermano che si tratta di «una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva». Tale valutazione non è stata in alcun modo scardinata dal ricorso dell'Amministrazione, che censura la decisione del Tribunale di sorveglianza limitandosi a ribadire che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi.

In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei;

Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr.

Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dall'Amministrazione ricorrente alla decisione del Tribunale di sorveglianza di aver confermato il reclamo fondato su una richiesta generica. In sostanza, si duole l'Amministrazione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe confermato l'accoglimento del reclamo della detenuta che si era limitata a richiedere di poter acquistare gli stessi generi alimentari previsti nel modello 72 ordinario, senza indicare nello specifico il prodotto escluso dal modello speciale che avrebbe voluto acquistare.

In realtà, il motivo addotto appare del tutto indifferente ai fini della decisione, in quanto l'Amministrazione non ha comunque indicato alcuna plausibile concreta giustificazione, coerente con la specifica ratio della sospensione delle regole ordinarie, anche riferita alla particolare pericolosità della detenuta, che stia alla base della differenziazione dei due elenchi in materia di generi alimentari. Peraltro, il generico riferimento, contenuto nel ricorso, ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista, è da ritenersi estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intrannurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario.

Fermo restando che,ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. 1.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, con riferimento al divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18). Come in altre occasioni puntualizzato da questa Corte, la relativa disciplina costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino;

Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532;). In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Deve, pertanto, condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio).

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all'interno della cella singola occupata dalla detenuta che, sempre da sola, li consumerebbe all'interno della propria camera. In realtà, il giudice di merito non ha fornito, al riguardo, una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretta la Gallico, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario.

In tal senso non appare pertinente il richiamo della già citata sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al suddetto regime: questa decisione ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza che, però, ciò abbia implicato la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).

Ritiene il Collegio, pertanto, che debba essere chiarito se la previsione di fasce orarie; stabilita nell'istituto stesso, sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio.

In ordine a tale questione, pertanto, deve pervenirsi all'annullamento del provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio nel quale andrà operata un'ulteriore verifica, con libert