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Sentenza — n. 33908/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 2 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata nell'interesse di Stepich Emanuel, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, in quanto mera riproposizione di altra già valutata e rigettata con ordinanza del 18.9.2018.

Regesto Legislator

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art. 663 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata nell'interesse di Stepich Emanuel, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, in quanto mera riproposizione di altra già valutata e rigettata con ordinanza del 18.9.2018.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ritiro della domanda di revisione revisione della sentenza penale continuazione dell'esecuzione riattivazione del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 663 cod. proc. pen
254805, che ha affermato che "in materia di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEPICH EMANUEL nato a MILANO il 04/06/1986 avverso il decreto del 02/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/ -le conclusioni del PG cl-t. 1452.- CLIIMO J (Q., KzA. Sibutuu,e+0 CoLk C5-Le blA322&D h ' )

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 2 novembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata nell'interesse di Stepich Emanuel, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, in quanto mera riproposizione di altra già valutata e rigettata con ordinanza del 18.9.2018.

2. Avverso detto provvedimento il difensore del condannato, avvocato Massimiliano Dei, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo' "inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; carenza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione". Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di valutare nel merito la nuova domanda proposta nell'interesse dello Stepich, emergendo chiaramente dalla semplice lettura dell'ordinanza del 18.9.2018 che quella precedentemente formulata non aveva a oggetto i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Milano del 13.9.2017, irrevocabile dal 12.2.2019 (cioè in data successiva all'emanazione della stessa ordinanza); che, conseguentemente, la nuova richiesta non avrebbe potuto essere considerata una mera riproposizione della precedente perché differiva dalla precedente sia sotto il profilo della individuazione delle sentenze che avevano giudicato i fatti di reato rispetto ai quali si invocava il riconoscimento della disciplina della continuazione, sia in relazione alle ragioni dedotte a sostegno della stessa, dovendosi qualificaré la prima richiesta come "scollegata" rispetto alla reale situazione e condizione del ricorrente e alle circostanze in cui ciascun fatto di reato era stato commesso, aspetti questi, invece, approfonditi nell'istanza successiva.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Rv. 227329;

Cass. Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012, Rv. 254805, che ha affermato che "in materia di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia stata esclusa, un nuovo elemento che impone la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti";

Cass. Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Rv. 277149).

5. Ebbene, poiché, nel caso di specie, con la nuova richiesta il ricorrente aveva invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riguardo ai reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Milano del 13.9.2017, irrevocabile dal 12.2.2019, non oggetto della precedente istanza, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a una valutazione nel merito nelle forme previste dall'art. 666, comma 3, del codice di rito.

6. Ne consegue che il decreto impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso, il 7