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Sentenza — n. 33911/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 6/2/2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ammise provvisoriamente Ivan Di Berardino, «sino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza», alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 5/1/2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano. Successivamente, lo stesso Giudice, ricevuta la comunicazione del fatto che, in data 7/1/2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva sospeso, in considerazione della condotta irregolare serbata, l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario cui Di Berardino era stato, in precedenza, ammesso, ha disposto, con decreto in data 8/2/2021, la revoca dell'affidamento terapeutico provvisoriamente applicato, dando atto che l'irregolarità della precedente condotta non era nota al momento della concessione di quest'ultima misura.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 71-ter Ord. pen. e 94, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta revoca dell'affidamento terapeutico, basata sulla considerazione di una «condotta irregolare serbata dallo stesso» ben due mesi prima, con l'esplosione di alcuni colpi con una scacciacani, con cui avrebbe disturbato la quiete pubblica. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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revoca del mandato proroga della misura terapeutica revoca dell'aiuto d'emergenza allontanamento nonostante motivi di salute nuova perizia psichiatrica provvedimento pedagogico terapeutico

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Pescale, difensore di fiducia di Ivan Di Berardino, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Berardino Ivan, nato a Avezzano il 16/3/1982, avverso il decreto in data 8/2/2021 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6/2/2021, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ammise provvisoriamente Ivan Di Berardino, «sino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza», alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 5/1/2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano. Successivamente, lo stesso Giudice, ricevuta la comunicazione del fatto che, in data 7/1/2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva sospeso, in considerazione della condotta irregolare serbata, l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario cui Di Berardino era stato, in precedenza, ammesso, ha disposto, con decreto in data 8/2/2021, la revoca dell'affidamento terapeutico provvisoriamente applicato, dando atto che l'irregolarità della precedente condotta non era nota al momento della concessione di quest'ultima misura.

2. L'avv. Antonio Pescale, difensore di fiducia di Ivan Di Berardino, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 71-ter Ord. pen. e 94, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta revoca dell'affidamento terapeutico, basata sulla considerazione di una «condotta irregolare serbata dallo stesso» ben due mesi prima, con l'esplosione di alcuni colpi con una scacciacani, con cui avrebbe disturbato la quiete pubblica. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti della revoca, disposta non in ragione della violazione di disposizioni di legge o di specifiche prescrizioni commessa successivamente alla concessione della misura, ma a cagione di condotte precedenti alla sua applicazione. Motivazione viepiù deficitaria in relazione al profilo delle condizioni di salute di Ivan Di Berardino, attestate dal SER.D. competente, in considerazione delle quali la misura era stata disposta; condizioni che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica considerazione anche ai fini della revoca, la quale non potrebbe essere disposta automaticamente in presenza di pur accertate violazioni, dovendo il giudice valutare se esse siano in concreto incompatibili con la prosecuzione della prova.

3. In data 16/4/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'applicazione delle misure alternative alla detenzione rientra nella competenza del tribunale di sorveglianza. Nondimeno, le disposizioni dell'ordinamento penitenziario contemplano la possibilità che esse vengano disposte, provvisoriamente e in presenza di situazioni di urgenza, dal magistrato di sorveglianza, il quale deve, poi, investire l'organo collegiale per la decisione definitiva (si vedano, al riguardo, gli artt. 47, comma 4, 47 -ter, comma 1 -quater, 50, comma 6, Ord. pen). E analoga procedura è prevista in caso di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (cd. affidamento terapeutico), secondo la chiara previsione dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1.

Osserva il Collegio che il provvedimento di provvisoria applicazione della misura alternativa alla detenzione ha natura meramente interinale ed è destinato a perdere efficacia con la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, al quale devono essere trasmessi gli atti e che deve decidere nel termine di 45 giorni; sicché esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile avverso la decisione del giudice collegiale a norma del combinato disposto degli artt. 678, comma 1 e art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5483 del 13/1/2010, Fumaneri, Rv. 246117 - 01;

Sez. 1, n. 22881 del 27/6/2006, Sachespi, Rv. 234291 — 01). 2.2. Analogamente, il provvedimento di revoca della misura provvisoriamente applicata ha natura interinale, essendo anch'esso destinato a essere "assorbito" dalla successiva decisione collegiale sulla richiesta di applicazione della misura alternativa. Pertanto, deve escludersi che anch'esso sia autonomamente impugnabile, venendo le esigenze di tutela del diritto di difesa posticipate al momento del necessario, definitivo pronunciamento sul merito dell'istanza di applicazione del beneficio de quo.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ' I pese processuali. t t ' f ° ( i , I N Così deciso in data 7/7/2021 ) l 1 3 Il P sidente Fili po Casa ( • I L . , 1