Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33916/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33916/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33916/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza nell'interesse di Terenzio D'Aguì, volta a ottenere la revoca della confisca di beni disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 nel processo a suo carico definito con sentenza irrevocabile in data 22 novembre 2012. A ragione, la Corte distrettuale rilevava che gli esiti degli accertamenti acquisiti e valutati in un precedente incidente di esecuzione, promosso da Rosa Crisci in quanto intestataria di altri beni non intervenuta in sede di cognizione, non potevano supportare l'istanza di revoca ex tunc proposta da D'Aguì, poiché nei suoi confronti si era formato il giudicato non più rivisitabile in esecuzione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 33916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria in data 13 marzo 2021, il difensore del ricorrente ha nuovamente esposto e ribadito alcuni rilievi originariamente mossi nel ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei beni riesame della rendita AI ripristino dello stato precedente riserva di modificazione revoca dell'esecutore testamentario cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGUI TERENZIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/06/1961 avverso l'ordinanza del 13/10/2010 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza nell'interesse di Terenzio D'Aguì, volta a ottenere la revoca della confisca di beni disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 nel processo a suo carico definito con sentenza irrevocabile in data 22 novembre 2012. A ragione, la Corte distrettuale rilevava che gli esiti degli accertamenti acquisiti e valutati in un precedente incidente di esecuzione, promosso da Rosa Crisci in quanto intestataria di altri beni non intervenuta in sede di cognizione, non potevano supportare l'istanza di revoca ex tunc proposta da D'Aguì, poiché nei suoi confronti si era formato il giudicato non più rivisitabile in esecuzione.

2. Propone ricorso per cassazione Terenzio D'Aguì, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze con le quali lamenta violazioni di legge. Deduce che la decisione impugnata si è fondata su assunti circa la non rivedibilità in sede di esecuzione della confisca "allargata" superati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ammette l'operatività in tal caso degli stessi rimedi esperibili ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione, in applicazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 e ora tramite la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguente possibilità di indicare nuovi elementi, fra cui anche quelli preesistenti e non dedotti e valutati in cognizione.

Sicché, nella specie il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare quale elemento idoneo a supportare la richiesta di revoca della confisca ex tunc l'accertamento peritale disposto nel precedente incidente di esecuzione, che, alla stregua di ulteriori elementi non considerati in cognizione, aveva smentito la non congruità dei redditi posta a supporto dell'ablazione nei confronti di D'Aguì. Aggiunge che, seguendo la diversa tesi del giudice dell'esecuzione, dovrebbe allora sollevarsi questione di legittimità costituzionale, in ragione della violazione degli artt. 3, 24 e 43 Cost., nonché dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU.

Con memoria in data 13 marzo 2021, il difensore del ricorrente ha nuovamente esposto e ribadito alcuni rilievi originariamente mossi nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni e nei termini di seguito illustrate.

2. Sono condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844 (richiamata nel ricorso), che, dopo aver dato atto dei profili di sostanziale omogeneità della confisca allargata e di quella di prevenzione, ha ritenuto possibile estendere alla prima i rimedi revocatori contemplati per la seconda, anche se nel solo particolare caso in cui la confisca allargata sia stata disposta in sede di esecuzione e pertanto la decisione sui suoi presupposti non risulti coperta dal giudicato formatosi in sede di cognizione.

Tale estensione, tuttavia, non può in ogni caso che rapportarsi, quanto alle questioni deducibili sotto il profilo della prova nuova in sede di esecuzione, ai particolari limiti dello strumento revocatorio posti per la confisca di prevenzione. A tal riguardo deve ribadirsi l'orientamento secondo il quale in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento (Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, dep. 2021, Roberto, Rv. 280800;

Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283). Sicché, anche quest'ultimo limite deve valere nell'ipotesi in cui sia richiesta in sede di esecuzione la revoca della confisca allargata disposta in cognizione.

3. Nel caso di specie l'istanza, secondo quanto è dato rilevare dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalla stessa esposizione delle doglianze, non rappresentava specificatamente elementi allora non deducibili nel giudizio di cognizione, potendosi piuttosto cogliere solamente alcuni approfondimenti circa le condizioni patrimoniali dello stesso ricorrente, in ragione di fatti a lui già noti e perciò ben rappresentabili allora nel giudizio di cognizione, anche attraverso lo strumento della consulenza tecnica o avanzando la richiesta di una perizia, per ottenere le stesse verifiche sui medesimi temi di prova. Del resto, la decisione nel procedimento di esecuzione promosso da Rosa Crisci, terzo intestatario, aveva riguardato solamente i beni alla stessa intestata, di talché in sé non poteva risultava incompatibile con la confisca degli altri beni. L'istanza, dunque, difettava ab orgine delle condizioni di legge che potevano supportarla, seppure per ragioni diverse da quelle esposte nel provvedimento.

4. Ne discende che le censure non possono modificare il contenuto della decisione, così come risulta manifestamente infondata e comunque irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine, poiché ciò che si continua a evocare è non già l'accesso alla correzione dell'errore giudiziario, ma l'instaurazione di una nuova verifica di merito dopo il giudicato, svolgendo le stesse difese e deduzioni probatorie che erano consentite in sede di cognizione.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannano al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binen