Sentenza — n. 33900/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAPPELLIN ANNA MARIA nato a VENEZIA il 05/07/1931 dalla parte civile FOSCOLO ALVISE nato a VENEZIA il 31/03/1952 dalla parte civile FOSCOLO LUCIANO nato a VENEZIA il 26/07/1954 dalla parte civile FANNA ANTONIO nato a TREVISO il 07/04/1926 nel procedimento a carico di: GUGLIELMO MAURIZIO nato a FELTRE il 04/11/1957 inoltre: SANTELLO RAFFAELLA - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO nato a VENEZIA il 28/02/1966 avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG -r-7 1.A-kn e-e-0 1Q c--tt 1-12At4-7° --C le_ccaft,'-e...u.Q.A..kTo cg-LI ›tt IN FATTO E IN DIRMO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) i compensi spettanti all'amministratore giudiziario dovevano essere posti a carico del condannato ai sensi dell'art.535 cod.proc.pen. e 150 dPR n.115 del 2002 e succ. mod. e la decisione impone una decurtazione illegittima del quantum da restituire agli eredi;b) si contesta l'attribuzione agli eredi di una forma di responsabilità o comunque di dovere di contribuire alle spese di gestione, non essendo fondato su dati normativi.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAPPELLIN ANNA MARIA nato a VENEZIA il 05/07/1931 dalla parte civile FOSCOLO ALVISE nato a VENEZIA il 31/03/1952 dalla parte civile FOSCOLO LUCIANO nato a VENEZIA il 26/07/1954 dalla parte civile FANNA ANTONIO nato a TREVISO il 07/04/1926 nel procedimento a carico di: GUGLIELMO MAURIZIO nato a FELTRE il 04/11/1957 inoltre: SANTELLO RAFFAELLA - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO nato a VENEZIA il 28/02/1966 avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG -r-7 1.A-kn e-e-0 1Q c--tt 1-12At4-7° --C le_ccaft,'-e...u.Q.A..kTo cg-LI ›tt IN FATTO E IN DIRMO 1.
Con decisioni emesse in sede esecutiva - nelle date del 8 agosto 2019 e del 26 agosto 2020 in sede di opposizione - ed in riferimento alla decisione irrevocabile di condanna emessa nei confronti di Guglielmo Maurizio, il Tribunale di Belluno disponeva il pagamento delle spettanze dovute all'amministratore giudiziario di beni già in sequestro con prededuzione e prelievo dal FUG. In particolare, nella decisione emessa in sede di opposizione, si precisava che : - gli eredi non costituitisi parte civile non hanno interesse ad opporsi alle modalità di pagamento del compenso dovuto all'amminstratore, non essendo destinatari del provvedimento di restituzione; - che l'amministrazione dei beni era necessaria e che sarebbe contraddittorio porre il provvedimento di liquidazione a carico dell'Erario ; - che l'attività gestionale è stata posta in essere anche nell'interesse degli eredi, peraltro attivatisi in ritardo.
2. Va premesso che durante il procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo di una serie di beni (valori, titoli, immobili ed altro) riferibili a Ricci Guido, vittima del reato (circonvenzione di incapace) commesso da Guglielmo Maurizio. La vicenda esecutiva riguarda, essenzialmente, le modalità di pagamento dei compensi dovuti all'amministratore giudiziario di tale compendio patrimoniale (avv. Raffaella Santello). I beni in questione non sono stati oggetto di confisca ma di restituzione (come da provvedimento espresso nel dispositivo della decisione di primo grado, irrevocabilità del 28 marzo 2019) in favore degli eredi di Ricci Guido, costituitisi parti civili.
3. Avverso le ordinanze dell' 8 agosto 2019 e del 26 agosto 2020 è stato proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - da Cappellin Anna Maria, Foscolo Alvise, Foscolo Luciano, nonché Fanna Antonio, parti civili costituite. 3.1 Con gli atti di ricorso si deduce erronea applicazione di legge, vizio di motivazione e abnormità della decisione esecutiva. I ricorrenti rappresentano, in sintesi, che :
a) i compensi spettanti all'amministratore giudiziario dovevano essere posti a carico del condannato ai sensi dell'art.535 cod.proc.pen. e 150 dPR n.115 del 2002 e succ. mod. e la decisione impone una decurtazione illegittima del quantum da restituire agli eredi;b) si contesta l'attribuzione agli eredi di una forma di responsabilità o comunque di dovere di contribuire alle spese di gestione, non essendo fondato su dati normativi.
4. In prossimità dell'udienza le parti civili hanno depositato memoria tesa ad illustrare e sviluppare ulteriormente i motivi di ricorso.
5. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Come evidenziato in modo completo e pertinente dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta (cui si rinvia, condividendo il Collegio i contenuti espressi), la procedura di sequestro - che ha visto compiuta una doverosa attività gestionale - è governata dalla disposizione di legge di cui all'art.104 bis disp.att. cod.proc.pen. Da ciò deriva la applicabilità della previsione di legge di cui all'art.42 d.lgs. n.159 del 2011. In caso di revoca del sequestro (ferma restando la necessità di scindere le spese di gestione, non ripetibili, dal compenso spettante all'amministratore giudiziario) le somme per il pagamento del compenso all'amministratore giudiziario sono poste a carico dello Stato.
Non poteva, pertanto, essere disposta la attribuzione all'amministratore giudiziario, così come realizzato, di una quota del deposito monetario giacente presso il FUG, con riduzione del quantum spettante agli eredi costituitisi parte civile nel giudizio. 5.2 Le decisioni del 8 agosto 2019 e del 26 agosto 2020 vanno pertanto annullate senza rinvio, come da dispositivo. In particolare, da quanto detto sopra deriva che il giudice della esecuzione dovrà apprezzare l'eventuale esistenza di spese gestionali in senso stretto (diverse e autonome rispetto al compenso spettante all'amministratore giudiziario) e solo di queste potrà imputare i costi agli aventi diritto alla restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze dell'8 agosto 2019 e del 26 agosto 2020 limitatamente alla prededuzione delle somme liquidate a titolo di compenso in favore dell'amministratore giudiziario .Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno per l'ulteriore corso. C