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Sentenza — n. 33901/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/1/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta della Procura generale in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a Silvana Battipede con sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza dell'11/4/2005, irrevocabile il 21/5/2010, relativa a fatti di bancarotta fraudolenta commessi il 27/10/1999. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che ricorrono i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., in quanto la Battipede ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera il limite dell'art. 163 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, correttamente è stata chiesta la revoca del beneficio di cui all'indicata sentenza, e correttamente il giudice dell'esecuzione ha richiamato l'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., trattandosi di un caso in cui la seconda sospensione condizionale della pena superava complessivamente i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 1.2. La pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza dell'11/4/2005, irrevocabile il 21/5/2010, non risulta prescritta. Infatti, si rammenta che la decorrenza del termine per la prescrizione della pena subordinata al verificarsi di una condizione, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena liberazione condizionale pene condizionali revoca di prestazioni sociali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
pen., in quanto la Battipede ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera il limite dell'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTIPEDE SILVANA, nata a COSENZA il 23/01/1951 avverso l'ordinanza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PASQUALE FIMIANI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/1/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta della Procura generale in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a Silvana Battipede con sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza dell'11/4/2005, irrevocabile il 21/5/2010, relativa a fatti di bancarotta fraudolenta commessi il 27/10/1999. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che ricorrono i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., in quanto la Battipede ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera il limite dell'art. 163 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difen- sori della condannata, avv.ti Colotta e Grisolia, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. 2.1. Rileva la ricorrente che il Procuratore generale avrebbe dovuto chiedere la revoca del secondo beneficio, individuato in quello concesso con la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Cosenza del 7/6/2005, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 30/6/2009, e non di quello concesso con la prima sentenza del GUP di Cosenza dell'11/4/2005, riformata dalla Corte di appello con sentenza dell'11/6/2009 e divenuta irrevocabile il 21/5/2010.

In ogni caso, la pena di cui alla sentenza irrevocabile il 30/6/2009 è ormai prescritta per il decorso di oltre dieci anni dalla sua irroga- zione. 2.2. Con un secondo motivo di violazione di legge si chiede che, in base al principio di diritto affermato con la sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 22872 del 9/1/2018, sia mantenuta la seconda sospensione condizionale della pena allorché per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto. Il principio sarebbe infatti estensibile al caso in cui, anziché essere prescritto il reato, risulta prescritta la pena per il decorso di dieci anni: nel caso di specie la pena inflitta con la sentenza del GUP di Cosenza irrevocabile il 21/5/2010 sarebbe estinta per prescrizione nel maggio 2020, prima della notifica del provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di accertare mediante il richiamo del fascicolo processuale se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse il secondo beneficio. 2 7i'

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il Procuratore generale di Catanzaro ha chiesto la revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso con la sentenza del GUP di Cosenza dell'11/4/2005, irrevocabile il 21/5/2010, ed il giudice dell'esecuzione ha accor- dato la richiesta revoca, rilevando che la Battipede aveva riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedente- mente sospesa, supera i limiti di legge. Tale condanna, alla stregua del certi- ficato penale, è quella riportata con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 7/6/2005, confermata dalla Corte di appello il 19/12/2006, e divenuta irrevoca- bile il 30/6/2009: invero, trattasi del primo beneficio, riguardante il reato commesso in precedenza ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'altra, concessiva dell'ulteriore beneficio.

Pertanto, correttamente è stata chiesta la revoca del beneficio di cui all'indicata sentenza, e correttamente il giudice dell'esecuzione ha richiamato l'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., trattandosi di un caso in cui la seconda sospensione condizionale della pena superava complessivamente i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 1.2. La pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza dell'11/4/2005, irrevocabile il 21/5/2010, non risulta prescritta. Infatti, si rammenta che la decorrenza del termine per la prescrizione della pena subordinata al verificarsi di una condizione, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione.

A tenore dell'esegesi di legittimità, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759), in virtù del carattere dichiarativo, e non costitutivo, di un effetto giuridico già verificatosi che va riconosciuto alla pronuncia che rileva l'operatività di una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, e dunque in entrambi i casi previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, 5/05/1994, Poletto, Rv. 200599;

Sez. 5, 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249; Sez. 1, 02/12/2015, Ouledfares, Rv. 266343). Nel caso di specie, la sentenza è diventata irrevocabile il 21/5/2010, termine dal quale al momento della decisione della Corte di appello, adottata il 23/1/2020, non erano decorsi dieci anni, termine minimo a tenore dell'art. 172, primo comma, cod. pen. Nel frattempo, è stato verosimilmente emesso ordin di 3 A, carcerazione, il che esclude anche la possibilità di dichiarare estinta la pena in un momento successivo. Sul punto in esame, nessun rilievo riveste la sentenza citata nel ricorso (Sez. 1, n. 22872 del 9/1/2018), essendosi ivi affermato che "il reato [...] costituente, secondo la Procura ricorrente, presupposto legittimante la richiesta di revoca, era estinto ai sensi dell'art. 167, comma 1, cod. pen., come risulta dallo stesso casellario giudiziale in atti", e quindi non per prescrizione, ma per positivo esperimento del quinquennio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 4