Sentenza — n. 33913/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, accoglieva la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa ad Andrea Cannella con sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 13 novembre 2006, irrevocabile il 2 dicembre 2006, sentenza con la quale era stata applicata al predetto la pena di anno uno di reclusione ed euro 1400,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (TU. Stup.), accertato in Montalto di Castro in data 12 novembre 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 188 disp. att. cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione Andrea Cannella, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge. Deduce che con la suddetta sentenza, concernente l'applicazione della pena su richiesta, era stato giudicato il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. relativo a droga c.d. leggera, commesso il 12 novembre 2006, ossia proprio nel periodo di applicazione del regime sanzionatorio investito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, di talché non avrebbero potuto negarsi gli effetti di tale pronuncia comportanti la rideterminazioni della pena in esecuzione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNELLA ANDREA nato a TARQUINIA il 21/01/1987 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, accoglieva la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa ad Andrea Cannella con sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 13 novembre 2006, irrevocabile il 2 dicembre 2006, sentenza con la quale era stata applicata al predetto la pena di anno uno di reclusione ed euro 1400,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (TU. Stup.), accertato in Montalto di Castro in data 12 novembre 2006.
Nel corpo della motivazione del provvedimento i Giudici distrettuali rilevavano che, stante l'epoca di commissione del reato, risultava infondato quanto dedotto dalla difesa al fine di ottenere la rideterminazione della pena di cui sopra in ragione degli effetti, in esecuzione, della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 riguardante l'illegittimità costituzionale della modifica del regime sanzionatorio dell'art. 73 citato introdotto dal dl. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
2. Avverso la decisione della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione Andrea Cannella, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge. Deduce che con la suddetta sentenza, concernente l'applicazione della pena su richiesta, era stato giudicato il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. relativo a droga c.d. leggera, commesso il 12 novembre 2006, ossia proprio nel periodo di applicazione del regime sanzionatorio investito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, di talché non avrebbero potuto negarsi gli effetti di tale pronuncia comportanti la rideterminazioni della pena in esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.
2. La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente a oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, va rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.
In tal caso il giudicato permane quanto ai profili della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità soggettiva e qualificazione giuridica, ma il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato, con le modalità previste dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, o di pena concordata ritenuta incongrua, egli può provvedere autonomamente ex artt. 132- 133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858). La richiesta comportante l'applicazione del citato procedimento di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen. risulta, però, inammissibile quando non segue lo schema ivi delineato, a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti di cui al l'art. 444 cod. proc. pen., atteso che - fermo restando il controllo del giudice - le indicazioni di legge sui modi di proposizione di detta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138).
3. Orbene, nella specie, come osservato nel ricorso, il provvedimento impugnato, con riferimento al reato previsto dall'art. 73 T.U. Stup. avente ad oggetto c.d. droghe leggere e indicato come accertato il 12 novembre 2006, non poteva escludere l'applicazione in sede di cognizione del regime sanzionatorio dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, poiché all'epoca erano già in vigore le norme investite da tale pronuncia, ossia quelle introdotte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d. I. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49. Tuttavia, va rilevato che la domanda al riguardo introdotta dalla difesa nel corso dell'incidente di esecuzione già instaurato ai fini della revoca della sospensione condizionale, a frcnte di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non presentava i requisiti di ammissibilità imposti dalla necessità di rispettare lo schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in quanto si limitava a richiedere puramente e semplicemente la rideterminazione della pena. Sicché, risultando tale domanda ab origine inammissibile e dovendo essere dichiarata tale, il ricorso non può comunque sortire l'effetto di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e va di conseguenza rigettato.
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente