Italian Court dismisses appeal against execution order regarding absent defendant's procedural nullities and transitional law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Juljan Abrashi against the Bari Tribunal's order declaring the execution request inadmissible. The appellant argued that procedural nullities due to his absence and issues regarding transitional application of the law should have been addressed in the execution phase. The court ruled that absolute nullities arising from an absent trial cannot be raised via execution incident and must instead be pursued through rescission of the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Absolute nullities deriving from the absence of the accused and/or their defender in a trial cannot be raised via execution incident under Art. 670, as the final judgment has become res judicata; such defects must be challenged through a request for rescission of the judgment under Art. 629-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRASHI JULJAN nato il 04/02/1986 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari, in ;:unzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art.670 cod. proc. pen. nell'interesse di Abrashi Juljan, volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa in data 5 febbraio 2021 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Abrashi Juljan, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 111, terzo e settimo comma, Cost., sul rilievo che si è proceduto alla trattazione del giudizio di cognizione considerando l'imputato assente, nonostante la dichiarazione della sua irreperibilità e dunque la mancanza della sua conoscenza del processo. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., deducendo che, in violazione degli obblighi specificatamente imposti dal comma 1 di detto articolo, si è omesso di verificare l'osservanza nel giudizio di cognizione delle garanzie previste nel caso di irreperibilità dell'imputato. 2.3.
Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014 n. 67, per non essere stato considerato che, in applicazione del regime transitorio previsto da detta disposizione, nella specie, in ragione della data di emissione del decreto di irreperibilità e del decreto di citazione a giudizio, nonché della celebrazione della prima udienza, in cui si era disposta la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione, doveva trovare applicazione la disciplina precedente a quella relativa all'assenza e pertanto il regime della contumacia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo risulta infondato, poiché svolge doglianze che si pongono in aperto contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931) secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della t celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
Con la stessa pronunzia le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. Dunque, nella specie il Giudice dell'esecuzione, a fronte di un'istanza volta a far valere le nullità di cui sopra, ha correttamente escluso le condizioni di legge richieste per l'esperimento dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
3. I rilievi svolti con il secondo motivo risultano parimenti infondati, in quanto non considerano che l'art. 670 cod. proc. pen., quando impone la verifica dell'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità, si riferisce al condannato e pertanto alla fase successiva all'irrevocabilità della decisione. Di contro, in caso di violazione di dette garanzie allorquando lo stesso soggetto rivestiva ancora la veste di imputato, si verte in materia di nullità riferibili al giudizio di cognizione. Sicché, debbono valere i principi come sopra affermati dalle Sezioni Unite, che fanno salva la sola possibilità di fare valere la mancata conoscenza del processo tramite il rimedio della richiesta di rescissione.
4. L'infondatezza anche del terzo motivo è di tutta evidenza. Infatti, una volta che la stessa difesa individua l'udienza del 9 settembre 2015 come quella di prima fissazione della trattazione, alcuna dichiarazione di contumacia poteva intervenire prima della data 22 agosto 2014, indicata dall'art. 15-bis, legge n. 667 del 2014, ai fini dell'esclusione dell'operatività della disciplina sull'assenza. Ne deriva che correttamente è stata riconosciuta la sicura applicazione di tale disciplina, in luogo di quella previgente relativa all'istituto della contumacia.
5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali. Così deciso il 9 luglio 20