Sentenza — n. 33903/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6/10/2020 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione - su richiesta della Procura Generale in sede - ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Giuseppe Stefano Tito Liuzzo con il provvedimento di cumulo del 21/9/2006 della locale Procura della Repubblica. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca, indicato dall'art. 1, comma 3, L. 31/7/2006 n. 241 nella commissione di un delitto non colposo per il quale vi sia stata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Invero, la partecipazione del condannato all'associazione mafiosa è stata individuata - a termini del capo di imputazione - permanente al 22/7/2011, e per il reato ex artt. 110 e 319 cod. pen. la data di commissione è stata indicata al 10 luglio 2009, sicché entrambi i delitti rientrano nel quinquennio sensibile in tema di revoca dell'indulto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1. Il primo punto da precisare è che non risulta corretta l'affermazione difensiva per cui per la revoca dell'indulto dovrebbe aversi riguardo non alla data di commissione del reato, bensì a quella della definitività del suo accertamento. Invero, la dizione normativa - estremamente chiara - è in senso opposto, prescrivendo il terzo comma dell'art. 1 L. 31 luglio 2006, n. 241, che «Il bene- ficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO, nato a REGGIO CALABRIA il 02/10/1968 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/10/2020 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione - su richiesta della Procura Generale in sede - ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a Giuseppe Stefano Tito Liuzzo con il provvedimento di cumulo del 21/9/2006 della locale Procura della Repubblica. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca, indicato dall'art. 1, comma 3, L. 31/7/2006 n. 241 nella commissione di un delitto non colposo per il quale vi sia stata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Invero, la partecipazione del condannato all'associazione mafiosa è stata individuata - a termini del capo di imputazione - permanente al 22/7/2011, e per il reato ex artt. 110 e 319 cod. pen. la data di commissione è stata indicata al 10 luglio 2009, sicché entrambi i delitti rientrano nel quinquennio sensibile in tema di revoca dell'indulto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Giovanna Fronte, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 1, comma 3, L. n. 241 del 2006 e all'art. 81 cod. pen., poiché il giudice dell'esecuzione non ha fornito esaustiva risposta alle deduzioni difensive illustrate in una memoria ritualmente depositata in cancel- leria il 30/9/2020, prima della decisione. Deduce il ricorrente che la revocabilità dell'indulto non discende dalla mera commissione dei reati quanto dalla definitività del loro accertamento, citando al riguardo pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv. 247467;
Sez. 1, n. 39943 del 10/7/2017, dep. 2018, n.m.), e lamentando che il giudice dell'esecuzione abbia revocato il beneficio nonostante mancasse prova certa della data di commissione dei reati costituenti causa di revoca. Inoltre, si deduce che detti reati non sono utili a fini di revoca perché sanzionati con pena inferiore a due anni e perché sono stati valorizzati senza previo esame delle effettive date di commissione, da ricavarsi con ben definiti riferimenti fattuali tratti dalla motivazione della sentenza e, occorrendo, dagli atti del procedimento.
Su tali punti, specificati nella memoria difensiva, la Corte reggina avrebbe reso una motivazione generale, trasmodata in asserzioni generiche, che concretizzano i denunciati vizi di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1. Il primo punto da precisare è che non risulta corretta l'affermazione difensiva per cui per la revoca dell'indulto dovrebbe aversi riguardo non alla data di commissione del reato, bensì a quella della definitività del suo accertamento. Invero, la dizione normativa - estremamente chiara - è in senso opposto, prescrivendo il terzo comma dell'art. 1 L. 31 luglio 2006, n. 241, che «Il bene- ficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni».
L'esegesi di legittimità ha dunque constatato che ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quin- quennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv. 257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379).
Né le sentenze citate nel ricorso, a sostegno dell'opposta tesi, si discostano da tale insegnamento, avendo soltanto inteso specificare che la revoca dell'indulto conseguente a condanna successiva per delitto non colposo è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile (Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv. 247467), essendo di palmare evidenza che l'accertamento del reato costituente causa di revoca del beneficio deve essere definitivo: ma ciò non implica anche che tale definitività deve inter- venire nel medesimo termine quinquennale, altrimenti si porrebbero problemi di tenuta costituzionale tra i casi di accertamento più o meno tempestivo dei reati costituenti causa di revoca dell'indulto, quanto alla loro efficacia revocante o meno. 1.2.
Il secondo profilo di censura è parimenti infondato, oltre che carente di allegazione. Si deduce che la revoca sia stata dichiarata senza previo esame delle effettive date di commissione dei reati, da ricavarsi con ben definiti riferimenti fattuali tratti dalla motivazione della sentenza e, occorrendo, dagli atti del procedimento. Tali argomentazioni, esposte in una memoria tempestiva- mente depositata, non sarebbero state considerate dal giudice dell'esecuzione. Va invece ,segnalato che nell'impugnata ordinanza si è presa in adeguata considerazione la memoria depositata in data 30/9/2020, anche per il profilo qui riproposto dei principi che regolano l'individuazione della effettiva data di commissione del successivo reato.
Il giudice dell'esecuzione ha dunque indivi- duato la data di commissione dei nuovi reati, in particolare di quello associativo, indicando come data iniziale quella del 1°/7/2009 e come data finale dell'attività delittuosa il 22/7/2011, a tenore del capo di imputazione ex art. 416 bi cod.pen. nel procedimento cosiddetto "Araba Fenice". Deve dunque trattarsi di con- testazione chiusa, secondo quanto si comprende dal provvedimento impugnato (il ricorrente non ha allegato la sentenza, né l'estratto dei capi di imputazione), e in ogni caso il ricorrente stesso colloca la data finale dell'attività criminosa al 22/7/2011, cioè nel pieno del periodo rilevante ai fini della revoca del beneficio.
Sul punto, giova ricordare che ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quin- quennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato (Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274: Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza).
Il criterio per cui il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per rica- varne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata, è effetti- vamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877), e rileva soprattutto nei casi in cui il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; nel caso di specie, gli estremi della condotta associativa sono stati precisamente indicati e lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la data finale dell'attività criminosa era fissata al 22/7/2011, né risulta che tale esame del titolo esecutivo non sia stato condotto dal giudice dell'esecuzione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al