Sentenza — n. 33907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 14 dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di Pllumbi Anton, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gen. con sentenza deliberata in data 10.12.2020, con conseguente venir meno dei presupposti di applicabilità dell'art. 671 cod. proc. pen. in parte qua e della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza della legge penale e processuale e difetto assoluto di motivazione (artt. 606 lett. bece 125, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione alla decisione di rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PLLUMBI ANTON nato a SKODER( ALBANIA) il 27/12/1990 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; •Ltn lette/~ a le conclusioni del PG , . Aldit 5.1. 12;;W-Oxl i CA_h. U, -e ,a,y‘ ricu Lek.)ìO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 14 dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di Pllumbi Anton, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) sentenza del Tribunale di Velletri 12.9.2018, irrevocabile dal 20.10.2018;
2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano 15.7.2013, confermata dalla Corte di appello in data 9.7.2014, irrevocabile dal 22.11.2014.
2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Luigi Marsico, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.) in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per non avere rilevato il provvedimento impugnato la non esecutività di uno dei titoli in relazione ai quali era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione, segnatamente della sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 15.7.2013 (sent. n. 2558/13), confermata dalla Corte d'appello di Milano, sezione quarta penale, con sentenza (n. 5646/2014) emessa in data 9.7.2014; non esecutività dichiarata dalla Corte Suprema di cassazione - sezione prima penale - decidendo nel procedimento n. 2247/2020 Reg.
Gen. con sentenza deliberata in data 10.12.2020, con conseguente venir meno dei presupposti di applicabilità dell'art. 671 cod. proc. pen. in parte qua e della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza della legge penale e processuale e difetto assoluto di motivazione (artt. 606 lett. bece 125, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione alla decisione di rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.".
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
4. In data 14 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha presentato memoria con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del primo motivo di impugnazione, producendo la sentenza di questa Corte n. 8874 del 2021.
5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, poiché essendo stata dichiarata da questa Corte con la citata pronuncia la non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 9 luglio 2014, è venuto meno uno dei due titoli esecutivi in relazione ai quali era stata formulata l'istanza oggetto di valutazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PaIrTTalerico Filip o Casa ,e;12_,LLur---- acQt.^.) DE