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Sentenza — n. 33906/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33906/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33906/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Gashi Shkelqim, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attività criminosa altri reati criminalità persistente scemata imputabilità guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

la seguente 'SENTENZA sul ricorso proposto da: GASHI SHKELQIM nato il 20/04/1971 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/te le conclusioni del PG cka tt-, T...--t4Q0-1; Q ""u_CoLa. r z-exe_s-te LIQ ì."1.0

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Gashi Shkelqim, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna:

1) sentenza del Tribunale di Milano 13,7.2016, irrevocabile dal 26.2.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile del reato di importazione illecita di sostanze stupefacenti, commesso il 20.5.2002 e il 5.1.2003;

2) sentenza del Tribunale di Milano 18.5.2008, irrevocabile dal 7.10.2007; con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti (accertato il 9.7.2004 e 1'8.9.2004) e dì partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (commesso dal 2004 fino all'aprile 2005);

3) sentenza del Tribunale di Milano 13.10.20014, irrevocabile dal 31.3.2015, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cessione di stupefacenti, commesso il 13.1.2002, ritenuto in continuazione con i fatti di reato giudicati con la sentenza sub n. 2.

2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocata Noemi Mariani, ha proposto ricorso per cassazione, per "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod, proc. pen., con riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.". Il ricorrente, dopo avere premesso che con l'istanza era stata rappresentata l'esistenza di molteplici indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso tra i fatti di reato giudicati con le indicate sentenze di condanna, quali la prossimità spazio - temporale degli stessi, l'identità del bene giuridico leso, il medesimo modus operandi e le medesime complicità, ha sostenuto che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni di una precedente ordinanza, con la quale era stata rigettata altra richiesta difensiva formulata nel 2019, e a "criticare" sia il contenuto della stessa che il ragionamento dei giudici della cognizione che avevano ritenuto, con la decisione indicata sub n. 3, di applicare la disciplina della continuazione tra il fatto di reato commesso il 13.1.2002 e quelli già giudicati con la sentenza sub n. 2 dell'elencazione.

Al contrario, secondo il ricorrente, il Tribunale di Milano non solo avrebbe trascurato di considerare la valutazione già compiuta in sede di cognizione ma avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria; non avrebbe, infatti, applicato la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub n. 1 e sub n. 2, benché con quella indicata al n. 3 fosse stato già riconosciuto detto vincolo tra il reato commesso il 13.1.2002 e quelli giudicati con la sentenza sub n, 2; censurabile sarebbe, altresì, l'affermazione per cui il tempo trascorso tra la commissione del reato giudicato con la sentenza sub n. 1 e quello giudicato con la sentenza sub n. 3 sarebbe elemento rilevante ai fini dell'esclusione del vincolo della continuazione tra detti reati proprio perché la sentenza sub n. 3 aveva riconosciuto detto vincolo tra reati commessi a distanza di tempo ben più rilevante.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Fulvio Troncone, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

2. In particolare, ha premesso che il Tribunale aveva rigettato in data 13.6.2019 una precedente richiesta di applicazione della disciplina della continuazione formulata nell'interesse del Gashi in relazione ai reati giudicati con le sentenze sub n. 1 e 2 e che il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento era stato dichiarato inammissibile il 12.12.2019. Quindi, dopo avere riportato la motivazione della citata decisione, ha ritenuto che, sebbene con la sentenza indicata al n. 3 fosse stata riconosciuta l'unicità del disegno criminoso tra il reato commesso il 13.1.2002 e quelli giudicati con la sentenza n. 2, detta pronuncia, fondata su motivazione assolutamente apodittica ("il reato in contestazione può ritenersi avvinto dal vincolo della continuazione attesa la particolare evidenza dell'unicità del disegno criminoso, che ha ispirato e sorretto la condotta dell'imputato nel corso del periodo in esame, con il reato associativo e con i reati satellite già oggetto di accertamento nella sentenza della Corte di appello"), non poteva avere alcun ruolo nell'orientare il giudizio da adottare, in quanto "il fatto di cui alla sentenza sub 3 era stato commesso il 13 gennaio 2002, mentre sia l'associazione giudicata sub 2 sia í reati fine riguardano gli anni 2004 e 2005 di tal che non si comprende(va) quale fosse il periodo in esame visto che il fatto del 13 gennaio 2002 precede di almeno due anni i fatti di cui alla sentenza 3".

Ha aggiunto che occorreva considerare la circostanza che con la sentenza sub 1 il Gashi era stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste e che dalla motivazione della sentenza in esame emergeva il difetto di qualunque forma di organizzazione criminale e l'impossibilità di individuare un nucleo stabile di soggetti dediti al traffico di sostanza stupefacenti; che tali considerazioni determinavano l'infondatezza della richiesta, dovendosi ribadire quanto già osservato con la precedente ordinanza di rigetto e cioè che era stato processualmente accertato che nel 2002 e anche nel 2003 il Gashi non faceva parte dell'associazione per cui era stato condannato, sicché, come era stato esclusa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti reato giudicati con la sentenza sub n. 1 e quelli giudicati con la sentenza sub n. 2, a maggior ragione doveva escludersi con riguardo al reato commesso il 13 gennaio 2002.

Quanto al possibile autonomo legame tra i fatti di cui alla sentenza sub n. 3 e quello giudicato con la sentenza sub n. 1, ha attribuito rilievo decisivo, in difetto di concrete allegazioni fattuali, al "lungo" periodo intercorso tra gli stessi.

3. Tale valutazione che, oltre a confrontarsi criticamente con la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato commesso il 13.1.2002 e quelli giudicati con la sentenza indicata al n. 2 dell'elencazione e a mettere in rilievo l'esistenza di un "giudicato" per quanto attiene all'esclusione del vincolo della continuazione tra i reati giuicati con le sentenze sub n. 1 e sub n. 2, ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore